Art. 4 
 
Violazioni degli obblighi delle unita' ATS derivanti  dagli  articoli
  6, 10 e 11 del regolamento riguardanti i fornitori di servizio. 
 
  1. Il responsabile dell'unita' ATS che, in violazione dell'articolo
6, paragrafo  1,  del  regolamento,  non  si  coordina  con  l'unita'
centrale ATFM, e' soggetto ad una sanzione amministrativa  pecuniaria
da 2.000 euro a 20.000 euro. 
  2. Il responsabile dell'unita' ATS che, in violazione dell'articolo
6, paragrafo 3, del regolamento, non coordina le misure di  ATFM  con
l'organismo di gestione dell'aeroporto, e' soggetto ad  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. 
  3. Il responsabile dell'unita' ATS che, in violazione dell'articolo
6, paragrafo 4, del regolamento,  non  notifica  all'unita'  centrale
ATFM gli eventi che possano impattare sulla  capacita'  di  controllo
del traffico aereo o sulla domanda di traffico aereo, e' soggetto  ad
una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. 
  4. Il responsabile dell'unita' ATS che, in violazione dell'articolo
6, paragrafo 5, del regolamento, non trasmette i  dati  ivi  previsti
all'unita' centrale ATFM, e' soggetto ad una sanzione  amministrativa
pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. 
  5. Il responsabile dell'unita' ATS che non ottempera agli  obblighi
previsti dall'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento e' soggetto ad
una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. 
  6. Il responsabile dell'unita' ATS  e  gli  organismi  di  gestione
aeroportuali che, in violazione dell'articolo 10,  paragrafo  2,  del
regolamento, non coordinano le procedure di  emergenza  ivi  previste
sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro
a 40.000 euro. 
  7. Il responsabile dell'unita' ATS che, in violazione dell'articolo
11, paragrafo 2, del regolamento, non trasmette le  informazioni  ivi
previste e' soggetto ad una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
2.000 euro a 20.000 euro.