Art. 3 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1. All'articolo 51, del decreto legislativo n. 177 del  2005,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) in
materia  di   tutela   della   produzione   audiovisiva   europea   e
indipendente,  dal  Titolo  VII  e  dai  regolamenti  dell'Autorita',
nonche' dai decreti ministeriali;»; 
    b) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) da
100.000 euro a 5.000.000 euro, ovvero  fino  all'uno  per  cento  del
fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale e' superiore  a
5.000.000 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma  1,
lettera g);». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 51, commi  1  e  2,
          del decreto legislativo n. 177  del  2005,  recante  «Testo
          unico dei servizi  di  media  audiovisivi  e  radiofonici»,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          Italiana 7 settembre 2005, n. 208,  S.O.,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 51 (Sanzioni di competenza dell'Autorita'). -  1.
          L'Autorita' applica, secondo  le  procedure  stabilite  con
          proprio regolamento, le sanzioni per  la  violazione  degli
          obblighi  in  materia  di  programmazione,  pubblicita'   e
          contenuti  radiotelevisivi,  ed   in   particolare   quelli
          previsti: 
                a)  dalle  disposizioni   per   il   rilascio   delle
          concessioni per la radiodiffusione  televisiva  privata  su
          frequenze terrestri  adottate  dall'Autorita'  con  proprio
          regolamento,  ivi  inclusi  gli   impegni   relativi   alla
          programmazione assunti con la domanda di concessione; 
                b)  dal  regolamento  relativo  alla  radiodiffusione
          terrestre  in  tecnica  digitale,   approvato   condelibera
          dell'Autorita' n. 435/01/CONS, relativamente  ai  fornitori
          di contenuti; 
                c) dalle disposizioni sulle comunicazioni commerciali
          audiovisive,   pubblicita'   televisiva   e    radiofonica,
          sponsorizzazioni, televendite ed inserimento di prodotti di
          cui agliarticoli 36-bis, 37, 38, 39, 40, 40-bis, al decreto
          del  Ministro  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  9
          dicembre 1993, n. 581, ed ai regolamenti dell'Autorita'; 
                d) dall'articolo 20, commi  4  e  5,  della  legge  6
          agosto   1990,   n.   223,    nonche'    dai    regolamenti
          dell'Autorita',  relativamente   alla   registrazione   dei
          programmi; 
                e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento
          all'obbligo di trasmissione dei messaggi  di  comunicazione
          pubblica, di cui all'articolo 33; 
                f)  in  materia  di  propaganda  radiotelevisiva   di
          servizi   di   tipo   interattivo   audiotex   e   videotex
          dall'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n.
          650; 
                g) in materia di tutela della produzione  audiovisiva
          europea e indipendente, dal Titolo VII  e  dai  regolamenti
          dell'Autorita', nonche' dai decreti ministeriali; 
                h) in materia di diritto di rettifica,  nei  casi  di
          mancata,  incompleta  o  tardiva  osservanza  del  relativo
          obbligo di cui all'articolo 32-bis; 
                i) in materia dei divieti  di  cui  all'articolo  32,
          comma 2; 
                l) in materia di obbligo di trasmissione del medesimo
          programma su tutto il territorio per il quale e' rilasciato
          il titolo abilitativo, salva la deroga di cui  all'articolo
          5, comma 1, lettera i); 
                m) dalle disposizioni di cui all'articolo 29; 
                n) in materia di obbligo di informativa all'Autorita'
          riguardo, tra l'altro, a dati contabili ed extra contabili,
          dall'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
          650, e dai regolamenti dell'Autorita'; 
                o) dalle disposizioni in materia  di  pubblicita'  di
          amministrazioni ed enti pubblici di cui all'articolo 41. 
              2. L'Autorita', applicando le norme contenute nel  capo
          I, sezioni I e II, dellalegge 24 novembre 1981, n.  689,  e
          successive  modificazioni,  delibera  l'irrogazione   della
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma: 
                a)  da  10.329  euro  a  258.228  euro,  in  caso  di
          inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1,  lettere
          a), b) e c); 
                b)  da  5.165  euro  a  51.646  euro,  in   caso   di
          inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1,  lettere
          d) ed e); 
                c)  da  25.823  euro  a  258.228  euro,  in  caso  di
          violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f); 
                d) da 100.000 euro  a  5.000.000  euro,  ovvero  fino
          all'uno per cento del fatturato annuo, quando il valore  di
          tale percentuale e' superiore a 5.000.000 euro, in caso  di
          violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g); 
                e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione
          delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n); 
                f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione
          delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche  nel  caso
          in cui la pubblicita' di amministrazioni ed  enti  pubblici
          sia  gestita,  su  incarico  degli   stessi,   da   agenzie
          pubblicitarie o da centri media.».