Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini dell'attuazione del presente  decreto  si  applicano  le
definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento, nonche' si intende
per «unita' ATS», l'unita' dei  servizi  di  traffico  aereo  di  cui
all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento.