Art. 2 
 
                 Istituzione dei tributi e autonomia 
                 nella determinazione delle aliquote 
 
  1. Nel rispetto delle norme dell'Unione europea, la  Regione  Valle
d'Aosta/Vallee  d'Aoste  puo',  con  propria  legge,  nelle   materie
rientranti nella potesta' legislativa ad essa spettante e in  armonia
con i principi del sistema tributario dello Stato, istituire  tributi
propri con riguardo ai presupposti  non  altrimenti  assoggettati  ad
imposizione. 
  2.  La  Regione  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste,  relativamente  ai
tributi erariali per i quali la legislazione statale  ne  prevede  la
possibilita' e il cui gettito sia ad essa interamente devoluto,  puo'
modificare  aliquote  e  prevedere  esenzioni,   detrazioni   nonche'
deduzioni, entro il limite massimo dell'imposizione  stabilita  dalla
normativa statale. 
  3. Gli effetti finanziari derivanti  dagli  interventi  di  cui  al
precedente comma sono esclusivamente a carico del bilancio  regionale
e non comportano alcuna forma di compensazione.