Art. 13. Contratti tra i coproduttori I contratti tra coproduttori devono precisare chiaramente gli obblighi finanziari in merito alla ripartizione delle: a) spese preliminari per l'elaborazione di un progetto; b) spese per un progetto che ha ricevuto l'approvazione delle Autorita' competenti delle Parti, qualora nella sua forma definitiva non fosse conforme alle condizioni di tale approvazione; c) spese per una coproduzione realizzata nel quadro del presente Accordo, qualora il film non abbia ottenuto in uno o nell'altro dei due Paesi interessati il nulla osta di proiezione in pubblico.