Allegato A STATUTO DELL'UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA Art. 1. Natura, missione istituzionale e strumenti operativi dell'Universita' 1. L'Universita' per Stranieri di Perugia, di seguito nominata «Universita'», istituita con regio decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965, e' un'istituzione pubblica di alta cultura ad ordinamento speciale ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 204. Essa promuove e organizza lo svolgimento di attivita' di formazione e ricerca scientifica finalizzate alla conoscenza e alla diffusione della lingua, della cultura e della civilta' italiane, al dialogo interculturale, alla comunicazione e alla cooperazione internazionale, in raccordo con il territorio e le istituzioni di esso rappresentative e con le istituzioni nazionali e internazionali che perseguono scopi affini. 2. Il presente Statuto ne stabilisce l'ordinamento autonomo in attuazione dell'art. 33 della Costituzione italiana e ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge del 9 maggio 1989, n. 168. 3. L'Universita' ha sede in Perugia, presso Palazzo Gallenga-Stuart, e puo' istituire sedi operative in Italia e all'estero. 4. L'Universita' puo' partecipare a enti, societa', fondazioni, consorzi o altre forme associative di diritto pubblico o privato per lo svolgimento di attivita' strumentali alla propria missione. Favorisce, inoltre, la costituzione di spin-off universitari aventi come oggetto lo sviluppo e l'utilizzazione imprenditoriale di nuovi prodotti e servizi.