Art. 2 
 
 
             Promozione delle opere italiane ed europee 
 
  1. Il Titolo VII  del  decreto  legislativo  n.  177  del  2005  e'
sostituito dal seguente: 
 
                             «TITOLO VII 
 
 
             Promozione delle opere italiane ed europee 
       da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi 
 
  Art. 44 (Principi generali a tutela  della  produzione  audiovisiva
europea e indipendente).  -  1.  I  fornitori  di  servizi  di  media
audiovisivi, lineari e a richiesta,  favoriscono  lo  sviluppo  e  la
diffusione  della  produzione  audiovisiva  europea  e   indipendente
secondo il diritto europeo e  le  disposizioni  di  cui  al  presente
titolo. 
  Art. 44-bis (Obblighi di  programmazione  delle  opere  europee  da
parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari). - 1.  I
fornitori di servizi di  media  audiovisivi  lineari  riservano  alle
opere europee la maggior  parte  del  proprio  tempo  di  diffusione,
escluso il tempo  destinato  a  notiziari,  manifestazioni  sportive,
giochi televisivi, pubblicita', servizi di teletext e televendite. La
quota di cui al primo periodo e' innalzata: 
    a) al cinquantatre' per cento, per l'anno 2019; 
    b) al cinquantasei per cento, per l'anno 2020; 
    c) al sessanta per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021. 
  2. A decorrere dal 1°  gennaio  2019,  alle  opere  audiovisive  di
espressione originale italiana, ovunque prodotte,  e'  riservata  una
sotto quota di almeno la meta' della  quota  prevista  per  le  opere
europee di cui al comma 1 nella misura di: 
    a) almeno la meta', per la concessionaria del  servizio  pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale; 
    b) almeno un terzo, per gli altri fornitori di servizi  di  media
audiovisivi lineari. 
  3. Nella fascia oraria dalle ore 18 alle 23, una quota del tempo di
diffusione, escluso il tempo destinato  a  notiziari,  manifestazioni
sportive, giochi  televisivi,  pubblicita',  servizi  di  teletext  e
televendite, e' riservato a opere cinematografiche e  audiovisive  di
finzione, di animazione, documentari originali o altre opere di  alto
contenuto culturale o scientifico, incluse le edizioni televisive  di
opere teatrali, di espressione originale italiana, ovunque prodotte: 
    a) per almeno il  dodici  per  cento,  di  cui  almeno  la  meta'
riservata a opere cinematografiche, dalla concessionaria del servizio
pubblico radiofonico, televisivo e multimediale; 
    b) per almeno il sei per cento, dagli altri fornitori di  servizi
di media audiovisivi lineari. 
  4. Le percentuali di cui ai commi 1 e 2, debbono essere  rispettate
su  base  annua.  Le  percentuali  di  cui  comma  3  debbono  essere
rispettate su base settimanale. 
  Art.  44-ter  (Obblighi  di  investimento  in  opere  europee   dei
fornitori di servizi di media audiovisivi lineari). - 1. I  fornitori
di servizi di media audiovisivi lineari, diversi dalla concessionaria
del  servizio  pubblico  radiofonico,  televisivo   e   multimediale,
riservano al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione  di  opere
europee una quota dei propri introiti netti annui  non  inferiore  al
dieci per  cento,  da  destinare  interamente  a  opere  prodotte  da
produttori indipendenti. Tali introiti sono quelli  che  il  soggetto
obbligato ricava da pubblicita', da televendite, da sponsorizzazioni,
da contratti e  convenzioni  con  soggetti  pubblici  e  privati,  da
provvidenze  pubbliche  e  da  offerte  televisive  a  pagamento   di
programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilita'
editoriale, secondo le ulteriori specifiche contenute in  regolamento
dell'Autorita'. La percentuale di cui al primo periodo e' innalzata: 
    a) al 12,5 per cento, da destinare  per  almeno  cinque  sesti  a
opere prodotte da produttori indipendenti, per l'anno 2019; 
    b) al quindici per cento, da destinare per almeno cinque sesti  a
opere prodotte da  produttori  indipendenti,  a  decorrere  dall'anno
2020. 
