Art. 3 Sanzioni 1. All'articolo 51, del decreto legislativo n. 177 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) in materia di tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente, dal Titolo VII e dai regolamenti dell'Autorita', nonche' dai decreti ministeriali;»; b) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) da 100.000 euro a 5.000.000 euro, ovvero fino all'uno per cento del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale e' superiore a 5.000.000 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 177 del 2005, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 7 settembre 2005, n. 208, S.O., come modificato dal presente decreto: «Art. 51 (Sanzioni di competenza dell'Autorita'). - 1. L'Autorita' applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicita' e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti: a) dalle disposizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri adottate dall'Autorita' con proprio regolamento, ivi inclusi gli impegni relativi alla programmazione assunti con la domanda di concessione; b) dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, approvato condelibera dell'Autorita' n. 435/01/CONS, relativamente ai fornitori di contenuti; c) dalle disposizioni sulle comunicazioni commerciali audiovisive, pubblicita' televisiva e radiofonica, sponsorizzazioni, televendite ed inserimento di prodotti di cui agliarticoli 36-bis, 37, 38, 39, 40, 40-bis, al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, ed ai regolamenti dell'Autorita'; d) dall'articolo 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonche' dai regolamenti dell'Autorita', relativamente alla registrazione dei programmi; e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento all'obbligo di trasmissione dei messaggi di comunicazione pubblica, di cui all'articolo 33; f) in materia di propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo interattivo audiotex e videotex dall'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650; g) in materia di tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente, dal Titolo VII e dai regolamenti dell'Autorita', nonche' dai decreti ministeriali; h) in materia di diritto di rettifica, nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza del relativo obbligo di cui all'articolo 32-bis; i) in materia dei divieti di cui all'articolo 32, comma 2; l) in materia di obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio per il quale e' rilasciato il titolo abilitativo, salva la deroga di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i); m) dalle disposizioni di cui all'articolo 29; n) in materia di obbligo di informativa all'Autorita' riguardo, tra l'altro, a dati contabili ed extra contabili, dall'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dai regolamenti dell'Autorita'; o) dalle disposizioni in materia di pubblicita' di amministrazioni ed enti pubblici di cui all'articolo 41. 2. L'Autorita', applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, dellalegge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c); b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e); c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f); d) da 100.000 euro a 5.000.000 euro, ovvero fino all'uno per cento del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale e' superiore a 5.000.000 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g); e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n); f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche nel caso in cui la pubblicita' di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o da centri media.».