ALLLEGATO NORME DI PROCEDURA Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione cinematografica devono essere depositate, di massima, nello stesso momento, presso le due Amministrazioni competenti, almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio delle riprese del film. Le istanze devono essere corredate dalla seguente documentazione, in lingua italiana per la Repubblica italiana e in lingua ungherese per la Repubblica d'Ungheria: I. la sceneggiatura; II. un documento comprovante che la proprieta' dei diritti di autore per l'adattamento cinematografico e' stata legalmente acquistata, o in mancanza, una opzione valida; III. il contratto di coproduzione con riserva di approvazione da parte delle Amministrazioni competenti dei due Paesi. Tale documento deve precisare: 1. il titolo del film; 2. il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria: 3. il nome del regista (una clausola di salvaguardia e' ammessa per la sua sostituzione, se necessaria); 4. l'ammontare del budget; 5. l'ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori; 6. la ripartizione dei proventi e dei mercati; 7. l'impegno dei produttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie sul costo del film in proporzione ai rispettivi apporti. La partecipazione delle eccedenze di spese dovrebbe essere limitata al 30% del budget del film; 8. una clausola del contratto deve prevedere che l'ammissione ai benefici dell'Accordo non impegni le Autorita' competenti al rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico. Date le circostanze, pertanto, occorre un'altra clausola che precisi le condizioni del regolamento finanziario tra i coproduttori: a) nel caso in cui le Autorita' competenti dell'uno o dell'altro Paese non accordassero l'ammissione richiesta dopo avere esaminato l'incartamento completo; b) nel caso in cui le Autorita' competenti non autorizzassero la proiezione in pubblico del film nell'uno o nell'altro dei due Paesi, o in Paesi terzi; c) nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari non fossero effettuati secondo le esigenze previste dall'art. 11 dell'Accordo; 9. una clausola che stabilisca le misure da prendere se uno dei coproduttori risulti parzialmente inadempiente; 10. una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione per tutti i rischi di produzione; 11. la data di inizio, in linea di massima, delle riprese del film. V. Il piano di finanziamento; V. L'elenco degli elementi tecnici ed artistici e, per il personale, l'indicazione della loro nazionalita' o dei ruoli attribuiti agli attori; VI. Il piano di lavorazione. Le competenti Autorita' dei due Paesi possono inoltre richiedere tutti i documenti e tutte le precisazioni complementari ritenute necessarie. La sceneggiatura finale del film (comprensiva del dialogo), dovrebbe essere sottoposta alle Autorita' competenti, in linea di massima, prima dell'inizio delle riprese. Modifiche contrattuali, ivi compresa la sostituzione di uno dei coproduttori, possono essere apportate al contratto originario di coproduzione depositato e dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorita' competenti dei due Paesi prima che il film sia finito. La sostituzione di un coproduttore non puo' essere ammessa che in casi eccezionali per motivi riconosciuti validi dalle Autorita' competenti. Le Autorita' competenti dovranno reciprocamente informarsi della loro decisione, allegando una copia dell'incartamento.