Art. 3 
 
                           Tributi locali 
 
  1. Nell'esercizio della propria competenza in  materia  di  finanza
locale  e  negli  ambiti  di  propria  competenza,  la  Regione  puo'
istituire nuovi tributi locali. 
  2. La legge  regionale,  nel  rispetto  dei  principi  fondamentali
dell'ordinamento tributario statale, disciplina criteri, modalita'  e
limiti di applicazione nel proprio  territorio  di  tutti  i  tributi
locali istituiti con legge statale, anche  in  deroga  alla  medesima
legge in relazione alle  peculiarita'  territoriali  ed  ai  contesti
economici-sociali  di  riferimento,  definendone  le   modalita'   di
riscossione  e  con  facolta'  di  consentire   agli   enti   locali,
nell'esercizio della loro autonomia, di modificarne le aliquote e  di
introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.