(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria-art. 18)
                              Art. 18. 
 
         Norme di procedura ed istanza per la qualificazione 
 
  (1)  L'istanza  per  l'ammissione  del  film  ai   benefici   della
coproduzione  dovra'  essere  presentata,  corredata  dai   documenti
richiesti, almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio delle prese  o
delle lavorazioni principali per i film d'animazione, in accordo  con
le Norme di procedura allegate al presente Accordo. 
  (2) In linea di massima, le Autorita'  competenti  delle  Parti  si
notificheranno le loro decisioni in  merito  a  ciascun  progetto  di
coproduzione,   nel   piu'   breve   termine   possibile,   ma    non
necessariamente entro il citato periodo di trenta (30) giorni.