(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                       Apporti dei produttori 
 
  (1) Gli apporti rispettivi dei produttori  dei  due  Paesi  possono
variare per ogni film dal venti  (20)  all'ottanta  (80)  per  cento.
L'apporto del coproduttore minoritario deve comportare, in  linea  di
massima, una partecipazione tecnica ed artistica effettiva. 
  (2) Alle disposizioni di cui al comma (1),  sono  concesse  deroghe
caso  per  caso  -  previa  approvazione  da  parte  delle  Autorita'
competenti di entrambi  i  Paesi  -  rimanendo  fermo  che  la  quota
minoritaria,    esclusivamente    finanziaria    o    con     apporto
tecnico-artistico, non deve essere inferiore al dieci (10) per  cento
dei costo totale del film. 
  (3) Nel  caso  in  cui  il  coproduttore  italiano  o  coproduttore
ungherese  sia  costituito  da  piu'  imprese   di   produzione,   la
partecipazione finanziaria di  ogni  singola  impresa  non  puo'  mai
essere inferiore al cinque (5) per cento del costo totale del film.