Art. 4 Violazioni degli obblighi delle unita' ATS derivanti dagli articoli 6, 10 e 11 del regolamento riguardanti i fornitori di servizio. 1. Il responsabile dell'unita' ATS che, in violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, non si coordina con l'unita' centrale ATFM, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. 2. Il responsabile dell'unita' ATS che, in violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento, non coordina le misure di ATFM con l'organismo di gestione dell'aeroporto, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. 3. Il responsabile dell'unita' ATS che, in violazione dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento, non notifica all'unita' centrale ATFM gli eventi che possano impattare sulla capacita' di controllo del traffico aereo o sulla domanda di traffico aereo, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. 4. Il responsabile dell'unita' ATS che, in violazione dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento, non trasmette i dati ivi previsti all'unita' centrale ATFM, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. 5. Il responsabile dell'unita' ATS che non ottempera agli obblighi previsti dall'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. 6. Il responsabile dell'unita' ATS e gli organismi di gestione aeroportuali che, in violazione dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento, non coordinano le procedure di emergenza ivi previste sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. 7. Il responsabile dell'unita' ATS che, in violazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento, non trasmette le informazioni ivi previste e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.