(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria-art. 22)
                              Art. 22. 
 
                              Modifiche 
 
  Il presente Accordo  potra'  essere  modificato  con  le  modalita'
previste dall'art. 19, comma 3. Le modifiche concordate tra le  Parti
entreranno in vigore secondo le procedure stabilite tra le Parti.