(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria-art. 21)
                              Art. 21. 
 
                          Entrata in vigore 
 
  (1)  Il  presente  Accordo  entrera'  in  vigore  alla  data  della
ricezione  della  seconda  delle  due  notifiche  con  cui  le  Parti
Contraenti  si  saranno  notificate  l'avvenuto  espletamento   delle
procedure interne di ratifica. 
  (2) L'Accordo sara' valido per un periodo di cinque  anni  e  sara'
tacitamente rinnovato per un uguale periodo, salvo  denuncia  di  una
delle due Parti contraenti, da notificarsi per  iscritto  almeno  sei
mesi prima della sua scadenza. 
  (3) Le coproduzioni  che  sono  state  approvate  dalle  competenti
Autorita' e che  siano  in  lavorazione  al  momento  della  denuncia
dell'Accordo da una delle  due  Parti,  continueranno  a  beneficiare
pienamente, fino alla fine, dei vantaggi dell'Accordo. Alla  scadenza
o alla denuncia dell'Accordo,  le  sue  condizioni  continueranno  ad
applicarsi  per  la  ripartizione  degli  introiti  derivanti   dalle
coproduzioni completate. 
  (4) Il  presente  Accordo  sostituisce  il  precedente  Accordo  di
Coproduzione Cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica  Popolare  d'Ungheria  firmato  il  21
gennaio 1982 ed entrato in vigore il 2 novembre 1984.