Art. 7 Norma sulla neutralita' finanziaria 1. Qualora siano istituite nel territorio nazionale nuove forme di imposizione, in sostituzione totale o parziale di tributi vigenti, sono adottate, con le modalita' previste dallo Statuto speciale ai sensi dell'articolo 48-bis, le misure atte ad assicurare la neutralita' finanziaria delle predette normative nei confronti della Regione e dei suoi enti locali.
Note all'art. 7: - Il testo vigente dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e' integralmente riportato nelle note alle premesse.