Art. 3 Autorita' nazionale competente per l'applicazione delle disposizioni 1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) e' l'Autorita' nazionale competente per l'applicazione del regolamento nonche' per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto. 2. Si osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti normativi alla legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle note alle premesse. - Il Capo I, delle sezioni I e II alla legge 24 novembre 1981, n. 689, citata nelle note alle premesse, e' cosi' rubricato: Capo I (LE SANZIONI AMMINISTRATIVE) - Sezione I (Principi generali) Sezione II (Applicazione).