Art. 2. Film Nazionali (1) Tutte le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo dovranno essere considerate come film nazionali da entrambe le Parti. Esse dovranno beneficiare di pieno diritto dei vantaggi che risultano dalle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate da ciascuna delle Parti. Questi vantaggi saranno acquisiti solamente dal produttore della Parte che li accorda. (2) La realizzazione di film in coproduzione, ai sensi del presente Accordo, deve ottenere l'approvazione, previa consultazione, dalle Autorita' competenti di entrambe le Parti.