Art. 5 Violazioni degli obblighi degli operatori derivanti dagli articoli 7, 9 e 11 del regolamento 1. Gli operatori che, in violazione dell'articolo 7, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del regolamento, non adempiono agli obblighi ivi previsti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. 2. Gli operatori che, in violazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento, non trasmettono le necessarie informazioni ivi previste, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. 3. Gli operatori che, in violazione dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento, non trasmettono all'unita' centrale ATFM la relazione contenete le informazioni ivi previste, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.