(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria-art. 13)
                              Art. 13. 
 
                    Contratti tra i coproduttori 
 
  I contratti  tra  coproduttori  devono  precisare  chiaramente  gli
obblighi finanziari in merito alla ripartizione delle: 
    a) spese preliminari per l'elaborazione di un progetto; 
    b) spese per un progetto che  ha  ricevuto  l'approvazione  delle
Autorita' competenti delle Parti, qualora nella sua forma  definitiva
non fosse conforme alle condizioni di tale approvazione; 
    c) spese per una coproduzione realizzata nel quadro del  presente
Accordo, qualora il film non abbia ottenuto in uno o  nell'altro  dei
due Paesi interessati il nulla osta di proiezione in pubblico.