Art. 2 
 
  E' autorizzata,  inoltre,  a  diminuire  il  numero  degli  allievi
ammissibili a ciascun anno di corso a quindici unita' e, per l'intero
corso, a sessanta unita'. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 15 dicembre 2017 
 
                                    Il Capo del Dipartimento: Mancini