Art. 6. Lingue (1) Il dialogo e la narrazione di ciascuna coproduzione cinematografica verranno realizzati in italiano o in qualche dialetto della lingua italiana o nelle lingue definite dalla normativa e dai regolamenti israeliani o in una qualsiasi loro combinazione. (2) Se la sceneggiatura lo richiede, puo' essere permesso in una coproduzione l'uso di lingue diverse, in aggiunta a quelle autorizzate dalla legislazione delle Parti.