  2. I fornitori di servizi  di  media  audiovisivi  lineari  diversi
dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo  e
multimediale, tenuto conto del palinsesto,  riservano  altresi'  alle
opere cinematografiche di  espressione  originale  italiana,  ovunque
prodotte da produttori indipendenti,  una  sotto  quota  della  quota
prevista per le opere europee di cui al comma 1 pari ad almeno il 3,2
per cento dei propri introiti netti annui, come definiti ai sensi del
comma 1. La percentuale di cui al primo periodo e' innalzata: 
    a) al 3,5 per cento, per l'anno 2019; 
    b) al quattro per cento, per l'anno 2020; 
    c) al 4,5 per cento, a decorrere dall'anno 2021. 
  3. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico,  televisivo
e  multimediale  riserva  al  pre-acquisto  o  all'acquisto  o   alla
produzione di opere europee una quota dei propri  ricavi  complessivi
annui non inferiore al quindici per cento, da destinare interamente a
opere prodotte da produttori indipendenti. Tali  ricavi  sono  quelli
derivanti dal canone relativo all'offerta radiotelevisiva, nonche'  i
ricavi pubblicitari connessi alla stessa,  al  netto  degli  introiti
derivanti da convenzioni con  la  pubblica  amministrazione  e  dalla
vendita  di  beni  e  servizi,  e  secondo  le  ulteriori  specifiche
contenute in regolamento dell'Autorita'. La  percentuale  di  cui  al
primo periodo e' innalzata: 
    a) al 18,5 per cento, da destinare  per  almeno  cinque  sesti  a
opere prodotte da produttori indipendenti, per l'anno 2019; 
    b) al venti per cento, da destinare per  almeno  cinque  sesti  a
opere prodotte da  produttori  indipendenti,  a  decorrere  dall'anno
2020. 
  4. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico,  televisivo
e multimediale, tenuto conto del palinsesto,  riserva  altresi'  alle
opere cinematografiche di  espressione  originale  italiana,  ovunque
prodotte da produttori indipendenti,  una  sotto  quota  della  quota
prevista per le opere europee di cui al comma 3 pari ad almeno il 3,6
per cento dei propri ricavi complessivi netti, come definiti ai sensi
del comma 3. La percentuale di cui al primo periodo e' innalzata: 
    a) quattro per cento, per l'anno 2019; 
    b) al 4,5 per cento, per l'anno 2020; 
    c) al cinque per cento, a decorrere dall'anno 2021. 
  5. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico,  televisivo
e multimediale riserva a opere di animazione  appositamente  prodotte
da  produttori   indipendenti   per   la   formazione   dell'infanzia
un'ulteriore sotto quota non inferiore  al  cinque  per  cento  della
quota prevista per le opere europee di cui al comma 3. 
  Art.  44-quater  (Obblighi  dei  fornitori  di  servizi  di   media
audiovisivi a richiesta). -  1.  I  fornitori  di  servizi  di  media
audiovisivi  a  richiesta  soggetti   alla   giurisdizione   italiana
promuovono la produzione di opere europee  e  l'accesso  alle  stesse
rispettando congiuntamente: 
    a) gli obblighi di programmazione di  opere  audiovisive  europee
realizzate entro gli ultimi cinque anni, in misura non  inferiore  al
trenta per cento del proprio catalogo, secondo  quanto  previsto  con
regolamento dell'Autorita'; 
    b) gli obblighi di  investimento  in  opere  audiovisive  europee
prodotte da produttori indipendenti, con particolare riferimento alle
opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine di  cinque
anni dalla loro produzione, in misura  non  inferiore  al  venti  per
cento dei propri introiti  netti  annui  in  Italia,  secondo  quanto
previsto con regolamento dell'Autorita'. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, gli obblighi di cui al comma 1,
lettera b), si applicano anche  ai  fornitori  di  servizi  di  media
audiovisivi a richiesta che hanno la  responsabilita'  editoriale  di
offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se stabiliti in altro
Stato membro. 
  3. Il  regolamento  dell'Autorita'  di  cui  al  presente  articolo
prevede, tra l'altro, le modalita' con cui il fornitore  di  servizio
di media audiovisivo assicura adeguato rilievo alle opere europee nei
cataloghi dei programmi offerti e definisce la quantificazione  degli
obblighi con riferimento alle opere europee  prodotte  da  produttori
indipendenti. 
