Art. 18. Norme di procedura ed istanza per la qualificazione (1) L'istanza per l'ammissione del film ai benefici della coproduzione dovra' essere presentata, corredata dai documenti richiesti, almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio delle prese o delle lavorazioni principali per i film d'animazione, in accordo con le Norme di procedura allegate al presente Accordo. (2) In linea di massima, le Autorita' competenti delle Parti si notificheranno le loro decisioni in merito a ciascun progetto di coproduzione, nel piu' breve termine possibile, ma non necessariamente entro il citato periodo di trenta (30) giorni.