Art. 2 E' autorizzata, inoltre, a diminuire il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso a quindici unita' e, per l'intero corso, a sessanta unita'. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 dicembre 2017 Il Capo del Dipartimento: Mancini