(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria-art. 6)
                               Art. 6. 
 
                           Partecipazione 
 
  (1) I produttori, i soggettisti, i registi e il personale artistico
e tecnico qualificato delle coproduzioni, nonche' le  maestranze  che
partecipano alla produzione, devono essere cittadini della Repubblica
italiana o della Repubblica d'Ungheria, o cittadini degli altri Stati
Membri dello Spazio Economico Europeo o soggiornanti di lungo periodo
nella Repubblica italiana o nella Repubblica  d'Ungheria  secondo  il
diritto Comunitario e le  disposizioni  nazionali  vigenti,  nei  due
Paesi. 
  (2) Per esigenze del film, la partecipazione di personale tecnico e
artistico, che non e' nelle condizioni previste  dal  comma  1,  puo'
essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa  tra  le  Autorita'
competenti delle Parti. 
  (3) Il personale tecnico  e  artistico  straniero,  che  risiede  o
lavora abitualmente nella  Repubblica  italiana  o  nella  Repubblica
d'Ungheria, puo',  eccezionalmente,  partecipare  alla  realizzazione
della coproduzione come se fosse soggiornante di lungo periodo di uno
o dell'altro di detti Paesi.