Art. 3 
 
          Autorita' nazionale competente per l'applicazione 
                         delle disposizioni 
 
  1.  L'Ente  nazionale  per   l'aviazione   civile   (E.N.A.C.)   e'
l'Autorita' nazionale competente per l'applicazione  del  regolamento
nonche' per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle
sanzioni amministrative previste dal presente decreto. 
  2. Si osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni  I  e
II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti normativi alla  legge  24  novembre
          1981, n. 689, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il Capo I,  delle  sezioni  I  e  II  alla  legge  24
          novembre 1981, n. 689, citata nelle note alle premesse,  e'
          cosi' rubricato: 
              Capo  I  (LE  SANZIONI  AMMINISTRATIVE)  -  Sezione   I
          (Principi generali) 
              Sezione II (Applicazione).