Art. 21. Entrata in vigore (1) Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica. (2) L'Accordo sara' valido per un periodo di cinque anni e sara' tacitamente rinnovato per un uguale periodo, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti, da notificarsi per iscritto almeno sei mesi prima della sua scadenza. (3) Le coproduzioni che sono state approvate dalle competenti Autorita' e che siano in lavorazione al momento della denuncia dell'Accordo da una delle due Parti, continueranno a beneficiare pienamente, fino alla fine, dei vantaggi dell'Accordo. Alla scadenza o alla denuncia dell'Accordo, le sue condizioni continueranno ad applicarsi per la ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni completate. (4) Il presente Accordo sostituisce il precedente Accordo di Coproduzione Cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare d'Ungheria firmato il 21 gennaio 1982 ed entrato in vigore il 2 novembre 1984.