art. 1 (commi 201-300)
  201.  Per  le  erogazioni  relative  ai  progetti  promossi   dalle
fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,  nel
perseguimento dei propri scopi statutari, finalizzati,  nel  rispetto
delle disposizioni  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  del  citato
decreto, alla promozione  di  un  welfare  di  comunita',  attraverso
interventi e misure  di  contrasto  alle  poverta',  alle  fragilita'
sociali e al disagio giovanile, di tutela dell'infanzia,  di  cura  e
assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa
e integrazione degli immigrati nonche' di dotazione di strumentazioni
per le cure sanitarie, su richiesta degli enti  di  cui  all'articolo
114 della Costituzione, degli enti pubblici  deputati  all'erogazione
di  servizi  sanitari  e  socio-assistenziali  e,  tramite  selezione
pubblica, degli enti del terzo settore previsti dal codice di cui  al
decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117,  e'  riconosciuto  alle
fondazioni medesime un contributo, sotto forma di credito  d'imposta,
pari  al  65  per  cento  delle  erogazioni  effettuate  nei  periodi
d'imposta successivi a  quello  in  corso  al  31  dicembre  2017,  a
condizione che le predette erogazioni siano utilizzate  dai  soggetti
richiedenti nell'ambito dell'attivita' non commerciale. 
  202. Il contributo di  cui  al  comma  201  e'  assegnato,  fino  a
esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, secondo l'ordine temporale con
cui le fondazioni comunicano  all'Associazione  di  fondazioni  e  di
casse di risparmio S.p.A. (ACRI) l'impegno a effettuare le erogazioni
di cui al comma 201. Al fine di consentire la fruizione  del  credito
d'imposta, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco  delle
fondazioni finanziatrici  per  le  quali  sia  stata  riscontrata  la
corretta delibera d'impegno in ordine cronologico  di  presentazione.
Il riconoscimento del credito d'imposta  e'  comunicato  dall'Agenzia
delle entrate  a  ogni  fondazione  finanziatrice  e  per  conoscenza
all'ACRI. 
  203. Il credito d'imposta e' riconosciuto fino ad esaurimento delle
risorse  annue  disponibili,  e'  indicato  nella  dichiarazione  dei
redditi  relativa  al  periodo  d'imposta  di   spettanza   e   nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi in
cui il credito e' utilizzato e puo' essere utilizzato  esclusivamente
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9
luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta  successivo  a
quello di maturazione. Al credito d'imposta non si applicano i limiti
di cui all'articolo 1, comma 53, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
  204. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
definite  le  disposizioni  applicative   necessarie,   comprese   le
procedure per la concessione del contributo nel rispetto  del  limite
di spesa stabilito. 
  205. Al fine di favorire e potenziare l'innovazione sociale secondo
gli standard europei, e' istituito, nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   per   il   successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Fondo per l'innovazione sociale con una dotazione  di  5
milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2019 e 2020. 
  206. Il Fondo di cui al comma 205 e' finalizzato  all'effettuazione
di studi di fattibilita' e allo sviluppo di capacita' delle pubbliche
amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili. Gli interventi
di cui al primo periodo hanno la durata massima di un anno. 
  207. Le modalita' di funzionamento e di accesso al Fondo di cui  al
comma 205, nonche' le relative aree di intervento sono stabilite  con
uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da
adottare entro il 30 marzo 2018. 
  208. Alla legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 1,  la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «b) favorire  il  recupero  e  la  donazione  di  medicinali,  di
prodotti farmaceutici e di altri  prodotti  a  fini  di  solidarieta'
sociale »; 
  b) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera g),  sono  aggiunte  le
seguenti: 
    «g-bis)  "medicinali  destinati  alla  donazione":  i  medicinali
inutilizzati dotati di  autorizzazione  all'immissione  in  commercio
(AIC), legittimamente in possesso del donatore,  con  confezionamento
primario e secondario integro, in corso di  validita',  correttamente
conservati secondo le  indicazioni  del  produttore  riportate  negli
stampati autorizzati del medicinale. Rientrano in questa categoria  i
medicinali soggetti a prescrizione, i  medicinali  senza  obbligo  di
prescrizione, i medicinali da banco e i relativi campioni gratuiti. I
farmaci che non sono commercializzati per imperfezioni,  alterazioni,
danni o vizi che non ne modificano  l'idoneita'  all'utilizzo  o  per
altri motivi  similari,  tali  in  ogni  caso  da  non  compromettere
l'idoneita' all'utilizzo con riguardo alla qualita',  tracciabilita',
sicurezza ed efficacia per  il  consumatore  finale,  possono  essere
donati alle associazioni che possono garantire, attraverso  medici  o
farmacisti presso le stesse associazioni,  l'efficacia  dei  medesimi
medicinali. Possono altresi' essere donati, nel rispetto dei principi
stabiliti dal decreto del Ministro della sanita'  11  febbraio  1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, e con le
modalita' previste dalla circolare del Ministro della salute  del  23
marzo 2017, i medicinali per i quali non e' ancora stata  autorizzata
l'immissione in commercio in Italia; 
    g-ter) "soggetti donatori del farmaco": le farmacie, i grossisti,
le parafarmacie,  come  individuate  ai  sensi  dell'articolo  5  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e le imprese titolari  di  AIC,  i
loro rappresentanti locali, i loro concessionari per la vendita  e  i
loro distributori; 
    g-quater) "articoli di  medicazione":  gli  articoli  di  cui  al
numero 114) della tabella A,  parte  III,  allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
     g-quinquies)  "altri   prodotti":   i   prodotti   che   saranno
individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e) »; 
  c) all'articolo 8, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Fermo restando quanto stabilito al  comma  3,  il  Tavolo
puo' avvalersi anche di gruppi  di  lavoro  costituiti  dai  soggetti
indicati dai componenti di cui al comma 1,  lettera  b),  nonche'  di
altri esperti di settore »; 
  d) all'articolo 9, comma 2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: « Le campagne di promozione  di  modelli  di  consumo  e  di
acquisto improntati a criteri di solidarieta' e di  sostenibilita'  e
le campagne volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e  le  imprese
sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari sono  pianificate
sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei  consumatori
presenti nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti »; 
  e) all'articolo 11: 
    1) alla rubrica, dopo la parola: « innovativi » sono inserite  le
seguenti: « integrati o di rete, »; 
    2) al comma 2, dopo la parola: « innovativi »  sono  inserite  le
seguenti: « integrati o di rete »; 
  f) all'articolo 16: 
    1) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «  Disposizioni
fiscali  per  le  cessioni  gratuite  di  eccedenze  alimentari,   di
medicinali e di altri prodotti a fini di solidarieta' sociale »; 
    2) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
      «1. La presunzione  di  cessione  di  cui  all'articolo  1  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
novembre 1997, n. 441, non opera per le seguenti tipologie  di  beni,
qualora la distruzione si realizzi con la loro cessione gratuita agli
enti di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  b),  della  presente
legge: 
        a) delle eccedenze alimentari di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c); 
        b) dei medicinali, di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera
g-bis), donati secondo  le  modalita'  individuate  dal  decreto  del
Ministro della salute adottato  ai  sensi  dell'articolo  157,  comma
1-bis, del decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  introdotto
dall'articolo 15 della presente legge; 
        c) degli articoli di medicazione di cui  le  farmacie  devono
obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea  ufficiale,  di
cui al numero 114) della tabella A, parte III,  allegata  al  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  non  piu'
commercializzati,  purche'  in  confezioni   integre,   correttamente
conservati e ancora  nel  periodo  di  validita',  in  modo  tale  da
garantire la qualita', la sicurezza e l'efficacia originarie; 
        d) dei  prodotti  destinati  all'igiene  e  alla  cura  della
persona, dei prodotti per l'igiene e la  pulizia  della  casa,  degli
integratori alimentari, dei biocidi, dei presidi  medico  chirurgici,
dei   prodotti   di   cartoleria   e   di   cancelleria,   non   piu'
commercializzati  o   non   idonei   alla   commercializzazione   per
imperfezioni,  alterazioni,  danni  o  vizi  che  non  ne  modificano
l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi similari; 
        e) degli altri prodotti individuati con decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 7, non piu'
commercializzati  o   non   idonei   alla   commercializzazione   per
imperfezioni,  alterazioni,  danni  o  vizi  che  non  ne  modificano
l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi similari. 
      2. I beni ceduti  gratuitamente  di  cui  al  comma  1  non  si
considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. 
      3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si  applicano  a  condizione
che: 
        a) per ogni cessione gratuita  sia  emesso  un  documento  di
trasporto avente le caratteristiche determinate con il regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  14  agosto  1996,  n.
