Art. 6. Partecipazione (1) I produttori, i soggettisti, i registi e il personale artistico e tecnico qualificato delle coproduzioni, nonche' le maestranze che partecipano alla produzione, devono essere cittadini della Repubblica italiana o della Repubblica d'Ungheria, o cittadini degli altri Stati Membri dello Spazio Economico Europeo o soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica italiana o nella Repubblica d'Ungheria secondo il diritto Comunitario e le disposizioni nazionali vigenti, nei due Paesi. (2) Per esigenze del film, la partecipazione di personale tecnico e artistico, che non e' nelle condizioni previste dal comma 1, puo' essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le Autorita' competenti delle Parti. (3) Il personale tecnico e artistico straniero, che risiede o lavora abitualmente nella Repubblica italiana o nella Repubblica d'Ungheria, puo', eccezionalmente, partecipare alla realizzazione della coproduzione come se fosse soggiornante di lungo periodo di uno o dell'altro di detti Paesi.