Art. 7 
 
                 Norma sulla neutralita' finanziaria 
 
  1. Qualora siano istituite nel territorio nazionale nuove forme  di
imposizione, in sostituzione totale o parziale  di  tributi  vigenti,
sono adottate, con le modalita' previste dallo  Statuto  speciale  ai
sensi  dell'articolo  48-bis,  le  misure  atte  ad   assicurare   la
neutralita' finanziaria delle predette normative nei confronti  della
Regione e dei suoi enti locali. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il testo vigente dell'articolo 48-bis  dello  Statuto
          speciale per la Valle d'Aosta  e'  integralmente  riportato
          nelle note alle premesse.