Art. 14. Approrozione di una proposta di coproduzione Qualora le Autorita' competenti di entrambe le Parti approvino ai coproduttori un progetto di coproduzione di un film, tale approvazione non implica la concessione del nulla osta alla proiezione del film medesimo. La concessione del nulla asta di proiezione di tali film dovra' rispettare le legislazioni nazionali di ciascun Paese.