Art. 4 
 
  1. Alla legge 14 agosto 1952, n.  1230,  concernente  l'istituzione
della «Domus mazziniana» di Pisa, per la promozione degli studi sulla
vita,  sul  pensiero  e  sull'opera  di   Giuseppe   Mazzini   e   la
conservazione  della  sua  memoria,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al numero 2) del primo comma dell'articolo 5: 
      1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) un rappresentante del Ministero dei beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo»; 
      2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
    «d) il direttore della Scuola normale superiore di Pisa»; 
      3) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: 
    «g-bis) il rettore della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa»; 
    b) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
  «Art. 10-bis. - 1. Ai fini della  gestione  dell'istituto  e  della
valorizzazione delle sue raccolte, il  Consiglio  di  amministrazione
puo' stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
convenzioni con gli enti  in  esso  rappresentati.  L'amministrazione
dell'istituto e' assicurata dall'Universita'  degli  studi  di  Pisa,
dalla Scuola normale superiore  di  Pisa  e  dalla  Scuola  superiore
Sant'Anna di Pisa sulla base  di  una  convenzione  stipulata,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tra esse e l'istituto
stesso e rinnovata ogni tre anni, che determina la ripartizione delle
rispettive  funzioni.  Il  Consiglio  di  amministrazione  nomina  il
Segretario generale, che  dirige  tutte  le  attivita'  di  carattere
amministrativo e gestionale ed e' responsabile del  loro  svolgimento
e, sulla base della convenzione prevista dal  secondo  periodo,  puo'
avvalersi a  questo  fine  degli  uffici  dei  predetti  istituti  di
istruzione universitaria. 
  2. Gli enti rappresentati nel Consiglio di amministrazione  possono
assegnare proprio personale  all'istituto,  anche  soltanto  per  una
parte dell'orario di lavoro, in particolare  per  lo  svolgimento  di
attivita' relative alla tutela, alla valorizzazione e alla  fruizione
pubblica  dei  beni  archivistici,  librari,  museali  e  documentari
dell'istituto medesimo. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 20 dicembre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                               Gentiloni  Silveri,   Presidente   del
                               Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta l'art. 5 della legge 14  agosto  1952,  n.
          1230 (Istituzione, in Pisa, della «Domus Mazziniana»), come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 5 -  L'istituto  e'  retto  da  un  Consiglio  di
          amministrazione composto: 
              1)  dal  presidente,  nominato  dal  Ministro  per   la
          pubblica istruzione entro una terna proposta dal  Consiglio
          stesso   riunito   sotto   la   presidenza   del    rettore
          dell'Universita'; 
              2) dai seguenti membri: 
              a) il rettore dell'Universita' di Pisa; 
              b) il sindaco di Pisa; 
              c) un rappresentante del Ministero  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo; 
              d) il direttore della Scuola normale superiore di Pisa; 
              e) il presidente dell'Associazione mazziniana  italiana
          con sede in Genova; 
              f) un rappresentante dell'Istituto per  la  storia  del
          Risorgimento italiano; 
              g) i rappresentanti dei soci  benemeriti,  perpetui  ed
          ordinari, eletti dai soci stessi, uno per ogni categoria; 
              g-bis) il rettore della Scuola superiore  Sant'Anna  di
          Pisa. 
              Il vice-presidente e il segretario  sono  nominati  dal
          Consiglio di amministrazione.».