472, ovvero un documento equipollente; 
        b) il donatore  trasmetta  agli  uffici  dell'Amministrazione
finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti, per via
telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate
in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna  di  esse,  dei
dati contenuti nel relativo documento di trasporto  o  nel  documento
equipollente nonche' del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base
dell'ultimo prezzo di vendita. La comunicazione e' trasmessa entro il
giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le
cessioni secondo modalita' stabilite con provvedimento del  direttore
dell'Agenzia delle entrate. Il donatore e' esonerato dall'obbligo  di
comunicazione di  cui  alla  presente  lettera  per  le  cessioni  di
eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonche' per  le  cessioni
che, singolarmente considerate,  siano  di  valore  non  superiore  a
15.000 euro; 
        c) l'ente donatario rilasci al donatore, entro  la  fine  del
mese  successivo  a  ciascun  trimestre,  un'apposita   dichiarazione
trimestrale, recante gli estremi dei documenti  di  trasporto  o  dei
documenti  equipollenti  relativi  alle  cessioni  ricevute,  nonche'
l'impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformita'  alle  proprie
finalita' istituzionali. Nel caso in cui sia  accertato  un  utilizzo
diverso, le operazioni realizzate dall'ente donatario si  considerano
effettuate, agli effetti  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  delle
imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive, nell'esercizio di un'attivita' commerciale »; 
    3) il comma 4 e' abrogato; 
    4) al comma 7, le parole: «  destinati  a  fini  di  solidarieta'
sociale senza scopo di lucro, di cui all'articolo 13,  comma  2,  del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e all'articolo 6,  comma
15, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificati dal  presente
articolo » sono sostituite dalle seguenti:  «  di  cui  al  comma  1,
lettera e), del presente articolo »; 
  g) all'articolo 18, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo  2,  commi
350, 351 e 352, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 »; 
  h) dopo l'articolo 18 e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 18-bis (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati: 
      a) il comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441; 
      b) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo  4
dicembre 1997, n. 460 ». 
  209. All'articolo 2, comma 1, lettera b),  della  legge  19  agosto
2016, n. 166, le parole: « gli enti del Terzo settore non commerciali
di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6  giugno  2016,  n.
106 » sono sostituite dalle seguenti: « gli enti del Terzo settore di
cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo del  3
luglio 2017, n. 117 ». 
  210. All'articolo 15, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, le parole: « gli  enti  del  Terzo
settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5,  del  codice
del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  b),  della
legge 6 giugno 2016, n. 106 » sono sostituite dalle seguenti:  «  gli
enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui  al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ». 
  211. All'articolo 1, comma 236, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, le parole: « gli enti del Terzo settore non commerciali  di  cui
all'articolo 79, comma  5,  del  codice  del  Terzo  settore  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6  giugno  2016,  n.
106, e successive modificazioni » sono sostituite dalle  seguenti:  «
gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ». 
  212. All'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 2003,  n.  155,
le parole: « gli enti  del  Terzo  settore  non  commerciali  di  cui
all'articolo 79, comma  5,  del  codice  del  Terzo  settore  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6  giugno  2016,  n.
106» sono sostituite dalle seguenti: « gli enti del Terzo settore  di
cui al codice del Terzo settore, di  cui  al  decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 117 ». 
  213. All'articolo 157, comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219, al primo periodo, le parole: «  enti  del  Terzo
settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5,  del  codice
del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  b),  della
legge 6 giugno 2016, n. 106» sono sostituite  dalle  seguenti:  «enti
del Terzo settore di cui al codice  del  Terzo  settore,  di  cui  al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,» e, al terzo  periodo,  le
parole: «  Agli  enti  del  Terzo  settore  non  commerciali  di  cui
all'articolo 79, comma  5,  del  codice  del  Terzo  settore  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6  giugno  2016,  n.
106» sono sostituite dalle seguenti: « Agli enti del Terzo settore di
cui al codice del Terzo settore, di  cui  al  decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 117, ». 
  214.  Al  fine  di  contrastare  le  forme  di  esclusione  sociale
attraverso lo sviluppo delle iniziative finalizzate alla creazione di
nuova autoimprenditorialita' e di lavoro autonomo mediante  l'accesso
agli strumenti di microfinanza, con particolare riguardo ai giovani e
alle donne, e' assegnato all'Ente nazionale per  il  microcredito  un
contributo di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018. 
  215.  Al  fine  di  garantire  la  realizzazione  delle   attivita'
istituzionali del Centro di cui all'articolo 3 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio  2007,  n.  103,
nonche'  la  loro  continuita',  possono  essere  previsti   appositi
finanziamenti all'Azienda pubblica di servizi alla  persona  (ASP)  -
Istituto degli Innocenti di Firenze. Per lo svolgimento dei  relativi
piani di attivita',  i  Ministeri  membri  dell'Osservatorio  di  cui
all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 103 del 2007 possono
stipulare  convenzioni,  di  norma  di  durata  pluriennale,  con  il
suddetto Istituto. 
  216.  Per  il  soddisfacimento  delle  nuove  e  maggiori  esigenze
dell'Autorita'  garante  per  l'infanzia  e  l'adolescenza   connesse
all'adempimento, anche in sede locale,  dei  compiti  in  materia  di
minori stranieri non accompagnati, previsti  dall'articolo  11  della
legge  7  aprile  2017,  n.  47,  la  stessa  Autorita'  garante   e'
autorizzata  ad  avvalersi  di  ulteriori  10  unita'  di  personale,
collocate in posizione di comando obbligatorio ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 112,
per gli anni 2018, 2019 e 2020. 
  217. All'articolo 24, comma 1, del decreto  legislativo  15  giugno
2015, n. 80, le parole: « , con esclusione  del  lavoro  domestico  »
sono soppresse. 
  218. All'articolo 26 del codice di cui al  decreto  legislativo  11
aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3, primo periodo, le  parole:«  commi  1  e  2  »  sono
sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2 e 2-bis »; 
  b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. La lavoratrice o il lavoratore che agisce in  giudizio  per
la  dichiarazione  delle  discriminazioni  per  molestia  o  molestia
sessuale poste in essere in violazione dei divieti di cui al presente
capo non puo' essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito
o sottoposto ad altra misura organizzativa avente  effetti  negativi,
diretti o indiretti, sulle condizioni di  lavoro,  determinati  dalla
denuncia stessa. Il licenziamento  ritorsivo  o  discriminatorio  del
soggetto denunciante e' nullo. Sono altresi' nulli  il  mutamento  di
mansioni ai sensi  dell'articolo  2103  del  codice  civile,  nonche'
qualsiasi altra  misura  ritorsiva  o  discriminatoria  adottata  nei
confronti del denunciante. Le tutele di cui  al  presente  comma  non
sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con  sentenza  di
primo grado, la responsabilita' penale del denunciante per i reati di
calunnia o diffamazione ovvero l'infondatezza della denuncia. 
  3-ter. I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell'articolo  2087
del codice  civile,  ad  assicurare  condizioni  di  lavoro  tali  da
garantire l'integrita' fisica e morale e la dignita' dei  lavoratori,
anche concordando con le organizzazioni sindacali dei  lavoratori  le
iniziative, di natura informativa e formativa, piu' opportune al fine
di prevenire il  fenomeno  delle  molestie  sessuali  nei  luoghi  di
lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori  e
le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei  luoghi
di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la  dignita'
di ognuno e siano favorite le  relazioni  interpersonali,  basate  su
principi di eguaglianza e di reciproca correttezza ». 
  219. Ai familiari  delle  vittime  dell'attentato  terroristico  di
Dacca del 1° luglio 2016 si applicano, anche in assenza di  sentenza,
le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto  2004,  n.
206, nonche' le disposizioni di cui all'articolo  2  della  legge  23
novembre 1998, n. 407, come modificato dal decreto-legge  4  febbraio
2003, n. 13, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2  aprile
2003, n. 56. 
  220. Alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro  a
tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2018 con riferimento a
contratti stipulati non  oltre  il  31  dicembre  2018,  delle  donne
vittime di violenza di genere, debitamente  certificati  dai  servizi
sociali del comune di residenza o dai centri  anti-violenza  o  dalle
case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge  14  agosto
2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  ottobre
2013, n. 119, e' attribuito, per  un  periodo  massimo  di  trentasei
mesi, un contributo entro il limite di spesa di un  milione  di  euro
per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a titolo di  sgravio  delle
aliquote   per   l'assicurazione   obbligatoria    previdenziale    e
assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici assunte.
Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti  i  criteri  di
assegnazione e di  ripartizione  delle  risorse  di  cui  al  periodo
precedente. 
  221.  Il  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione  di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2,  e'  incrementato  di  2  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'esercizio finanziario 2018 per la promozione e il  coordinamento
delle politiche di formazione e delle azioni rivolte all'integrazione
dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro, nonche'  per
il   cofinanziamento   del   Programma    Erasmus+    per    l'ambito
dell'istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 27,
paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013. 
  222. Dopo l'articolo 4 della legge 14  febbraio  1987,  n.  40,  e'
aggiunto il seguente: 
  «Art. 4-bis.  -  1.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  della
presente legge, quantificati in 13 milioni di euro annui a  decorrere
dall'anno 2018, si provvede a valere sulle  risorse  finanziarie  del
Fondo sociale per occupazione e formazione di  cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, commi da 1 a 10, del decreto-legge 6 marzo  2006,  n.
68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127,
iscritta sul medesimo Fondo ». 
