Art. 9 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;  l'E.N.A.C.  provvede
ai  compiti  di  cui  al  presente  decreto  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  2.  I   proventi   derivanti   dall'applicazione   delle   sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono  versati
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnati  ad
apposito capitolo dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, per essere successivamente trasferiti
all'E.N.A.C.  ai  fini   del   miglioramento   delle   attivita'   di
sorveglianza e di sicurezza del volo. 
  3. Con decreto del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro  il  1°  dicembre,
gli importi delle sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  cui  agli
articoli 4, 5, 6 e 7 sono aggiornati, ogni due anni, sulla base delle
variazioni dell'indice nazionale dei prezzi del consumo per  l'intera
collettivita',  rilevato  dall'ISTAT  nel  biennio  precedente.   Gli
aggiornamenti si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.