Art. 3 Tributi locali 1. Nell'esercizio della propria competenza in materia di finanza locale e negli ambiti di propria competenza, la Regione puo' istituire nuovi tributi locali. 2. La legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento tributario statale, disciplina criteri, modalita' e limiti di applicazione nel proprio territorio di tutti i tributi locali istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge in relazione alle peculiarita' territoriali ed ai contesti economici-sociali di riferimento, definendone le modalita' di riscossione e con facolta' di consentire agli enti locali, nell'esercizio della loro autonomia, di modificarne le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.