  223. Per le finalita' di cui all'articolo 20, comma 14, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75,  sono  prorogate  al  31  dicembre
2018, nei limiti della spesa gia' sostenuta e senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica,  le  convenzioni  sottoscritte
per l'utilizzazione di lavoratori socialmente  utili,  di  quelli  di
pubblica utilita' e dei lavoratori impiegati in attivita' socialmente
utili (ASU). 
  224. Per le finalita' del  comma  223  del  presente  articolo,  le
disposizioni dell'articolo  16-quater  del  decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, nonche' quelle dell'articolo 1, comma 163, della  legge
11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche per l'anno 2018. 
  225. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge  si  provvede  all'adozione  del   decreto   di   cui
all'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  e
alla conseguente attuazione dei commi 211 e 212 del medesimo articolo
1, con  riferimento  all'entita'  della  spesa  sostenuta  a  livello
statale. 
  226. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il  comma
511 e' abrogato. 
  227. L'ISTAT effettua i seguenti censimenti: 
  a) dall'anno 2018, il censimento  permanente  della  popolazione  e
delle abitazioni, ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, e del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 maggio 2016 in materia di censimento della popolazione  e
archivio  nazionale  dei  numeri  civici  e  delle   strade   urbane,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2016, e  nel
rispetto del regolamento (CE) n. 763/2008 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 9 luglio  2008,  e  dei  relativi  regolamenti  di
attuazione; 
  b) dall'anno 2018, i censimenti economici permanenti delle imprese,
delle istituzioni no profit e delle istituzioni pubbliche; 
  c) nell'anno 2020, il 7º censimento generale dell'agricoltura; 
  d) dall'anno 2021, il censimento permanente dell'agricoltura. 
  228. I censimenti permanenti sono basati sull'utilizzo integrato di
fonti amministrative e di altre fonti di dati utili a fini censuari e
sullo   svolgimento    di    rilevazioni    periodiche.    Ai    fini
dell'integrazione dei dati per l'effettuazione dei censimenti di  cui
al comma 227,  ferme  restando  ulteriori  previsioni  nel  Programma
statistico nazionale, gli enti, le amministrazioni  e  gli  organismi
titolari delle basi  di  dati  di  seguito  indicate  sono  tenuti  a
metterle a disposizione dell'ISTAT, secondo le modalita'  e  i  tempi
stabiliti nei Piani generali di censimento, di cui al  comma  232,  e
nei successivi atti d'istruzione: 
  a) archivi su lavoratori e pensionati dell'INPS; 
  b) archivio delle  comunicazioni  obbligatorie  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali; 
  c) anagrafe nazionale degli studenti  e  Anagrafe  nazionale  degli
studenti   e   dei   laureati   delle   universita'   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  d) archivi sui flussi migratori del Ministero dell'interno; 
  e) Sistema informativo integrato di  Acquirente  unico  S.p.A.  sui
consumi di  energia  elettrica  e  gas,  previa  stipulazione  di  un
protocollo d'intesa tra l'ISTAT e l'Acquirente unico S.p.A.,  sentiti
l'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  e  il  settore  idrico,
ridenominata ai sensi del comma 528, il Garante per la protezione dei
dati personali e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato; 
  f) archivi amministrativi sulle aziende agricole e dati  geografici
di AGEA; 
  g)  anagrafe  tributaria,  archivi  dei  modelli  fiscali,  catasto
edilizio, catasto terreni e immobili,  comprensivi  della  componente
geografica, archivi sui contratti di locazione  e  compravendita  dei
terreni e degli immobili dell'Agenzia delle entrate. 
  229. La mancata fornitura delle basi di dati di cui  al  comma  228
costituisce   violazione   dell'obbligo   di   risposta,   ai   sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 
  230. Al fine di realizzare specifici interventi  educativi  urgenti
volti al contrasto della poverta' educativa minorile  nel  territorio
nazionale, l'ISTAT, sulla base delle basi di dati  di  cui  al  comma
228,  definisce  i  parametri  e  gli   indicatori   misurabili   con
l'obiettivo di individuare le zone oggetto di intervento  prioritario
di cui al presente comma. 
  231. Qualora la pubblicazione  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  di  approvazione  del  Programma   statistico   nazionale
triennale e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 13
del decreto legislativo n. 322 del 1989 non intervenga  entro  il  31
dicembre di ciascun anno di riferimento, e' prorogata l'efficacia del
Programma statistico  nazionale  precedente  e  degli  atti  ad  esso
collegati fino all'adozione del nuovo decreto. 
  232. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere b), c) ed e),  del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n.  322,  l'ISTAT  effettua  le
operazioni di ciascun  censimento  attraverso  i  Piani  generali  di
censimento,  circolari  e  istruzioni  tecniche,   nonche'   mediante
specifiche intese con le province autonome di Trento e di Bolzano per
i territori di competenza,  e  ne  disciplina  l'organizzazione.  Nei
Piani generali di censimento sono definiti: la  data  di  riferimento
dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie  di
indagine  e  le  modalita'  di  organizzazione  ed  esecuzione  delle
operazioni censuarie, i compiti e gli adempimenti cui sono tenuti gli
organi intermedi di rilevazione, nonche' le modalita' di  svolgimento
delle procedure sanzionatorie per mancata o erronea risposta  di  cui
agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo  6  settembre  1989,  n.
322. L'ISTAT, attraverso i Piani generali  di  censimento  e  proprie
circolari, stabilisce altresi': 
  a) i criteri e  le  modalita'  per  l'affidamento,  anche  mediante
specifici accordi, di fasi  della  rilevazione  censuaria  a  enti  e
organismi pubblici e privati, l'organizzazione degli uffici  preposti
allo  svolgimento  delle  operazioni  censuarie,   anche   in   forma
associata,  e  i  criteri  di  determinazione  e   ripartizione   dei
contributi agli organi di  censimento,  d'intesa  con  la  Conferenza
unificata, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze; 
  b) le modalita' e i tempi di  fornitura  e  utilizzo  dei  dati  da
archivi amministrativi e da altre fonti necessarie  allo  svolgimento
delle operazioni censuarie; 
  c) i soggetti tenuti a fornire i dati richiesti, le misure  per  la
protezione dei dati personali e la tutela del segreto  statistico  di
cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.  322,
le modalita' di diffusione dei dati anche in forma disaggregata e con
frequenza inferiore alle tre unita', in conformita'  all'articolo  13
del medesimo decreto;  le  modalita'  della  comunicazione  dei  dati
elementari, privi di identificativi, agli enti e  organismi  pubblici
di cui alla lettera a),  anche  se  non  facenti  parte  del  Sistema
statistico   nazionale,   necessari   per   trattamenti    statistici
strumentali   al    perseguimento    delle    rispettive    finalita'
istituzionali, nel rispetto della normativa  vigente  in  materia  di
protezione dei dati personali. 
  233. L'ISTAT, d'intesa con il  Ministero  dell'interno,  definisce,
tramite il Piano generale del censimento permanente della popolazione
e delle abitazioni, le circolari e istruzioni tecniche, le  modalita'
di restituzione ai comuni delle informazioni raccolte nell'ambito del
censimento, necessarie ai fini della revisione delle  anagrafi  della
popolazione residente di cui all'articolo 46 del regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  1989,  n.  223,
nonche' le modalita' tecniche e la periodicita' di tale revisione. 
  234. Nelle more dell'adozione dei Piani generali di  censimento  di
cui al comma 232, l'ISTAT assume, mediante circolari e istruzioni, le
iniziative  necessarie  e  urgenti  per  l'aggiornamento  delle  basi
territoriali e dell'ordinamento ecografico. 
  235. Per far  fronte  alle  esigenze  connesse  all'esecuzione  dei
censimenti, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nei Piani  di
cui al comma 232, possono procedere all'eventuale utilizzo di risorse
esterne, nei limiti delle risorse finanziarie proprie dell'ente e del
contributo onnicomprensivo e forfettario erogato dall'ISTAT,  secondo
le modalita' indicate nei medesimi Piani. 
  236.  La  popolazione  legale  e'  determinata  con   decreto   del
Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati del  censimento
permanente  della  popolazione  e  delle   abitazioni,   secondo   la
metodologia e la cadenza temporale indicate  nel  Piano  generale  di
censimento. 
  237. Per il concorso alle spese per i censimenti di cui ai commi da
227 a 236 e' autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l'anno  2018,
di euro 46.881.600 per ciascuno degli  anni  2019  e  2020,  di  euro
51.881.600 per l'anno 2021 e di euro  26.881.600  annui  a  decorrere
dall'anno 2022. Alla restante spesa di  euro  74.707.968  per  l'anno
2018, euro 35.742.291 per l'anno 2019 ed euro 20.768.941  per  l'anno
2020, si provvede  mediante  utilizzo  delle  risorse  derivanti  dal
processo di riaccertamento straordinario dei residui passivi da parte
dell'ISTAT,  delle  risorse  vincolate   agli   obblighi   comunitari
disponibili, nonche' a valere  sugli  stanziamenti  gia'  autorizzati
dalle disposizioni di seguito riportate, da destinare alla  finalita'
dei censimenti di cui ai commi da 227 a 236: 
  a) articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  anche  con
riferimento all'articolo 3, comma 3,  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221; 
  b) articolo  17  del  decreto-legge  25  settembre  2009,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. 
