(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Stato di Israele-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                     Diritti nella coproduzione 
 
  (1) I coproduttori si accerteranno  che  i  diritti  di  proprieta'
intellettuale, relativi ad una coproduzione, non di loro  proprieta',
possano essere resi a loro disponibili mediante  accordi  di  licenza
adeguati per la realizzazione degli obiettivi del  presente  Accordo,
come stipulato nel punto 4 (1) dell'Allegato. 
  (2) L'assegnazione dei diritti di proprieta' intellettuale  di  una
coproduzione cinematografica, compresa la  proprieta'  e  la  licenza
degli stessi, sara' inclusa nel contratto di coproduzione. 
  (3) Ciascun  coproduttore  godra'  di  libero  accesso  a  tutti  i
materiali originali della coproduzione e del diritto di  duplicare  o
ristamparne copie, ma non del diritto d'uso o  di  trasferimento  dei
diritti di proprieta'  intellettuale  riguardo  detti  materiali,  ad
eccezione di quanto viene fissato dai coproduttori nel  contratto  di
coproduzione. 
  (4) Ciascun coproduttore sara'  proprietario,  su  base  congiunta,
della copia fisica  del  negativo  originale  o  di  qualsiasi  altro
supporto di registrazione in cui la copia master  della  coproduzione
viene prodotta, esclusi i diritti  di  proprieta'  intellettuale  che
possano essere inseriti in detta copia fisica, eccetto  quanto  viene
fissato dai coproduttori nel contratto di coproduzione. 
  (5)  Qualora  la  coproduzione  venga  fatta  su  un  negativo   in
pellicola, il negativo sara'  sviluppato  in  un  laboratorio  scelto
congiuntamente dai coproduttori e vi sara' depositato sotto  un  nome
concordato. Il laboratorio deve appartenere ad uno dei due  Paesi  e,
solo in casi eccezionali, fornendo adeguate motivazioni tecniche,  e'
possibile rivolgersi ad un Paese  terzo,  informandone  le  Autorita'
competenti.