Art. 4 1. Alla legge 14 agosto 1952, n. 1230, concernente l'istituzione della «Domus mazziniana» di Pisa, per la promozione degli studi sulla vita, sul pensiero e sull'opera di Giuseppe Mazzini e la conservazione della sua memoria, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 2) del primo comma dell'articolo 5: 1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo»; 2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) il direttore della Scuola normale superiore di Pisa»; 3) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: «g-bis) il rettore della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa»; b) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: «Art. 10-bis. - 1. Ai fini della gestione dell'istituto e della valorizzazione delle sue raccolte, il Consiglio di amministrazione puo' stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, convenzioni con gli enti in esso rappresentati. L'amministrazione dell'istituto e' assicurata dall'Universita' degli studi di Pisa, dalla Scuola normale superiore di Pisa e dalla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa sulla base di una convenzione stipulata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tra esse e l'istituto stesso e rinnovata ogni tre anni, che determina la ripartizione delle rispettive funzioni. Il Consiglio di amministrazione nomina il Segretario generale, che dirige tutte le attivita' di carattere amministrativo e gestionale ed e' responsabile del loro svolgimento e, sulla base della convenzione prevista dal secondo periodo, puo' avvalersi a questo fine degli uffici dei predetti istituti di istruzione universitaria. 2. Gli enti rappresentati nel Consiglio di amministrazione possono assegnare proprio personale all'istituto, anche soltanto per una parte dell'orario di lavoro, in particolare per lo svolgimento di attivita' relative alla tutela, alla valorizzazione e alla fruizione pubblica dei beni archivistici, librari, museali e documentari dell'istituto medesimo. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 dicembre 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 4: - Si riporta l'art. 5 della legge 14 agosto 1952, n. 1230 (Istituzione, in Pisa, della «Domus Mazziniana»), come modificato dalla presente legge: «Art. 5 - L'istituto e' retto da un Consiglio di amministrazione composto: 1) dal presidente, nominato dal Ministro per la pubblica istruzione entro una terna proposta dal Consiglio stesso riunito sotto la presidenza del rettore dell'Universita'; 2) dai seguenti membri: a) il rettore dell'Universita' di Pisa; b) il sindaco di Pisa; c) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; d) il direttore della Scuola normale superiore di Pisa; e) il presidente dell'Associazione mazziniana italiana con sede in Genova; f) un rappresentante dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano; g) i rappresentanti dei soci benemeriti, perpetui ed ordinari, eletti dai soci stessi, uno per ogni categoria; g-bis) il rettore della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa. Il vice-presidente e il segretario sono nominati dal Consiglio di amministrazione.».