Art. 6 
 
Violazioni degli obblighi degli organismi  di  gestione  aeroportuale
  derivanti dagli articoli 8, 9 e 10 del regolamento del regolamento. 
 
  1. Il gestore aeroportuale che, in violazione dell'articolo  8  del
regolamento, non effettua la notifica ivi prevista e' soggetto ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. 
  2. Il gestore aeroportuale  che,  in  violazione  dell'articolo  9,
paragrafo  1,  secondo  periodo,  del  regolamento,   non   organizza
l'accesso ai piani di volo  secondo  le  modalita'  ivi  previste  e'
soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  2.000  euro  a
20.000 euro. 
  3.  Il  gestore  aeroportuale  che  viola  gli  obblighi   previsti
dall'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento  e'  soggetto  ad  una
sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.