  238. Le societa' cooperative che ricorrono al prestito sociale sono
tenute a impiegare  le  somme  raccolte  in  operazioni  strettamente
funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale. 
  239. L'articolo 2467 del codice civile non si  applica  alle  somme
versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale. 
  240. Con delibera da adottare entro sei mesi dalla data di  entrata
in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per  il
credito e il risparmio (CICR) definisce i limiti  alla  raccolta  del
prestito sociale nelle societa' cooperative e le  relative  forme  di
garanzia, attenendosi ai seguenti criteri: 
  a) prevedere che l'ammontare complessivo del prestito  sociale  non
possa eccedere, a regime, il limite del triplo del  patrimonio  netto
risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, disciplinando
un regime transitorio  che  preveda  il  graduale  adeguamento  delle
cooperative a tale limite, nel termine di tre anni, con  facolta'  di
estendere tale  termine  in  casi  eccezionali  motivati  in  ragione
dell'interesse dei soci prestatori; 
  b) prevedere che, durante il periodo transitorio, il  rispetto  del
limite di cui alla lettera a) costituisca condizione per la  raccolta
di prestito ulteriore rispetto all'ammontare  risultante  dall'ultimo
bilancio approvato alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge; 
  c) prevedere che, ove l'indebitamento nei confronti dei soci ecceda
i 300.000 euro e risulti superiore all'ammontare del patrimonio netto
della societa', il complesso dei prestiti sociali sia coperto fino al
30 per cento da garanzie reali o  personali  rilasciate  da  soggetti
vigilati  o  con  la  costituzione  di  un  patrimonio  separato  con
deliberazione iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile,
oppure mediante adesione della cooperativa a uno schema  di  garanzia
dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il  30  per
cento del prestito, disciplinando un regime transitorio  che  preveda
il graduale adeguamento delle cooperative alle nuove prescrizioni nei
due esercizi successivi alla data di adozione della delibera; 
  d) definire i maggiori obblighi di informazione  e  di  pubblicita'
cui sono tenute le societa' cooperative  che  ricorrono  al  prestito
sociale in misura eccedente i limiti indicati  alla  lettera  c),  al
fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi; 
  e) definire modelli organizzativi e procedure per la  gestione  del
rischio da adottare da parte delle societa' cooperative nei  casi  in
cui il ricorso all'indebitamento verso i soci a  titolo  di  prestito
sociale assuma significativo rilievo in valore  assoluto  o  comunque
ecceda  il  limite  del  doppio  del  patrimonio   netto   risultante
dall'ultimo bilancio di esercizio approvato. 
  241. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro sessanta giorni dall'adozione della delibera di  cui  al  comma
240, sono definite forme e modalita' del controllo e del monitoraggio
in ordine all'adeguamento e al rispetto delle prescrizioni in materia
di prestito sociale da parte delle societa'  cooperative  di  cui  al
comma 240, lettera c). 
  242. All'articolo 4, comma 1,  del  decreto  legislativo  2  agosto
2002, n. 220, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
    «b-bis) accertare l'osservanza  delle  disposizioni  in  tema  di
prestito sociale ». 
  243. Il Comitato di cui all'articolo 4, comma 4, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78,
e'  integrato  da  un  rappresentante  della   Banca   d'Italia   con
riferimento  ai  temi   concernenti   il   prestito   sociale   nelle
cooperative. 
  244. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 85  del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159,e' sostituita dalla seguente: 
    «b) per le  societa'  di  capitali,  anche  consortili  ai  sensi
dell'articolo  2615-ter  del   codice   civile,   per   le   societa'
cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui  al
libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del  codice  civile,  al
legale rappresentante e agli eventuali altri componenti  l'organo  di
amministrazione nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e
nelle  societa'  consortili  detenga,   anche   indirettamente,   una
partecipazione pari almeno al 5 per cento ». 
  245. Ai sensi dell'articolo 252 del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, in considerazione della rilevanza del rischio sanitario
e ambientale derivante dalla presenza di amianto, confermata anche da
evidenze epidemiologiche, il sito Officina Grande Riparazione ETR  di
Bologna  e'  qualificato  come  sito  di  interesse  nazionale.  Agli
interventi urgenti di  competenza  pubblica  di  messa  in  sicurezza
dell'area e' destinata la somma di 1.000.000 di euro per l'anno  2018
a valere sull'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma
476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con  decreto  da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare provvede alla perimetrazione del sito  di  interesse  nazionale.
All'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  le
parole: « di bonifica e messa in sicurezza »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « urgenti di messa in sicurezza e bonifica,  per  garantire
la maggior tutela dell'ambiente e della salute pubblica, ». 
  246. All'articolo 1, comma 277, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: « per l'intero  periodo  di  durata
delle operazioni di bonifica »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «
durante le operazioni di bonifica »  e  dopo  le  parole:  «  per  il
periodo corrispondente alla medesima  bonifica  »  sono  aggiunte  le
seguenti: « e per i dieci anni successivi al termine  dei  lavori  di
bonifica, a condizione della continuita' del rapporto  di  lavoro  in
essere al momento delle suddette operazioni di bonifica »; 
  b) al secondo periodo: 
  1) dopo le parole: « entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, » sono inserite le seguenti: « corredata
della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza
del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione  dei
lavori di sostituzione del tetto. I benefici sono riconosciuti »; 
  2) le parole: « 7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di
euro annui  a  decorrere  dall'anno  2019  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 10,2 milioni di euro per l'anno  2018,  12,8  milioni  di
euro per l'anno 2019, 12,7 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  12,6
milioni di euro per l'anno 2021, 12,2  milioni  di  euro  per  l'anno
2022, 11,6 milioni di euro per l'anno 2023, 8,3 milioni di  euro  per
l'anno 2024 e 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 ». 
  247. I benefici previdenziali di  cui  all'articolo  13,  comma  8,
della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono estesi, a decorrere dall'anno
2018, anche ai lavoratori che abbiano prestato la loro attivita'  nei
reparti di produzione degli stabilimenti di  fabbricazione  di  fibre
ceramiche refrattarie. Ai fini dell'attuazione del periodo precedente
e' autorizzata la spesa di un  milione  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2018. 
  248. L'assegno di cui all'articolo 1, comma  125,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' riconosciuto anche per ogni figlio  nato  o
adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e, con riferimento a
tali soggetti, e' corrisposto esclusivamente fino al  compimento  del
primo anno di eta' ovvero del  primo  anno  di  ingresso  nel  nucleo
familiare a seguito dell'adozione. 
  249.  L'INPS  provvede,  con  le  risorse  umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei  maggiori
oneri derivanti dall'attuazione della  disposizione  del  comma  248,
inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle  finanze.  Nel  caso  in
cui, in sede di attuazione del comma 248, si verifichino o  siano  in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa
di 185 milioni di euro per l'anno 2018 e di 218 milioni di  euro  per
l'anno 2019, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e
con il Ministro della salute, si provvede a  rideterminare  l'importo
annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1,  comma
125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  250. Al fine di prevenire  condizioni  di  poverta'  ed  esclusione
sociale di coloro che, al  compimento  della  maggiore  eta',  vivano
fuori dalla famiglia  di  origine  sulla  base  di  un  provvedimento
dell'autorita' giudiziaria, nell'ambito della quota del Fondo per  la
lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo  7,
comma 2, del decreto  legislativo  15  settembre  2017,  n.  147,  e'
riservato, in via sperimentale, un ammontare di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, da  effettuare
anche  in  un  numero  limitato  di  ambiti  territoriali,  volti   a
permettere di completare il percorso di  crescita  verso  l'autonomia
garantendo  la  continuita'  dell'assistenza  nei   confronti   degli
interessati, sino al compimento del ventunesimo anno d'eta'. 
  251. Con  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, sentito il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, previa intesa in sede di  Conferenza  unificata,  sono
stabilite le modalita' di attuazione del comma 250. 
  252. All'articolo 12, comma 2, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n.  917,  relativo  alle  detrazioni  per  carichi  di
famiglia, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i figli di
eta'  non  superiore  a  ventiquattro  anni  il  limite  di   reddito
complessivo di cui al primo periodo e' elevato a 4.000 euro ». 
  253. La disposizione di cui  al  comma  252  acquista  efficacia  a
decorrere dal 1° gennaio 2019. 
  254. E' istituito presso il Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali il Fondo per il sostegno del ruolo di cura  e  di  assistenza
del caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo e' destinato
alla copertura finanziaria di interventi legislativi  finalizzati  al
riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attivita' di cura
non professionale del caregiver familiare,  come  definito  al  comma
255. 
  255. Si definisce caregiver familiare la persona che assiste  e  si
prende cura del coniuge,  dell'altra  parte  dell'unione  civile  tra
persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai  sensi  della
legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro  il
secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  di  un  familiare  entro  il
terzo grado che, a causa di malattia, infermita' o disabilita', anche
croniche o degenerative,  non  sia  autosufficiente  e  in  grado  di
prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido in quanto  bisognoso
di  assistenza  globale  e  continua  di  lunga   durata   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o  sia
titolare di indennita' di accompagnamento ai  sensi  della  legge  11
febbraio 1980, n. 18. 
