(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria-art. 14)
                              Art. 14. 
 
            Approrozione di una proposta di coproduzione 
 
  Qualora le Autorita' competenti di entrambe le Parti  approvino  ai
coproduttori  un  progetto  di  coproduzione   di   un   film,   tale
approvazione  non  implica  la  concessione  del  nulla   osta   alla
proiezione del film  medesimo.  La  concessione  del  nulla  asta  di
proiezione di tali film dovra' rispettare le  legislazioni  nazionali
di ciascun Paese.