Art. 9. Negativi e lingue (1) Ciascun film di coproduzione deve comportare un originale negativo e la stampa di un internegativo. (2) Ciascun coproduttore e' proprietario pro quota del negativo originale; questo negativo sara' depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio di uno dei due Paesi, scelto di comune accordo dai coproduttori. Lo sviluppo del negativo si effettuera' nei laboratori di uno dei due Paesi. (3) Ciascun film di coproduzione deve comportare due versioni, rispettivamente in italiano e in ungherese. La versione italiana dovra' essere realizzata in Italia mentre quella ungherese dovra' essere realizzata in Ungheria.