(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria-art. 11)
                              Art. 11. 
 
                         Saldo degli apporti 
 
  (1) Il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario deve
essere  versato  al  coproduttore  maggioritario   nel   termine   di
centoventi (120) giorni dalla data di consegna di tutto il  materiale
necessario per l'approntamento della versione del film  nella  lingua
del Paese minoritario. 
  (2) L'inosservanza di  questa  norma  comportera'  la  perdita  dei
benefici della coproduzione.