Art. 8. Diritti nella coproduzione (1) I coproduttori si accerteranno che i diritti di proprieta' intellettuale, relativi ad una coproduzione, non di loro proprieta', possano essere resi a loro disponibili mediante accordi di licenza adeguati per la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo, come stipulato nel punto 4 (1) dell'Allegato. (2) L'assegnazione dei diritti di proprieta' intellettuale di una coproduzione cinematografica, compresa la proprieta' e la licenza degli stessi, sara' inclusa nel contratto di coproduzione. (3) Ciascun coproduttore godra' di libero accesso a tutti i materiali originali della coproduzione e del diritto di duplicare o ristamparne copie, ma non del diritto d'uso o di trasferimento dei diritti di proprieta' intellettuale riguardo detti materiali, ad eccezione di quanto viene fissato dai coproduttori nel contratto di coproduzione. (4) Ciascun coproduttore sara' proprietario, su base congiunta, della copia fisica del negativo originale o di qualsiasi altro supporto di registrazione in cui la copia master della coproduzione viene prodotta, esclusi i diritti di proprieta' intellettuale che possano essere inseriti in detta copia fisica, eccetto quanto viene fissato dai coproduttori nel contratto di coproduzione. (5) Qualora la coproduzione venga fatta su un negativo in pellicola, il negativo sara' sviluppato in un laboratorio scelto congiuntamente dai coproduttori e vi sara' depositato sotto un nome concordato. Il laboratorio deve appartenere ad uno dei due Paesi e, solo in casi eccezionali, fornendo adeguate motivazioni tecniche, e' possibile rivolgersi ad un Paese terzo, informandone le Autorita' competenti.