(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                               Riprese 
 
  I film in coproduzione saranno  realizzati,  lavorati  e  doppiati,
fino  alla  creazione  della  prima  copia  di  uscita,   nei   Paesi
coproduttori partecipanti, in accordo con quanto stabilito  dall'art.
9. Le riprese in esterni o in interni dal vero, in un Paese  che  non
partecipa alla coproduzione, possono essere  autorizzate  qualora  la
sceneggiatura o il soggetto dei film lo rendano necessario.