  4. Il regolamento dell'Autorita' di cui  al  presente  articolo  e'
adottato nel rispetto delle disposizioni, in quanto  compatibili,  di
cui agli articoli 44, 44-bis,  44-ter  e  44-quinquies,  nonche'  del
principio  di  promozione  delle  opere   audiovisive   europee.   In
particolare,  il  regolamento,   nel   definire   le   modalita'   di
assolvimento   degli    obblighi    di    programmazione,    prevede,
indipendentemente dagli eventuali metodi,  procedimenti  o  algoritmi
usati dai fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta  per  la
personalizzazione dei  profili  degli  utenti,  anche  l'adozione  di
strumenti quali la previsione di una sezione  dedicata  nella  pagina
principale di accesso o di una specifica  categoria  per  la  ricerca
delle opere in catalogo e l'uso di una quota di opere  europee  nelle
campagne pubblicitarie o di promozione dei servizi forniti. 
  5. Una quota non inferiore al cinquanta per cento della percentuale
prevista per le opere europee rispettivamente al comma 1, lettera a),
e  al  medesimo  comma,  lettera  b),  e'  riservata  alle  opere  di
espressione originale italiana, ovunque prodotte. 
  6. Gli obblighi previsti dal regolamento dell'Autorita' di  cui  al
presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2019. 
  Art. 44-quinquies (Attribuzioni dell'Autorita'). -  1.  Con  uno  o
piu'  regolamenti  dell'Autorita',  emanati  nella  sua  funzione  di
autorita' di regolazione indipendente, sono altresi' stabilite: 
    a) le specificazioni  relative  alla  definizione  di  produttore
indipendente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p); 
    b) le ulteriori  definizioni  e  specificazioni  delle  voci  che
rientrano negli introiti netti e nei ricavi complessivi annui di  cui
all'articolo 44-ter, commi 1 e 3, con  particolare  riferimento  alle
modalita' di calcolo nel caso di offerte  aggregate  di  contenuti  a
pagamento riconducibili a soggetti che sono sia fornitori di  servizi
media audiovisivi che  piattaforme  commerciali,  fermo  restando  il
rispetto del principio della responsabilita' editoriale; 
    c) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44-sexies, comma  3,
le modalita' tecniche di assolvimento  degli  obblighi  di  cui  agli
articoli 44-bis, 44-ter e 44-quater, tenuto conto dello sviluppo  del
mercato, della disponibilita' delle  opere  ed  avuto  riguardo  alle
tipologie e caratteristiche delle opere audiovisive e alle  tipologie
e  caratteristiche  dei  palinsesti  e  delle  linee  editoriali  dei
fornitori  di  servizi  di  media  audiovisivi  e   con   particolare
riferimento,   nel   caso   di   palinsesti   che   includono   opere
cinematografiche, alle opere cinematografiche europee; 
    d) le misure  finalizzate  a  rafforzare  meccanismi  di  mercato
funzionali a una maggiore concorrenza, anche mediante  l'adozione  di
specifiche regole  dirette  a  evitare  situazioni  di  conflitto  di
interessi tra produttori e  agenti  che  rappresentino  artisti  e  a
incentivare la pluralita' di linee editoriali; 
    e)  le  procedure  dirette  ad  assicurare  sia   l'adozione   di
meccanismi semplici e  trasparenti  nei  rapporti  tra  fornitori  di
servizi  media   audiovisivi   e   Autorita',   anche   mediante   la
predisposizione e la pubblicazione on line dell'apposita modulistica,
sia un sistema efficace di monitoraggio e controlli; 
    f) le modalita' della procedura istruttoria e la graduazione  dei
richiami formali da comunicare prima dell'irrogazione delle sanzioni,
nonche' i criteri di determinazione  delle  sanzioni  medesime  sulla
base dei principi di ragionevolezza, proporzionalita' e  adeguatezza,
anche  tenuto  conto   della   differenziazione   tra   obblighi   di
programmazione e obblighi di investimento. 