  256. Al fine dell'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  comma
254, il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
  257. Per  fare  fronte  agli  impegni  derivanti  dalla  presidenza
italiana dell'Organizzazione per la sicurezza e  la  cooperazione  in
Europa, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2018. 
  258. Per avviare  la  preparazione  della  partecipazione  italiana
all'Expo 2020 Dubai e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro  per
l'anno 2018. 
  259.  Per  assicurare  il  tempestivo  adempimento  degli   impegni
internazionali derivanti dagli accordi di sede con le  organizzazioni
internazionali  site  in  Italia,  e'  istituito,  nello   stato   di
previsione del Ministero degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, un fondo con dotazione di euro 5 milioni  per  l'anno
2018, 10 milioni per l'anno 2019 e 20 milioni per ciascuno degli anni
dal 2020 al 2022,  per  la  partecipazione  italiana  alle  spese  di
costruzione e di manutenzione di immobili di proprieta'  pubblica  in
uso alle predette organizzazioni internazionali. 
  260. Al  fine  di  promuovere  lo  sviluppo  delle  esportazioni  e
dell'internazionalizzazione   dell'economia   italiana    in    Paesi
qualificati  ad  alto  rischio  dal  Gruppo  di  Azione   Finanziaria
Internazionale  (GAFI-FATF),  l'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-Invitalia puo' operare
quale istituzione finanziaria, anche mediante la costituzione di  una
nuova societa' da essa interamente controllata o attraverso  una  sua
societa' gia' esistente, il cui  capitale  puo'  essere  sottoscritto
ovvero incrementato con eventuale utilizzo delle risorse  finanziarie
disponibili in virtu' dell'articolo  25,  comma  2,  della  legge  24
giugno 1997, n. 196, autorizzata  a  effettuare  finanziamenti  e  al
rilascio di garanzie e all'assunzione in assicurazione di rischi  non
di mercato ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente,  gli
operatori nazionali nella  loro  attivita'  nei  predetti  Paesi.  Le
garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche in favore
di banche per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o  alla
controparte  estera,  destinati  al  finanziamento   delle   suddette
attivita'. Allo scopo Invitalia puo' avvalersi del  supporto  tecnico
di SACE S.p.a. sulla base  di  apposita  convenzione  dalle  medesime
stipulata. 
  261. Le  operazioni  e  le  categorie  di  rischi  assicurabili  da
Invitalia nei Paesi di cui al comma 260 sono  definite  con  delibera
del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze  di  concerto
con il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, nel pieno rispetto
dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali,  in  particolare
delle sanzioni imposte  dal  Consiglio  di  sicurezza  delle  Nazioni
Unite, ai sensi del capitolo VII della  Carta  delle  Nazioni  Unite,
delle misure restrittive adottate  dall'Unione  europea,  sulla  base
dell'articolo 75 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 215
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  ai  sensi  degli
articoli 60 e 301 del Trattato che istituisce la  Comunita'  europea,
delle indicazioni fornite a  livello  internazionale  dal  GAFI-FATF,
nonche' della normativa e  degli  indirizzi  dell'Unione  europea  in
materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di  armonizzazione
dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti  all'esportazione
gestiti con il sostegno dello Stato. 
  262. I crediti vantati e gli impegni assunti da Invitalia a seguito
dell'esercizio delle attivita' di cui al  comma  260  sono  garantiti
dallo Stato. La garanzia dello Stato e' rilasciata a  prima  domanda,
con rinuncia all'azione  di  regresso  su  Invitalia,  e'  onerosa  e
conforme con la  normativa  di  riferimento  dell'Unione  europea  in
materia di assicurazione e garanzia per rischi  non  di  mercato.  Su
istanza di Invitalia, la  garanzia  e'  rilasciata  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, previo  parere  dell'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni  (IVASS)  con  riferimento,  tra
l'altro, alla sussistenza di un elevato rischio di  concentrazione  e
alla  congruita'  del  premio  riconosciuto  allo  Stato;  il  parere
dell'IVASS  e'  espresso  entro  quindici   giorni   dalla   relativa
richiesta. 
  263. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE,  su  proposta  del
Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il  Ministero
dello sviluppo economico, sentito il Ministero degli affari esteri  e
della cooperazione internazionale,  delibera  il  piano  previsionale
degli impegni finanziari e assicurativi assumibili  da  Invitalia  ai
sensi dei commi da 260 a 266, nonche' i limiti globali degli  impegni
assumibili in garanzia dallo Stato, tenendo conto delle  esigenze  di
internazionalizzazione  e   dei   flussi   di   esportazione,   della
rischiosita' dei mercati e dell'incidenza sul  bilancio  dello  Stato
nel limite delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente. 
  264.  E'  istituito  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo  a  copertura  della  garanzia
dello Stato concessa ai sensi  dei  commi  da  260  a  266,  con  una
dotazione iniziale di 120 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse
sono accreditate su un apposito conto  corrente  infruttifero  aperto
presso la Tesoreria centrale. Al relativo onere si provvede  mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato per un corrispondente
importo delle somme di cui al decreto-legge 23 giugno 1995,  n.  244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1995,  n.  341,
giacenti sull'apposito conto di Tesoreria centrale, per la successiva
riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di  previsione  della
spesa del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Il  fondo  e'
altresi' alimentato dalle commissioni corrisposte per l'accesso  alla
garanzia. 
  265. Per le iniziative conseguenti all'eventuale attivazione  della
garanzia dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
avvalersi di SACE S.p.a., come mero  agente,  sulla  base  di  quanto
stabilito in apposita convenzione ed a fronte del riconoscimento  dei
soli costi vivi documentati, a valere sul fondo di cui al comma 264. 
  266. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministro dello  sviluppo  economico,  sentito  il  Ministro  degli
affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  e'  definito
l'ambito di applicazione dei commi da  260  a  265,  con  particolare
riferimento al funzionamento della garanzia  di  cui  al  comma  264,
nonche' all'operativita' di Invitalia quale istituzione  finanziaria,
tenuto anche conto delle funzioni e delle operativita' svolte da SACE
S.p.a. 
  267. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
dopo il comma 9-ter sono inseriti i seguenti: 
  «9-quater. Al fine di rafforzare il supporto  alle  esportazioni  e
all'internazionalizzazione  dell'economia   italiana,   gli   impegni
assunti  dalla  societa'  SACE  S.p.A.   relativi   alle   operazioni
riguardanti  settori  strategici  per  l'economia   italiana,   Paesi
strategici di destinazione ovvero  societa'  di  rilevante  interesse
nazionale  in  termini  di  livelli  occupazionali,  di  entita'   di
fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese
e per l'indotto di riferimento, effettuate  anche  nell'ambito  delle
operazioni di "export banca" di cui all'articolo 8 del  decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, sono garantiti dallo Stato, nei limiti di cui al
comma 9 e  secondo  le  modalita'  di  cui  ai  commi  9-quinquies  e
9-sexies. 
  9-quinquies. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili di
cui al comma 9-quater, nonche' l'ambito di applicazione del  medesimo
comma e le modalita' di funzionamento  della  garanzia  dello  Stato,
sono definiti con delibera  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione   economica   (CIPE),   su   proposta   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  Ministro  dello
sviluppo economico,  tenuto  anche  conto  delle  deliberazioni  gia'
assunte dal CIPE con riferimento ad operazioni e categorie di  rischi
assicurabili   dalla   societa'   SACE    S.p.A.,    degli    accordi
internazionali, nonche' della normativa e degli indirizzi dell'Unione
europea in materia di privatizzazione dei  rischi  di  mercato  e  di
armonizzazione dei sistemi comunitari di  assicurazione  dei  crediti
all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato. 
  9-sexies. La garanzia dello Stato  di  cui  al  comma  9-quater  e'
rilasciata a prima domanda e  con  rinuncia  all'azione  di  regresso
verso la societa' SACE S.p.A., e' onerosa e conforme con la normativa
di riferimento dell'Unione europea  in  materia  di  assicurazione  e
garanzia per rischi non di mercato. Su istanza della SACE S.p.A.,  la
garanzia e' rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze,  previo  parere  dell'Istituto  per   la   vigilanza   sulle
assicurazioni (IVASS). In virtu' della garanzia dello Stato di cui al
comma 9-quater, per gli impegni assunti in relazione alle  operazioni
di cui al medesimo comma, la SACE  S.p.A.  riceve  una  remunerazione
calcolata sulla base di quanto previsto dall'accordo "Arrangement  on
Officially  Supported  Export  Credits"  dell'Organizzazione  per  la
Cooperazione e  lo  Sviluppo  Economico.  Tale  remunerazione  verra'
retrocessa allo Stato secondo le modalita' di cui al comma 9-octies. 
  9-septies. Alle operazioni di cui al comma 9-quater non si  applica
quanto previsto ai commi 9-bis e 9-ter. 
