Art. 7. Contributi dei coproduttori (1) I rispettivi contributi dei produttori dei due Paesi possono variare da venti (20) ad ottanta (80) per cento per ciascun film coprodotto. Inoltre, i coproduttori sono tenuti a dare un effettivo contributo tecnico ed artistico, proporzionale al proprio investimento finanziario nella coproduzione cinematografica. Il contributo tecnico ed artistico dovra' essere costituito dalla risultanza delle complessive quote relative ad: autori, attori, personale tecnico di produzione, laboratori ed impianti. (2) Qualsiasi eccezione ai principi di cui sopra deve essere approvata dalle Autorita' competenti che, in casi particolari, possono autorizzare che i rispettivi contributi dei produttori dei due Paesi possono variare da dieci (10) a novanta (90) per cento. (3) Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore israeliano sia costituito da piu' Societa' di produzione, l'apporto finanziario di ciascuna Societa' non potra' essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione cinematografica. (4) Sono consentite le coproduzioni finanziarie da intendersi come partecipazione di un produttore unicamente in termini finanziari contributo finanziario del coproduttore che partecipa alla coproduzione unicamente con un apporto finanziario non puo' essere superiore al 20% (venti per cento): quote di partecipazione superiori al venti per cento possono essere autorizzate dalle Autorita' competenti solo in via eccezionale. (5) Relativamente alle coproduzioni finanziarie di cui al comma 4, entrambe le Autorita' competenti dovranno assicurare il raggiungimento di un equilibrio annuale nella realizzazione numerica ed economica delle coproduzioni.