Art. 2 Istituzione dei tributi e autonomia nella determinazione delle aliquote 1. Nel rispetto delle norme dell'Unione europea, la Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste puo', con propria legge, nelle materie rientranti nella potesta' legislativa ad essa spettante e in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, istituire tributi propri con riguardo ai presupposti non altrimenti assoggettati ad imposizione. 2. La Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, relativamente ai tributi erariali per i quali la legislazione statale ne prevede la possibilita' e il cui gettito sia ad essa interamente devoluto, puo' modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni nonche' deduzioni, entro il limite massimo dell'imposizione stabilita dalla normativa statale. 3. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al precedente comma sono esclusivamente a carico del bilancio regionale e non comportano alcuna forma di compensazione.