(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                           Film Nazionali 
 
  (1) Tutte le coproduzioni realizzate ai sensi del presente  Accordo
dovranno essere considerate come film nazionali da entrambe le Parti.
Esse dovranno beneficiare di pieno diritto dei vantaggi che risultano
dalle disposizioni  in  vigore  o  che  potranno  essere  emanate  da
ciascuna delle Parti. Questi vantaggi saranno acquisiti solamente dal
produttore della Parte che li accorda. 
  (2) La realizzazione di film in coproduzione, ai sensi del presente
Accordo, deve ottenere l'approvazione,  previa  consultazione,  dalle
Autorita' competenti di entrambe le Parti.