(Allegato A-art. 1)
                                                           Allegato A 
 
          STATUTO DELL'UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA 
 
 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
Natura, missione istituzionale e strumenti operativi dell'Universita' 
 
    1. L'Universita' per Stranieri di Perugia,  di  seguito  nominata
«Universita'», istituita con regio decreto-legge 29 ottobre 1925,  n.
1965, e' un'istituzione  pubblica  di  alta  cultura  ad  ordinamento
speciale ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 204. Essa promuove
e organizza lo svolgimento  di  attivita'  di  formazione  e  ricerca
scientifica finalizzate  alla  conoscenza  e  alla  diffusione  della
lingua,  della  cultura  e  della  civilta'  italiane,   al   dialogo
interculturale,    alla    comunicazione    e    alla    cooperazione
internazionale, in raccordo con il territorio  e  le  istituzioni  di
esso rappresentative e con le istituzioni nazionali e  internazionali
che perseguono scopi affini. 
    2. Il presente Statuto ne stabilisce  l'ordinamento  autonomo  in
attuazione dell'art.  33  della  Costituzione  italiana  e  ai  sensi
dell'art. 2, comma 3, della legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  nel
rispetto di quanto stabilito dalla legge del 9 maggio 1989, n. 168. 
    3.   L'Universita'   ha   sede   in   Perugia,   presso   Palazzo
Gallenga-Stuart,  e  puo'  istituire  sedi  operative  in  Italia   e
all'estero. 
    4. L'Universita' puo' partecipare a enti,  societa',  fondazioni,
consorzi o altre forme associative di diritto pubblico o privato  per
lo  svolgimento  di  attivita'  strumentali  alla  propria  missione.
Favorisce, inoltre, la costituzione di spin-off  universitari  aventi
come oggetto lo sviluppo e l'utilizzazione imprenditoriale  di  nuovi
prodotti e servizi.