IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto altresi' il decreto del Ministero dello sviluppo economico in
data 17 gennaio 2007 per cui, ai fini dello scioglimento d'ufficio ex
art. 2545-septiesdecies del codice civile, non si procede alla nomina
del  commissario   liquidatore   «laddove   il   totale   dell'attivo
patrimoniale, purche' composto solo da  poste  di  natura  mobiliare,
dell'ultimo bilancio approvato dagli organi sociali risulti inferiore
ad € 25.000,00»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013  «Regolamento  di  Organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Considerato  che,  la  pubblicazione  nella   G.U.R.I.,   e'   resa
necessaria in quanto i destinatari della comunicazione sono risultati
irreperibili gia' in sede di revisione/ispezione e per gli stessi non
e' stato possibile ricavare un indirizzo pec valido da utilizzare per
la comunicazione di avvio del procedimento; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 7 e ss  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, in data 11 maggio 2017, nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 108, e' stato pubblicato  l'avviso  dell'avvio
del procedimento per lo scioglimento per  atto  dell'autorita'  senza
nomina del commissario liquidatore  di  n.  13  societa'  cooperative
aventi  sede  nelle  regioni:  Basilicata,  Emilia  Romagna,   Lazio,
Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia e Sardegna, ai sensi delle  norme
sopra indicate; 
  Rilevato che nessuno dei soggetti di cui all'art. 7 della  legge  7
agosto  1990,  n.  241,  ha   fatto   pervenire   memorie   e   altra
documentazione  in   merito   all'adozione   del   provvedimento   di
scioglimento senza nomina di commissario liquidatore; 
  Considerato che dagli accertamenti effettuati,  le  cooperative  di
cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni  previste  dalla
sopra citata disposizione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono sciolte, senza  nomina  del  commissario  liquidatore,  le  13
(tredici)  societa'  cooperative  di  cui  all'allegato  elenco   che
costituisce parte integrante del presente decreto.