(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria-art. 12)
                              Art. 12. 
 
                      Ripartizione dei mercati 
 
  (1) Le clausole contrattuali che prevedono la  ripartizione  fra  i
coproduttori dei proventi o dei mercati devono essere approvate dalle
Autorita'  competenti  delle  Parti.  Questa  ripartizione  deve,  di
massima, corrispondere alla percentuale degli apporti rispettivi  dei
coproduttori alla produzione di ciascun film. 
  (2) Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il  «pool»
dei  mercati,  i  proventi  di  ciascun  mercato  nazionale   saranno
liquidati nel  «pool»  solo  dopo  la  copertura  degli  investimenti
nazionali. 
  (3) I premi e  i  benefici  finanziari  previsti  dall'art.  2  del
presente Accordo non saranno inclusi nel pool. 
  (4)  I  trasferimenti  valutari  risultanti  dall'applicazione  del
presente Accordo saranno effettuati conformemente  alle  disposizioni
vigenti in materia nei due Paesi.