Art. 6 Violazioni degli obblighi degli organismi di gestione aeroportuale derivanti dagli articoli 8, 9 e 10 del regolamento del regolamento. 1. Il gestore aeroportuale che, in violazione dell'articolo 8 del regolamento, non effettua la notifica ivi prevista e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. 2. Il gestore aeroportuale che, in violazione dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento, non organizza l'accesso ai piani di volo secondo le modalita' ivi previste e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. 3. Il gestore aeroportuale che viola gli obblighi previsti dall'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.