(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria-art. 1)
ACCORDO  DI  COPRODUZIONE  CINEMATOGRAFICA  TRA  IL   GOVERNO   DELLA
  REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'UNGHERIA 
Preambolo 
  Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della  Repubblica
d'Ungheria, di seguito denominati le «Parti»; 
  Consapevoli della continua evoluzione dei loro  rapporti  culturali
bilaterali ed in considerazione degli accordi esistenti tra le Parti; 
  Considerato che l'industria cinematografica, televisiva, del  video
e dei nuovi media dei loro rispettivi Paesi potra'  trarre  beneficio
dalla coproduzione di film che per  qualita'  tecnica  e  per  valore
artistico o spettacolare siano in grado di contribuire al prestigio e
all'espansione   economica   delle   industrie   di   produzione    e
distribuzione cinematografica, televisiva, video e dei nuovi media in
Italia ed in Ungheria; 
 
                    Hanno convenuto quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente Accordo, una «coproduzione cinematografica» e'
un progetto, di qualsiasi durata, incluse le produzioni di animazione
e   i   documentari,   realizzato   su   qualsiasi   supporto,    per
l'utilizzazione prioritaria nelle  sale  cinematografiche  e  poi  in
televisione, su videocassetta, su videodisco,  CD-ROM,  o  attraverso
qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di  produzione  e
distribuzione  audiovisiva  saranno   automaticamente   incluse   nel
presente Accordo.