Art. 23. Risoluzione delle controversie Le controversie che dovessero eventualmente sorgere tra le Parti, circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, verranno risolte in via amichevole tra le Parti. In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma l'8 giugno 2007, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, ungherese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarra' il testo in lingua inglese. Parte di provvedimento in formato grafico