Art. 7. Apporti dei produttori (1) Gli apporti rispettivi dei produttori dei due Paesi possono variare per ogni film dal venti (20) all'ottanta (80) per cento. L'apporto del coproduttore minoritario deve comportare, in linea di massima, una partecipazione tecnica ed artistica effettiva. (2) Alle disposizioni di cui al comma (1), sono concesse deroghe caso per caso - previa approvazione da parte delle Autorita' competenti di entrambi i Paesi - rimanendo fermo che la quota minoritaria, esclusivamente finanziaria o con apporto tecnico-artistico, non deve essere inferiore al dieci (10) per cento dei costo totale del film. (3) Nel caso in cui il coproduttore italiano o coproduttore ungherese sia costituito da piu' imprese di produzione, la partecipazione finanziaria di ogni singola impresa non puo' mai essere inferiore al cinque (5) per cento del costo totale del film.