Art. 2 
 
 
            Classificazione delle opere cinematografiche 
 
  1. La classificazione delle opere cinematografiche  e'  finalizzata
ad assicurare il giusto e equilibrato bilanciamento tra la tutela dei
minori   e   la   liberta'   di   manifestazione   del   pensiero   e
dell'espressione artistica. 
  2.  La  classificazione  e'  proporzionata  alle   esigenze   della
protezione dell'infanzia e della tutela dei minori,  con  particolare
riguardo alla sensibilita' e allo sviluppo della personalita'  propri
di ciascuna fascia d'eta' e al rispetto della dignita' umana.  A  tal
fine, le opere  cinematografiche  sono  classificabili,  in  base  al
pubblico di destinazione, nel modo seguente: 
    a) opere per tutti; 
    b) opere non adatte ai minori di anni 6; 
    c) opere vietate ai minori di anni 14; 
    d) opere vietate ai minori di anni 18. 
  3. Per le opere di cui alle lettere c) e d) del comma 2, il  minore
non puo' assistere agli spettacoli di opere cinematografiche per  cui
non ha conseguito l'eta' prevista per la visione, salvo che  non  sia
accompagnato da un genitore o  da  chi  esercita  la  responsabilita'
genitoriale e abbia compiuto almeno, rispettivamente, 12 e 16 anni.