Art. 4 
 
 
           Disposizioni transitorie, finanziarie e finali 
 
  1. I regolamenti dell'Autorita' per le garanzie delle comunicazioni
e  il  regolamento  o  i  regolamenti  dei  Ministri  dello  sviluppo
economico e dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo
previsti dal Titolo VII del decreto legislativo n. 177 del 2005  sono
adottati entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  2.  Il   regolamento   dell'Autorita'   per   le   garanzie   delle
comunicazioni e  regolamento  o  i  regolamenti  dei  Ministri  dello
sviluppo economico e dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo riguardanti gli obblighi dei fornitori di  servizi  di  media
audiovisivi a richiesta di cui  all'articolo  44-quater  del  decreto
legislativo n. 177  del  2005  sono  adottati  entro  il  termine  di
centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  3. Gli obblighi di programmazione di cui all'articolo 44-bis, comma
3, del decreto legislativo n. 177 del 2005  diventano  operativi  con
l'entrata  in  vigore  del  regolamento  interministeriale   di   cui
all'articolo 44-sexies, comma 1, del medesimo decreto legislativo. 
  4. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita'  previste
dal presente decreto con le risorse umane,  finanziarie,  strumentali
previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 7 dicembre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Franceschini, Ministro dei  beni  e
                                  delle  attivita'  culturali  e  del
                                  turismo 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo n. 177  del
          2005, si veda nelle note all'art. 2.