  9-octies. Per le finalita' di cui ai commi 9-quater, 9-quinquies  e
9-sexies, e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze un Fondo  a  copertura  della  garanzia
dello Stato concessa ai sensi dei medesimi commi, con  una  dotazione
iniziale di 40 milioni di euro per l'anno  2018.  Tale  Fondo  verra'
ulteriormente alimentato con i premi corrisposti dalla  SACE  S.p.A.,
al netto delle commissioni trattenute per coprire i costi di gestione
derivanti dalle operazioni di cui al comma 9-quater, che a  tal  fine
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per  la  successiva
riassegnazione. Al relativo onere, pari a  40  milioni  di  euro  per
l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
da  ripartire  per  l'integrazione  delle  risorse   destinate   alla
concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di  cui  all'articolo
37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89.  Con  le  delibere
assunte ai  sensi  del  comma  9-quinquies,  il  CIPE  incrementa  la
dotazione del Fondo di cui al primo periodo, tenuto anche conto delle
risorse disponibili del Fondo finalizzato  ad  integrare  le  risorse
iscritte sul bilancio  statale  destinate  alle  garanzie  rilasciate
dallo Stato di cui all'articolo 37, comma  6,  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n.  89,  nonche'  delle  risorse  disponibili  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 876, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ». 
  268. Ai cittadini  italiani  nonche'  agli  enti  e  alle  societa'
italiane gia' operanti in Venezuela e in  Libia,  che  alla  data  in
entrata in vigore della presente legge abbiano  crediti  che  abbiano
subito svalutazione o che siano divenuti inesigibili a seguito  della
situazione politico-economica determinatasi  in  Venezuela  dall'anno
2013 e in Libia dall'anno 2011, puo' essere concesso un contributo  a
parziale compensazione  delle  perdite  subite,  previa  ricognizione
delle  richieste   e   ripartizione   proporzionale   delle   risorse
disponibili. A seguito della liquidazione del  contributo,  lo  Stato
subentra, di diritto e  in  proporzione  all'entita'  del  contributo
erogato, nella titolarita' del credito vantato dagli aventi  diritto.
A tal fine, e' istituito nello  stato  di  previsione  del  Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo  con
la dotazione di un milione di euro per l'anno 2018, di 5  milioni  di
euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Con uno
o piu' decreti del Ministro degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le  modalita'
per la  presentazione  al  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale delle istanze  dirette  al  conseguimento
del contributo nonche', nel rispetto del limite di spesa, i criteri e
le modalita' di corresponsione del contributo medesimo. 
  269. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,  sono  apportate
le seguenti modifiche: 
  a) all'articolo 16, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Al fine di garantire una  piu'  efficiente  gestione  delle
risorse disponibili per l'operativita' del Fondo di cui  all'articolo
3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il soggetto gestore provvede ad
effettuare, con riferimento  agli  impegni  assunti  e  a  quelli  da
assumere annualmente, accantonamenti pari al costo atteso di  mercato
per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di
cambio, nonche' gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini  della
copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno  nel  biennio
successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni  dei  predetti
tassi, quantificati applicando la  metodologia  adottata  dall'organo
competente all'amministrazione del Fondo  su  proposta  del  soggetto
gestore e approvata con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro  dello  sviluppo  economico.  Ai
fini della definizione e della verifica della  suddetta  metodologia,
il soggetto gestore del Fondo puo' conferire, con oneri a carico  del
Fondo,  incarichi  a  soggetti  di  provata  esperienza  e  capacita'
operativa »; 
    b) all'articolo 17, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il  CIPE,  su  proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dello sviluppo economico: 
  a) stabilisce la tipologia e le caratteristiche delle operazioni di
cui all'articolo 14,  i  criteri  di  priorita'  nell'utilizzo  delle
risorse del Fondo e la misura massima  del  contributo  da  destinare
alle diverse tipologie di operazioni,  tenendo  conto  delle  risorse
disponibili sulla base della  metodologia  di  cui  all'articolo  16,
comma 1-bis, nonche'  delle  caratteristiche  dell'esportazione,  del
settore del Paese  di  destinazione,  della  durata  dell'intervento,
degli impatti economici ed occupazionali in Italia; 
  b) delibera il piano previsionale  dei  fabbisogni  finanziari  del
Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n.  295,  per
l'anno  successivo,  comprensivi  degli   accantonamenti   volti   ad
assicurare la copertura dei rischi  di  ulteriori  uscite  di  cassa,
quantificati sulla base della metodologia  di  cui  all'articolo  16,
comma 1-bis »; 
  c) all'articolo 14, comma 3, il primo periodo e' soppresso. 
  270.  L'organo  competente  ad  amministrare  il   Fondo   di   cui
all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonche'  il  fondo
rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio  1981,  n.
251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  luglio  1981,  n.
394, e' il Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti  del
Ministero dello sviluppo  economico,  di  cui  uno  con  funzioni  di
presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e  delle
finanze, da un rappresentante del Ministero  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale e da  un  rappresentante  designato
dalle regioni, nominati con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono disciplinati competenze e  funzionamento  del  predetto
Comitato. 
   271. L'articolo 51, comma 8, primo periodo, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
si interpreta nel senso che le  retribuzioni  del  personale  di  cui
all'articolo 152  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n.  18,  e  agli  articoli  da  31  a  33  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 64, costituiscono reddito nella misura
del 50 per cento, anche ai fini della determinazione dei contributi e
dei premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo  158,  primo  e
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio
1967, n. 18, e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2,  comma
3, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103. A decorrere dal  1º
aprile 2018, fermo restando quanto disposto dal  primo  periodo  agli
effetti della determinazione dell'imposta sui redditi, i contributi e
i premi previdenziali dovuti ai  sensi  dell'articolo  158,  primo  e
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio
1967, n. 18, sono determinati sulla base dell'intera retribuzione  e,
all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto  legislativo  7
aprile 2000, n. 103, le parole da: « ad una retribuzione » fino  alla
fine  del  periodo  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  all'intera
retribuzione ». 
  272. A decorrere dall'anno 2018, all'articolo 152 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al primo comma, le parole da: « nel limite di » fino  alla  fine
del primo periodo sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di  un
contingente complessivo pari a 2.820 unita' »; 
  b) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: 
  «Il contingente di cui al primo comma e' comprensivo di  quello  di
cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017,  n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.  46
». 
  273. Ai fini dell'incremento del  contingente,  come  rideterminato
dal comma 272, lettera a),  e'  autorizzata  la  spesa  pari  a  euro
3.870.000 per l'anno 2018,  euro  3.947.400  per  l'anno  2019,  euro
4.026.348 per l'anno 2020,  euro  4.106.875  per  l'anno  2021,  euro
4.189.012 per l'anno 2022,  euro  4.272.793  per  l'anno  2023,  euro
4.358.249 per l'anno 2024,  euro  4.445.414  per  l'anno  2025,  euro
4.534.322 per l'anno 2026 ed euro  4.625.008  a  decorrere  dall'anno
2027. 
  274.  Il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione
internazionale e' autorizzato a bandire concorsi per titoli ed  esami
per l'assunzione a tempo indeterminato fino a 75 unita' di  personale
appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1,  ivi
inclusa l'area della promozione culturale, per  ciascuno  degli  anni
2018 e 2019. Per l'attuazione del presente comma  e'  autorizzata  la
spesa di euro 1.462.500  per  l'anno  2018  e  di  euro  5.850.000  a
decorrere dall'anno 2019. 
  275. Le dotazioni destinate all'erogazione delle indennita' di  cui
all'articolo 171  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, sono ridotte di euro 5.332.500 per l'anno  2018,
euro 9.797.400 per l'anno 2019, euro 9.876.348 per l'anno 2020,  euro
9.956.875 per l'anno 2021, euro  10.039.012  per  l'anno  2022,  euro
10.122.793 per l'anno 2023, euro 10.208.249  per  l'anno  2024,  euro
10.295.414 per l'anno 2025, euro 10.384.322 per l'anno 2026  ed  euro
10.475.008 a decorrere dall'anno 2027. 
