(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                            Coproduzioni 
 
  (1)  Per  essere  ammessi  ai  benefici  di   questo   Accordo,   i
coproduttori   devono   documentare   l'esistenza   di   una    buona
organizzazione tecnica, una riconosciuta reputazione e qualificazione
professionale e un finanziamento che permetta loro di condurre a buon
fine la produzione. 
  (2) L'approvazione non sara' concessa  ad  un  progetto  laddove  i
coproduttori fossero legati da gestione o controllo comuni, salvo che
nella misura in cui tali legami siano inerenti alla realizzazione del
film stesso da coprodurre.