Art. 5 
 
         Violazioni degli obblighi degli operatori derivanti 
              dagli articoli 7, 9 e 11 del regolamento 
 
  1. Gli operatori che, in violazione dell'articolo 7,  paragrafi  1,
2, 3 e 4, del regolamento, non adempiono agli obblighi  ivi  previsti
sono soggetti ad una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  10.000
euro a 100.000 euro. 
  2. Gli operatori che, in violazione dell'articolo 9,  paragrafo  2,
del regolamento,  non  trasmettono  le  necessarie  informazioni  ivi
previste, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria  da
2.000 euro a 20.000 euro. 
  3. Gli operatori che, in violazione dell'articolo 11, paragrafo  5,
del  regolamento,  non  trasmettono  all'unita'  centrale   ATFM   la
relazione contenete le informazioni ivi previste,  sono  soggetti  ad
una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.