Art. 5. Riprese I film in coproduzione saranno realizzati, lavorati e doppiati, fino alla creazione della prima copia di uscita, nei Paesi coproduttori partecipanti, in accordo con quanto stabilito dall'art. 9. Le riprese in esterni o in interni dal vero, in un Paese che non partecipa alla coproduzione, possono essere autorizzate qualora la sceneggiatura o il soggetto dei film lo rendano necessario.