(Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Ungheria-Allegato)
 
                              ALLLEGATO 
 
                         NORME DI PROCEDURA 
 
  Le  istanze  di   ammissione   ai   benefici   della   coproduzione
cinematografica devono essere depositate, di  massima,  nello  stesso
momento, presso le due Amministrazioni competenti, almeno trenta (30)
giorni prima dell'inizio delle riprese del film. 
  Le istanze devono essere corredate dalla  seguente  documentazione,
in lingua italiana per la Repubblica italiana e in  lingua  ungherese
per la Repubblica d'Ungheria: 
    I. la sceneggiatura; 
    II. un documento comprovante che la  proprieta'  dei  diritti  di
autore  per  l'adattamento  cinematografico   e'   stata   legalmente
acquistata, o in mancanza, una opzione valida; 
    III. il contratto di coproduzione con riserva di approvazione  da
parte delle Amministrazioni competenti dei due Paesi. 
  Tale documento deve precisare: 
    1. il titolo del film; 
    2. il nome dell'autore del  soggetto  o  dell'adattatore,  se  si
tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria: 
    3. il nome del regista (una clausola di salvaguardia  e'  ammessa
per la sua sostituzione, se necessaria); 
    4. l'ammontare del budget; 
    5. l'ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori; 
    6. la ripartizione dei proventi e dei mercati; 
    7. l'impegno dei produttori a partecipare ad eventuali  eccedenze
di spese o a  beneficiare  delle  economie  sul  costo  del  film  in
proporzione ai rispettivi apporti. La partecipazione delle  eccedenze
di spese dovrebbe essere limitata al 30% del budget del film; 
    8. una clausola del contratto deve prevedere che l'ammissione  ai
benefici dell'Accordo non impegni le Autorita' competenti al rilascio
del nulla osta  di  proiezione  in  pubblico.  Date  le  circostanze,
pertanto, occorre un'altra clausola che  precisi  le  condizioni  del
regolamento finanziario tra i coproduttori: 
      a)  nel  caso  in  cui  le  Autorita'   competenti   dell'uno o
dell'altro Paese non accordassero l'ammissione richiesta  dopo  avere
esaminato l'incartamento completo; 
      b) nel caso in cui le Autorita' competenti  non  autorizzassero
la proiezione in pubblico del film  nell'uno  o  nell'altro  dei  due
Paesi, o in Paesi terzi; 
      c) nel caso in cui i versamenti degli  apporti  finanziari  non
fossero  effettuati  secondo  le  esigenze  previste   dall'art.   11
dell'Accordo; 
    9. una clausola che stabilisca le misure da prendere se  uno  dei
coproduttori risulti parzialmente inadempiente; 
    10. una clausola che  impegni  il  coproduttore  maggioritario  a
stipulare  una  polizza  di  assicurazione  per  tutti  i  rischi  di
produzione; 
    11. la data di inizio, in linea di  massima,  delle  riprese  del
film. 
    V. Il piano di finanziamento; 
    V. L'elenco  degli  elementi  tecnici  ed  artistici  e,  per  il
personale,  l'indicazione  della  loro  nazionalita'  o   dei   ruoli
attribuiti agli attori; 
    VI. Il piano di lavorazione. 
  Le competenti Autorita' dei due Paesi  possono  inoltre  richiedere
tutti i documenti e  tutte  le  precisazioni  complementari  ritenute
necessarie. 
  La  sceneggiatura  finale  del  film  (comprensiva  del   dialogo),
dovrebbe essere sottoposta alle Autorita'  competenti,  in  linea  di
massima, prima dell'inizio delle riprese. 
  Modifiche contrattuali, ivi compresa la  sostituzione  di  uno  dei
coproduttori, possono essere apportate  al  contratto  originario  di
coproduzione depositato e dovranno essere sottoposte all'approvazione
delle Autorita' competenti dei  due  Paesi  prima  che  il  film  sia
finito. 
  La sostituzione di un coproduttore non puo' essere ammessa  che  in
casi eccezionali  per  motivi  riconosciuti  validi  dalle  Autorita'
competenti. 
  Le Autorita' competenti dovranno  reciprocamente  informarsi  della
loro decisione, allegando una copia dell'incartamento.