  276. A favore  degli  italiani  nel  mondo  e  per  rafforzare  gli
interessi  italiani   all'estero,   sono   autorizzati   i   seguenti
interventi: 
  a) la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per la
promozione  della  lingua  e   cultura   italiane   all'estero,   con
particolare riferimento al sostegno degli enti gestori  di  corsi  di
lingua e cultura italiane all'estero; 
  b) la spesa di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno  2018,  per
il finanziamento di lettorati di lingua italiana  presso  istituzioni
universitarie estere, da conferire in via preferenziale  a  personale
che abbia conseguito un dottorato di ricerca; 
  c) la spesa di 400.000 euro per l'anno 2018, a favore del Consiglio
generale degli italiani all'estero. All'articolo 19-bis, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera e) e' abrogata; 
  d) la spesa di un milione di euro per l'anno  2018,  a  favore  dei
Comitati degli italiani all'estero; 
  e) la spesa  di  600.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2018,  per
adeguare le retribuzioni del personale di cui  all'articolo  152  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18,  ai
parametri  di  riferimento  di  cui  all'articolo  157  del  medesimo
decreto; 
  f) la spesa di 400.000 euro a decorrere dall'anno  2018,  a  favore
delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all'estero che
abbiano svolto tale servizio per il Ministero degli affari  esteri  e
della cooperazione internazionale da almeno cinque anni; 
  g) la spesa di un milione di euro per l'anno 2018,  a  integrazione
della dotazione finanziaria per contributi diretti  in  favore  della
stampa  italiana   all'estero   di   cui   all'articolo   1-bis   del
decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 16 luglio 2012, n. 103; 
  h) la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 1,5  milioni
di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di  euro  per  l'anno  2020  a
favore delle camere di commercio italiane all'estero; 
  i) la spesa di un milione di euro per l'anno 2018, ad  integrazione
delle misure in corso di applicazione a  sostegno  della  particolare
condizione  di  emergenza  riguardante  gli  italiani  residenti   in
Venezuela,  con  particolare  considerazione  per  quelli  esposti  a
situazioni di disagio sociale; 
  l) la spesa di 272.000 euro per l'anno 2018 e di 22.000 euro  annui
a decorrere dall'anno 2019 per la ristrutturazione, la manutenzione e
la guardiania del cimitero  italiano  di  Hammangi  nella  citta'  di
Tripoli in Libia. 
  277. Al fine di consentire la realizzazione e  la  manutenzione  di
opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione  di
scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nello stato di previsione
del Ministero dell'interno e' istituito un fondo  con  una  dotazione
iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2018.  Con
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita'
di riparto del fondo, attribuendo priorita' agli enti con popolazione
residente fino a 15.000  abitanti.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse  del  Fondo  ordinario
per il finanziamento dei bilanci degli  enti  locali  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dell'interno,  stanziate  ai  sensi
dell'articolo 1-bis del  decreto-legge  25  novembre  1996,  n.  599,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5. 
  278. La dotazione del fondo di cui  al  comma  277  e'  annualmente
incrementata  con  le  risorse  non  utilizzate  in   ciascun   anno,
rivenienti dal medesimo Fondo  ordinario  per  il  finanziamento  dei
bilanci  degli  enti  locali  ai  sensi   dell'articolo   1-bis   del
decreto-legge   25   novembre   1996,   n.   599,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 gennaio  1997,  n.  5,  le  quali  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate
al fondo di cui al comma  277.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  279. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma  6-sexies,
del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  come  modificato
ai sensi dell'articolo 14 della legge  7  luglio  2016,  n.  122,  e'
incrementata di ulteriori 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2018, 2019 e 2020. Tale somma e' destinata all'erogazione di borse di
studio, spese mediche e assistenziali  in  favore  degli  orfani  per
crimini domestici e degli orfani di madre a seguito  del  delitto  di
cui all'articolo 576, primo comma, numero 5.1), ovvero per omicidio a
seguito dei delitti di cui agli articoli  609-bis  e  609-octies  del
codice  penale,   nonche'   al   finanziamento   di   iniziative   di
orientamento, di formazione  e  di  sostegno  per  l'inserimento  dei
medesimi nell'attivita' lavorativa. Almeno il 70 per  cento  di  tale
somma e' destinato agli interventi in favore  dei  minori;  la  quota
restante  e'  destinata,  ove  ne  ricorrano  i   presupposti,   agli
interventi in favore  dei  soggetti  maggiorenni  economicamente  non
autosufficienti. 
  280.  Con  regolamento  da  adottare  con  decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  con  il  Ministro
dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e
con il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le  modalita'
per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 279 e per l'accesso
agli  interventi  finanziati  mediante  le  stesse.  Lo  schema   del
regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica,
e' trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. 
  281. E' autorizzata, in favore del Ministero della difesa, la spesa
di 600.000 euro per  l'anno  2018  per  le  operazioni  di  messa  in
sicurezza, trasporto e installazione presso l'universita' degli studi
di Milano del relitto del naufragio avvenuto il 18  aprile  2015  nel
canale di Sicilia. 
  282. L'Agenzia  italiana  per  la  cooperazione  allo  sviluppo  e'
autorizzata, nei limiti dell'attuale dotazione organica, ad  assumere
fino  a  10  unita'  di  livello  dirigenziale  non   generale,   con
reclutamento  mediante  concorso  pubblico  per  titoli   ed   esami,
comprendente una prova scritta di carattere tecnico. A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa di 1.427.390 euro annui  a  decorrere  dall'anno
2019. 
  283. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 21, comma 2: 
  1) al primo periodo, dopo le parole: « dal direttore dell'Agenzia »
sono aggiunte le seguenti: « , nonche', limitatamente alle  questioni
concernenti le iniziative di cui agli articoli 8 e 27, dal  direttore
generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze »; 
  2) al secondo periodo, dopo le parole: « all'ordine del giorno e  »
sono inserite le  seguenti:  «  ,  salvo  quanto  disposto  al  primo
periodo, »; 
  b) all'articolo 26,  comma  4,  sono  aggiunti,in  fine,i  seguenti
periodi: «I finanziamenti sono  erogati  per  stati  di  avanzamento,
previa rendicontazione delle spese effettivamente  sostenute,  oppure
anticipatamente,  dietro  presentazione,  per   il   30   per   cento
dell'importo anticipato, di idonea garanzia  ai  sensi  dell'articolo
35, comma 18, terzo, quarto, quinto, sesto  e  settimo  periodo,  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile  2016,  n.  50.  La  garanzia   e'   svincolata   in   seguito
all'approvazione della rendicontazione finale dell'iniziativa »; 
  c) all'articolo 27, comma 3, le lettere a)  e  b)  sono  sostituite
dalle seguenti: 
  «a) concedere prestiti, anche in via anticipata, ad imprese per  la
partecipazione al capitale di  rischio  di  imprese  miste  in  Paesi
partner,  individuati  con  delibera  del   CICS,   con   particolare
riferimento alle piccole e medie imprese; 
  b) concedere prestiti  ad  investitori  pubblici  o  privati  o  ad
organizzazioni internazionali, affinche' finanzino, secondo modalita'
identificate dal CICS, imprese miste in Paesi partner che  promuovano
lo sviluppo dei Paesi medesimi ». 
  284. All'articolo 18, comma 2, del regolamento di  cui  al  decreto
del Ministro degli affari esteri e della cooperazione  internazionale
22 luglio 2015, n. 113, la lettera e) e' abrogata. 
  285. Agli oneri di cui al comma 282, pari ad euro 1.427.390 annui a
decorrere  dall'anno  2019,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
375, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  286. All'articolo 4  del  decreto-legge  1°  gennaio  2010,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3, primo periodo, le parole: « nel triennio 2016-2018 »
sono sostituite dalle seguenti: « nel quadriennio 2016-2019 »; 
  b) al comma 6, le  parole:  «  e  di  euro  6.205.577  a  decorrere
dall'anno 2018  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  ,  di  euro
6.205.577 per l'anno 2018, di euro 6.488.245 per  l'anno  2019  e  di
euro 8.147.805 a decorrere dall'anno 2020 ». 
  287. Al  fine  di  incrementare  i  servizi  di  prevenzione  e  di
controllo del territorio e di tutela dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica, connessi, in particolare, alle  esigenze  di  contrasto  al
terrorismo internazionale, nonche' i servizi di soccorso pubblico, di
prevenzione incendi e di lotta attiva agli  incendi  boschivi,  fermo
restando quanto  previsto  dagli  articoli  703  e  2199  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e' autorizzata con apposito decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri o con le modalita'  di  cui  all'articolo  66,
comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  l'assunzione
straordinaria per un contingente massimo di 7.394 unita' delle  Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  nel  limite
della dotazione organica,  in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali
previste a legislazione vigente, nei  rispettivi  ruoli  iniziali,  a
decorrere dal 1º ottobre di ciascun anno, nel limite della  dotazione
del fondo di cui al comma 299, per un numero massimo di: 
  a) 350 unita' per l'anno 2018, di cui 100 nella Polizia  di  Stato,
100 nell'Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di finanza,
50 nel Corpo di polizia penitenziaria e 50 nel  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco; 
  b) 700 unita' per l'anno 2019, di cui 200 nella Polizia  di  Stato,
200 nell'Arma  dei  carabinieri,  100  nel  Corpo  della  guardia  di
finanza, 100 nel Corpo di  polizia  penitenziaria  e  100  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; 
  c) 2.112 unita' per l'anno 2020, di cui 550 nella Polizia di Stato,
618 nell'Arma  dei  carabinieri,  325  nel  Corpo  della  guardia  di
finanza, 236 nel Corpo di  polizia  penitenziaria  e  383  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; 
  d) 2.114 unita' per l'anno 2021, di cui 551 nella Polizia di Stato,
618 nell'Arma  dei  carabinieri,  325  nel  Corpo  della  guardia  di
finanza, 237 nel Corpo di  polizia  penitenziaria  e  383  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; 
  e) 2.118 unita' per l'anno 2022, di cui 552 nella Polizia di Stato,
619 nell'Arma  dei  carabinieri,  325  nel  Corpo  della  guardia  di
finanza, 238 nel Corpo di  polizia  penitenziaria  e  384  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. 
