(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria-art. 9)
                               Art. 9. 
 
                          Negativi e lingue 
 
  (1) Ciascun film  di  coproduzione  deve  comportare  un  originale
negativo e la stampa di un internegativo. 
  (2) Ciascun coproduttore e' proprietario  pro  quota  del  negativo
originale; questo negativo sara' depositato, a nome congiunto, presso
un laboratorio di uno dei due Paesi, scelto  di  comune  accordo  dai
coproduttori. Lo sviluppo del negativo si effettuera' nei  laboratori
di uno dei due Paesi. 
  (3) Ciascun film di  coproduzione  deve  comportare  due  versioni,
rispettivamente in italiano e  in  ungherese.  La  versione  italiana
dovra' essere realizzata in Italia  mentre  quella  ungherese  dovra'
essere realizzata in Ungheria.