Art. 8. Produzioni Multilaterali (1) Le Parti considerano con favore la realizzazione di coproduzioni di qualita' internazionale tra l'Italia, l'Ungheria ed uno o piu' Paesi con cui l'Italia o l'Ungheria siano legate rispettivamente da un Accordo di coproduzione ufficiale. (2) Le condizioni di ammissione di tali film devono essere determinate in ciascun caso da entrambe le Parti. Nessuna partecipazione minoritaria in questi film puo' essere inferiore al dieci (10) per cento del costo. (3) Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore ungherese o il coproduttore del Paese o dei Paesi terzi sia costituito da piu' imprese di produzione, la partecipazione finanziaria di ogni singola impresa non deve essere inferiore al cinque (5) per cento del costo totale del film.