  288.  Per  assicurare  la  piena   efficienza   organizzativa   del
dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, e'  autorizzata
l'assunzione dal mese di maggio del 2018 nei ruoli iniziali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco di 400 unita', a valere sulle facolta'
assunzionali del 2018 relative al  100  per  cento  delle  cessazioni
avvenute, nei ruoli operativi dei vigili del fuoco,  nell'anno  2017,
attingendo dalla graduatoria relativa  al  concorso  pubblico  a  814
posti  di  vigile  del  fuoco  indetto  con  decreto  del   Ministero
dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale -  n.  90  del  18  novembre  2008.  Le
residue facolta' assunzionali relative all'anno  2018,  tenuto  conto
delle assunzioni di cui al presente comma, sono esercitate non  prima
del 15 dicembre 2018, con scorrimento della graduatoria. 
  289. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza
e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in  relazione
alla crescente richiesta  di  sicurezza  proveniente  dal  territorio
nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del  fuoco
del predetto Corpo e' incrementata di 300 unita'. Conseguentemente la
dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella
A allegata  al  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  e
successive modificazioni, e'  incrementata  di  300  unita'.  Per  la
copertura  dei  posti  nella  qualifica  di  vigile  del  fuoco,  con
decorrenza 1° ottobre 2018, ai sensi del presente comma,  si  applica
quanto previsto dal comma 295. 
  290. Ai fini dell'attuazione dei commi 288 e 289 e' autorizzata  la
spesa di euro 2.945.854 per l'anno 2018 e di euro 12.124.370 annui  a
decorrere dall'anno 2019. 
  291.  Fino  all'adeguamento  alla   dotazione   organica   prevista
dall'articolo 113, comma 1, del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011,  n.  159,  l'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione  e   la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata e' autorizzata ad avvalersi di una quota non superiore  a
100 unita' di personale non dirigenziale appartenente alle  pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  nonche'  ad  enti   pubblici
economici. Nei limiti complessivi della stessa quota  l'Agenzia  puo'
avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia
ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale  fino
a un massimo  di  20  unita'.  Il  predetto  personale  e'  posto  in
posizione di comando o di  distacco  anche  in  deroga  alla  vigente
normativa generale in materia di mobilita' e nel rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio  1997,  n.
127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso,
continuativo e accessorio, secondo  quanto  previsto  dai  rispettivi
ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di  appartenenza
e successivo rimborso da parte  dell'Agenzia  all'amministrazione  di
appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio. 
  292. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione  e  la  destinazione
dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'  organizzata
svolge le funzioni e i compiti previsti dall'articolo 110,  comma  2,
del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di
cui  al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,   n.   159.   Fino
all'adeguamento della pianta organica dell'Agenzia alle  disposizioni
dell'articolo 113-bis, comma 1, del citato codice di cui  al  decreto
legislativo n. 159 del 2011, continuano a operare le sedi  secondarie
gia' istituite. 
  293. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme in materia di
bilinguismo, al personale di cui  all'articolo  33  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,  n.  574,  e'  riservata
un'aliquota  di  posti  pari  all'1  per  cento,  con  arrotondamento
all'unita' superiore, del totale dei posti messi a concorso ai  sensi
del comma 287, per ciascun ruolo, dalle rispettive Forze di polizia. 
  294. Al fine di rafforzare la sicurezza nei  musei  e  negli  altri
istituti e luoghi di cultura dello Stato, il contingente di personale
dell'Arma dei carabinieri di  cui  all'articolo  827,  comma  1,  del
codice di cui al  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  e'
incrementato, nell'ambito delle unita'  autorizzate  per  l'Arma  dei
carabinieri dal comma 287, lettera a), di 40 unita'  in  soprannumero
rispetto all'organico. Conseguentemente, all'articolo 827,  comma  1,
del citato decreto legislativo n.  66  del  2010  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'alinea, il numero: « 88 » e' sostituito dal seguente: «  128
»; 
  b) alla lettera e), il numero: « 18 » e' sostituito dal seguente: «
22 »; 
  c) alla lettera f), il numero: « 24 » e' sostituito dal seguente: «
28 »; 
  d) alla lettera g), il numero: « 21 » e' sostituito dal seguente: «
53 ». 
  295. Le assunzioni straordinarie di cui ai commi 287,  288,  289  e
299,  relative  al  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,   sono
riservate, nel limite  massimo  del  30  per  cento  dei  contingenti
annuali, al personale volontario di cui all'articolo 6, comma 1,  del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni,
che risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessita'
delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo  da  almeno
tre anni e che abbia effettuato non  meno  di  centoventi  giorni  di
servizio. Ai fini delle predette assunzioni, nonche' di quelle di cui
all'articolo  19-bis  del  decreto-legge  9  febbraio  2017   n.   8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.  45,  il
limite di eta' previsto dalle disposizioni vigenti  per  l'assunzione
del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e'
eccezionalmente derogato. Per il personale volontario di eta' fino  a
40  anni  sono  necessari  i  soli  requisiti  gia'   richiesti   per
l'iscrizione nell'apposito elenco istituito per le  necessita'  delle
strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo. Per il personale
volontario con eta' ricompresa tra i 40 anni compiuti  e  i  45  anni
compiuti, il requisito relativo ai giorni di servizio  e'  elevato  a
250 giorni, ad eccezione del personale volontario femminile  per  cui
lo  stesso  requisito  e'  elevato  a  150  giorni;  tale   personale
volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere  altresi'
effettuato complessivamente non meno di  un  richiamo  di  14  giorni
nell'ultimo quadriennio. Per il personale con eta'  superiore  ai  46
anni compiuti il requisito relativo ai giorni di servizio e'  elevato
a 400 giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per cui
lo  stesso  requisito  e'  elevato  a  200  giorni;  tale   personale
volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere  altresi'
effettuato complessivamente non meno di due  richiami  di  14  giorni
nell'ultimo  quadriennio.  Resta  fermo  il  possesso   degli   altri
requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile  del  fuoco
previsti  dalla  normativa  vigente.   Con   decreto   del   Ministro
dell'interno sono stabiliti per le  assunzioni  di  cui  al  presente
comma i criteri  di  verifica  dell'idoneita'  psico-fisica,  nonche'
modalita'  abbreviate  per  il  corso  di  formazione.  Al  personale
volontario in possesso dei requisiti di cui  al  presente  comma,  ai
fini dell'assunzione per lo svolgimento  delle  funzioni  di  addetto
antincendio anche ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
81, viene rilasciato, a domanda, dal comando  dei  vigili  del  fuoco
competente per  territorio,  l'attestato  di  idoneita'  per  addetto
antincendio in attivita' a rischio elevato. 
  296. Le assunzioni nelle carriere iniziali del Corpo della  guardia
di  finanza  autorizzate  con  il  decreto  del   Ministro   per   la
semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione  4   agosto   2017,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  233  del  5  ottobre  2017,
possono essere effettuate, in deroga  all'articolo  2199  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e fino ad  esaurimento  delle  stesse,  attingendo  alle
graduatorie degli idonei  non  vincitori  del  concorso  bandito  per
l'anno 2012 ai sensi del medesimo articolo 2199. 
  297. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo comma, le parole: «  quattro  anni  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « due anni »; 
  b) al secondo comma, le parole: « due anni » sono sostituite  dalle
seguenti: « un anno ». 
  298. All'articolo 52-quater, comma 1, del decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, dopo le parole: «  l'ordinamento  giuridico  »
sono inserite le seguenti: « ed economico »; 
  b) al secondo periodo, alle parole: « Il trattamento economico  del
personale  »  sono  premesse  le  seguenti:  «  In  sede   di   prima
applicazione, e comunque per un periodo di  un  anno  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  regolamento  che  disciplina  l'ordinamento
giuridico ed economico del personale, »; 
  c) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «A decorrere  dal
secondo anno successivo alla data di entrata in vigore  dei  predetti
regolamenti l'Autorita' nazionale anticorruzione, tenuto conto  delle
proprie specifiche esigenze funzionali e organizzative, puo' adeguare
il trattamento economico del  personale,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili per tale finalita', sulla base dei  criteri  fissati  dal
contratto collettivo di lavoro  in  vigore  per  l'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato ». 
  299.  Ai  fini  dell'attuazione  del  comma  287,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  e'  istituito
un fondo, da ripartire con il decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri di cui al comma 287, con una dotazione di 1.729.659 euro
per l'anno 2018, di 16.165.500 euro per l'anno  2019,  di  50.622.455
euro per l'anno  2020,  di  130.399.030  euro  per  l'anno  2021,  di
216.151.028 euro per l'anno 2022,  di  291.118.527  euro  per  l'anno
2023, di 300.599.231 euro per l'anno 2024, di  301.977.895  euro  per
l'anno 2025, di 304.717.770 euro per l'anno 2026, di 307.461.018 euro
per l'anno 2027, di 309.524.488 euro per l'anno 2028, di  309.540.559
euro per l'anno 2029 e di 309.855.555 euro a regime. 
  300. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
in termini di residui, competenza e cassa.