  2. I fornitori di servizi di  media  audiovisivi  possono  chiedere
all'Autorita' deroghe  agli  obblighi  di  cui  al  presente  titolo,
illustrandone i motivi e fornendo ogni utile elemento a supporto  nel
caso in cui ricorrano una o piu' delle seguenti circostanze: 
    a) il carattere tematico del palinsesto o del catalogo del  quale
ha la responsabilita' editoriale non consente di approvvigionarsi  da
produttori indipendenti europei ovvero non  consente  di  acquistare,
pre-acquistare, produrre o co-produrre opere audiovisive europee, ivi
incluse le opere di espressione originale italiana ovunque prodotte; 
    b) il fornitore di servizi media  audiovisivi  ha  una  quota  di
mercato inferiore ad una determinata soglia stabilita  dall'Autorita'
con regolamento; 
    c) il fornitore di servizi di media audiovisivi non ha realizzato
utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio. 
  3. Gli obblighi di cui al presente titolo sono verificati  su  base
annua dall'Autorita', secondo le  modalita'  e  i  criteri  stabiliti
dalla Autorita' medesima con proprio regolamento.  In  ogni  caso,  a
decorrere dall'anno 2019,  qualora  un  fornitore  di  servizi  media
audiovisivi  non  abbia   interamente   assolto   gli   obblighi   di
investimento  previsti  nell'anno,  le  eventuali   oscillazioni   in
difetto, nel limite massimo del dieci per cento rispetto  alla  quota
complessiva   richiesta   nel   medesimo   anno,   sono    comunicate
all'Autorita', unitamente con le motivazioni di  dette  oscillazioni,
senza ritardo e  comunque  non  oltre  dieci  giorni  dalla  data  di
approvazione  del  bilancio  di  esercizio  riferito  a  tale   anno.
L'Autorita' verifica le motivazioni addotte, anche tenuto conto della
sussistenza di una o piu' delle circostanze di cui  al  comma  2  del
presente articolo, e si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione
della comunicazione, secondo le modalita' e i criteri  stabiliti  dal
regolamento. Resta fermo che, fatte salve eventuali sanzioni nel caso
di oscillazioni superiori al dieci per cento della quota  complessiva
o qualora l'Autorita' reputi non fondate le motivazioni  addotte,  le
parti mancanti  rispetto  alla  quota  complessiva  debbono  comunque
essere recuperate dal fornitore  di  servizi  media  audiovisivi,  in
aggiunta agli obblighi di investimento dovuti per  l'anno  in  corso,
entro sei mesi dall'approvazione del bilancio di  esercizio  riferito
all'anno in cui si  sono  realizzate  le  eventuali  oscillazioni  in
difetto. 
  4. L'Autorita' presenta al Parlamento, entro il 31  marzo  di  ogni
anno, una relazione sull'assolvimento degli  obblighi  di  promozione
delle opere audiovisive europee da parte  dei  fornitori  di  servizi
media  audiovisivi,  sui  provvedimenti  adottati  e  sulle  sanzioni
irrogate. La relazione fornisce, altresi', i dati  e  gli  indicatori
micro  e  macro-economici  del  settore  rilevanti  ai   fini   della
promozione delle opere europee, quali i volumi produttivi in  termini
di ore trasmesse, il fatturato delle imprese di produzione, i  ricavi
dei servizi di media audiovisivi,  la  quota  e  l'indicazione  delle
opere europee  e  di  espressione  originale  italiana  presenti  nei
palinsesti e nei cataloghi, il numero di occupati nel  settore  della
produzione   dei   servizi   media   audiovisivi,   la   circolazione
internazionale di opere, il numero di deroghe  richieste,  accolte  e
rigettate, con le relative motivazioni, nonche' le tabelle di sintesi
in cui sono indicate le percentuali di obblighi di investimento,  con
le relative  opere  europee  e  di  espressione  originale  italiana,
assolti dai fornitori. 
