Art. 4 Disposizioni transitorie, finanziarie e finali 1. I regolamenti dell'Autorita' per le garanzie delle comunicazioni e il regolamento o i regolamenti dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attivita' culturali e del turismo previsti dal Titolo VII del decreto legislativo n. 177 del 2005 sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Il regolamento dell'Autorita' per le garanzie delle comunicazioni e regolamento o i regolamenti dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attivita' culturali e del turismo riguardanti gli obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta di cui all'articolo 44-quater del decreto legislativo n. 177 del 2005 sono adottati entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Gli obblighi di programmazione di cui all'articolo 44-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2005 diventano operativi con l'entrata in vigore del regolamento interministeriale di cui all'articolo 44-sexies, comma 1, del medesimo decreto legislativo. 4. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie, strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 dicembre 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Franceschini, Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 4: - Per i riferimenti del decreto legislativo n. 177 del 2005, si veda nelle note all'art. 2.