Art. 11. Saldo degli apporti (1) Il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario deve essere versato al coproduttore maggioritario nel termine di centoventi (120) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione del film nella lingua del Paese minoritario. (2) L'inosservanza di questa norma comportera' la perdita dei benefici della coproduzione.