(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                      Produzioni Multilaterali 
 
  (1)  Le  Parti  considerano  con   favore   la   realizzazione   di
coproduzioni di qualita' internazionale tra l'Italia,  l'Ungheria  ed
uno o  piu'  Paesi  con  cui  l'Italia  o  l'Ungheria  siano   legate
rispettivamente da un Accordo di coproduzione ufficiale. 
  (2)  Le  condizioni  di  ammissione  di  tali  film  devono  essere
determinate  in  ciascun  caso  da   entrambe   le   Parti.   Nessuna
partecipazione minoritaria in questi film puo'  essere  inferiore  al
dieci (10) per cento del costo. 
  (3) Nel caso in cui il  coproduttore  italiano  o  il  coproduttore
ungherese  o  il  coproduttore  del  Paese  o  dei  Paesi  terzi  sia
costituito  da  piu'  imprese  di   produzione,   la   partecipazione
finanziaria di ogni singola impresa  non  deve  essere  inferiore  al
cinque (5) per cento del costo totale del film.