(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Stato di Israele-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                     Contributi dei coproduttori 
 
  (1) I rispettivi contributi dei produttori dei  due  Paesi  possono
variare da venti (20) ad ottanta (80)  per  cento  per  ciascun  film
coprodotto. Inoltre, i coproduttori sono tenuti a dare  un  effettivo
contributo   tecnico   ed   artistico,   proporzionale   al   proprio
investimento  finanziario  nella  coproduzione  cinematografica.   Il
contributo  tecnico  ed  artistico  dovra'  essere  costituito  dalla
risultanza delle  complessive  quote  relative  ad:  autori,  attori,
personale tecnico di produzione, laboratori ed impianti. 
  (2) Qualsiasi eccezione  ai  principi  di  cui  sopra  deve  essere
approvata  dalle  Autorita'  competenti  che,  in  casi  particolari,
possono autorizzare che i rispettivi contributi  dei  produttori  dei
due Paesi possono variare da dieci (10) a novanta (90) per cento. 
  (3) Nel caso in cui il  coproduttore  italiano  o  il  coproduttore
israeliano sia costituito da piu' Societa' di  produzione,  l'apporto
finanziario di ciascuna Societa' non potra' essere  inferiore  al  5%
(cinque   per   cento)   del   costo   totale   della    coproduzione
cinematografica. 
  (4) Sono consentite le coproduzioni finanziarie da intendersi  come
partecipazione di un  produttore  unicamente  in  termini  finanziari
contributo  finanziario   del   coproduttore   che   partecipa   alla
coproduzione unicamente con un apporto finanziario  non  puo'  essere
superiore al 20% (venti per cento): quote di partecipazione superiori
al  venti  per  cento  possono  essere  autorizzate  dalle  Autorita'
competenti solo in via eccezionale. 
  (5) Relativamente alle coproduzioni finanziarie di cui al comma  4,
entrambe   le   Autorita'   competenti   dovranno    assicurare    il
raggiungimento di un equilibrio annuale nella realizzazione  numerica
ed economica delle coproduzioni.