  Art.  44-sexies  (Disposizioni  applicative  in  materia  di  opere
audiovisive di espressione originale italiana). - 1. Con uno  o  piu'
regolamenti dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e  delle
attivita' culturali e del turismo, adottati  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 3, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive
modificazioni,  sentita  l'Autorita'  e  le  competenti   Commissioni
parlamentari,   sono   stabiliti,   sulla   base   di   principi   di
proporzionalita', adeguatezza, trasparenza ed efficacia: 
    a) la definizione delle opere audiovisive, ovunque  prodotte,  di
espressione originale italiana, con particolare riferimento a  uno  o
piu'  elementi  quali  la  cultura,  la  storia,  la  identita',   la
creativita', la lingua ovvero i luoghi; 
    b) le sotto quote riservate alle opere di cui alla lettera a)  ai
sensi degli articoli 44-bis, commi 2 e 3, 44-ter,  commi  2  e  4,  e
44-quater,  comma  5,  comunque  nella  misura  non  inferiore   alle
percentuali ivi previste. 
  2. Il regolamento o i regolamenti  di  cui  al  presente  articolo,
tenuto conto delle caratteristiche e dei contenuti dei palinsesti dei
fornitori di  servizi  media  audiovisivi,  nonche'  dei  livelli  di
fatturato da essi realizzato, possono prevedere ulteriori sotto quote
a favore di particolari tipologie di opere  audiovisive  prodotte  da
produttori  indipendenti,  con  specifico  riferimento   alle   opere
realizzate entro gli ultimi cinque anni, alle opere  cinematografiche
e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali o ad
altre tipologie di opere audiovisive. 
  3. Nel caso di opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di
animazione o documentari originali di espressione originale  italiana
prodotte da produttori indipendenti, il regolamento o  i  regolamenti
di  cui  al  presente  articolo  prevedono  che   gli   obblighi   di
investimento  di  cui  all'articolo  44-ter  sono  assolti   mediante
l'acquisto,  il  pre-acquisto  o  la  co-produzione  di   opere.   Il
regolamento o i  regolamenti,  tenuto  conto  di  eventuali  appositi
accordi stipulati fra le Associazioni  di  fornitori  di  servizi  di
media audiovisivi ovvero fra singolo fornitore di  servizi  di  media
audiovisivi   e   le   associazioni   di    categoria    maggiormente
rappresentative  dei   produttori   cinematografici   e   audiovisivi
italiani, prevedono altresi': 
    a) specifiche modalita' di assolvimento  degli  obblighi  di  cui
agli  articoli  44-bis,  44-ter,   e   44-quater,   con   particolare
riferimento alle condizioni di acquisto, pre-acquisto,  produzione  e
co-produzione delle opere; 
    b)  i  criteri  per  la  limitazione  temporale  dei  diritti  di
utilizzazione e sfruttamento  delle  opere  e  per  le  modalita'  di
valorizzazione delle stesse sulle diverse piattaforme. 
  4. Il regolamento o i regolamenti di cui al presente articolo  sono
aggiornati  a  cadenza  almeno  triennale,  anche  sulla  base  delle
relazioni annuali predisposte rispettivamente dall'Autorita' ai sensi
dell'articolo 44-quinquies,  comma  4,  e  dalla  Direzione  generale
Cinema del Ministero dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge 14  novembre
2016, n. 220, nonche' dei risultati raggiunti  dalle  opere  promosse
mediante   l'assolvimento   degli   obblighi   di   investimento    e
all'efficacia delle condizioni contrattuali impiegate. 
  Art. 44-septies (Norme in materia di emittenza  locale).  -  1.  Le
disposizioni del presente titolo non si  applicano  ai  fornitori  di
servizi di media audiovisivi operanti in ambito locale.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante
          «Testo  unico  dei   servizi   di   media   audiovisivi   e
          radiofonici», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
          Repubblica Italiana 7 settembre 2005, n. 208, S.O. 
              - Si riporta, per opportuna conoscenza,  il  testo  del
          comma 3 dell'articolo 17 della legge  23  agosto  1988,  n.
          400,  recante  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri»,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          Italiana 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 6,  della
          citata legge n. 220 de 14 novembre 2016: 
              «6. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  dei
          decreti di cui  al  comma  3,  il  Ministero  predispone  e
          trasmette alle Camere, entro il  30  settembre  di  ciascun
          anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli
          interventi di cui  alla  presente  legge,  con  particolare
          riferimento   all'impatto    economico,    industriale    e
          occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie
          ivi  previste,  comprensiva  di   una   valutazione   delle
          politiche  di  sostegno  del  settore   cinematografico   e
          audiovisivo mediante incentivi tributari.»