(Allegato A-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
 
                    Consiglio di amministrazione 
 
    1. Il Consiglio di amministrazione ha responsabilita' generali di
indirizzo strategico, di programmazione e di  controllo.  Nell'ambito
della gestione economica, patrimoniale, finanziaria e amministrativa,
esercita le proprie funzioni nei  limiti  e  nei  modi  previsti  dal
Regolamento di Amministrazione e Contabilita'. Segnatamente esso: 
      a) delibera in ordine ai provvedimenti e  agli  atti  negoziali
che comportino ricavi o costi  o  comunque  incidano  sul  patrimonio
dell'Universita', salvo il  caso  in  cui  essi  siano  espressamente
attribuiti dal presente Statuto, dal  Regolamento  di  Ateneo  e  dal
Regolamento di Amministrazione e Contabilita' ad altri organi; 
      b)  delibera  la  programmazione  annuale   e   triennale   del
personale, acquisito il parere del Senato accademico per il personale
docente; 
      c) approva, su proposta del rettore e previo parere del  Senato
accademico per gli aspetti di competenza di quest'ultimo, i documenti
contabili  previsionali  e  consuntivi,  nonche'  il   documento   di
programmazione triennale; 
      d) delibera, su  proposta  del  Senato  accademico,  in  merito
all'istituzione, all'attivazione, alla modifica e alla disattivazione
di Corsi,  Sedi,  Dipartimenti,  Scuole,  Master  e  altre  strutture
didattiche e di ricerca, anche interuniversitarie; 
      e) conferisce, su proposta del rettore ed acquisito  il  parere
del Senato accademico, l'incarico di Direttore generale e  ne  valuta
annualmente l'attivita' in base alle proposte formulate dal rettore e
dal Nucleo di valutazione; 
      f) approva le chiamate dei docenti sulla  base  delle  proposte
deliberate dai Dipartimenti, sentito il Senato accademico; 
      g) istituisce cattedre finanziate da istituti, enti o  soggetti
pubblici o privati, italiani od esteri; 
      h) esercita il potere di nomina a cariche istituzionali interne
od   esterne   ogniqualvolta   esso   sia    genericamente    rimesso
all'Universita' senza indicazione dell'organo o comunque del soggetto
istituzionale competente; 
      i) ha competenza disciplinare relativamente ai professori ed ai
ricercatori; 
      j) determina l'assegnazione e la  misura  delle  indennita'  di
carica attribuibili ai sensi di legge; 
      k) adotta a maggioranza assoluta dei componenti, previo  parere
del  Senato  accademico,  il   Regolamento   di   Amministrazione   e
Contabilita' nonche'  esprime  parere  sulle  modifiche  al  presente
Statuto, al Regolamento di Ateneo,  al  Regolamento  Didattico  e  al
codice etico, come specificato nei successivi articoli 27, 28 e 29; 
      l)  adotta  i  regolamenti  di  competenza  e  ne  delibera  le
modifiche; 
      m) esercita ogni  altra  attribuzione  che  gli  sia  demandata
dall'ordinamento  generale  universitario,  dallo   Statuto   e   dai
Regolamenti  di  Ateneo,  o  che  comunque  non   sia   espressamente
attribuita ad altri organi. 
    2. Il Consiglio di amministrazione e' composto da undici  membri,
dura in carica tre anni e i  suoi  componenti  sono  consecutivamente
rinnovabili  per  una  sola  volta.  Fanno  parte  del  Consiglio  di
amministrazione: 
      a) il rettore in carica; 
      b) un membro scelto dal Senato accademico fra i  docenti  di  I
fascia in servizio presso l'Ateneo, a seguito della presentazione  di
candidature ai sensi del successivo comma 3; 
      c) un membro scelto dal Senato accademico fra i docenti  di  II
fascia in servizio presso l'Ateneo, a seguito della presentazione  di
candidature ai sensi del successivo comma 3; 
      d) un membro scelto dal Senato accademico fra i ricercatori  in
servizio  presso  l'Ateneo,  a   seguito   della   presentazione   di
candidature ai sensi del successivo comma 3; 
      e) un membro scelto dal Senato  accademico  fra  i  docenti  di
lingua e cultura italiana in  servizio  presso  l'Ateneo,  a  seguito
della presentazione di candidature ai sensi del successivo comma 3; 
      f) un membro, di  provata  competenza  e  capacita',  designato
dalla Presidenza  della  Giunta  Regionale  dell'Umbria,  sentiti  il
Sindaco del Comune di Perugia e  il  Presidente  della  Provincia  di
Perugia e previa consultazione con  il  rettore,  secondo  i  profili
individuati dal Senato accademico; 
      g) un membro scelto dal rettore su una terna  di  candidati  di
provata competenza e capacita', indicata  da  Unioncamere  secondo  i
profili individuati dal Senato accademico; 
      h) un membro scelto dal rettore su una terna  di  candidati  di
provata competenza e capacita', indicata dal Ministero  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale  secondo   i   profili
individuati dal Senato accademico; 
      i) un membro scelto dal rettore  fra  il  personale  tecnico  e
amministrativo (ivi compresi i collaboratori ed esperti  linguistici)
in  servizio  presso  l'Ateneo,  a  seguito  della  presentazione  di
candidature ai sensi del successivo comma 3; 
      j) due membri espressi  per  elezione  al  loro  interno  dagli
studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale. 
    3. Ad esclusione della rappresentanza degli studenti, ogni  altra
candidatura a membro del Consiglio di amministrazione  dovra'  essere
sottoscritta  da  almeno  1/4  dei   componenti   la   categoria   di
appartenenza e corredata da  un  documentato  curriculum,  contenente
indicazioni in merito alle competenze e alle capacita' specifiche del
candidato in termini di esperienza  gestionale,  professionale  e  di
qualificazione scientifica e culturale. L'obbligo  di  sottoscrizione
delle candidature e' escluso qualora la numerosita'  della  categoria
interessata non superi le trenta unita'. 
    4. Il Presidente del Consiglio di  amministrazione  e'  eletto  a
maggioranza assoluta dei componenti tra i  docenti  di  prima  fascia
appartenenti al Consiglio,  compreso  il  rettore,  o  tra  i  membri
esterni. Spetta al Presidente: 
      a)   presentare   al   Consiglio   di    amministrazione    per
l'approvazione i documenti contabili previsionali e consuntivi, a tal
fine predisposti dal rettore; 
      b) promuovere iniziative  volte  a  favorire  l'attuazione  del
programma di sviluppo e la partecipazione dell'Universita' alla  vita
della comunita' nazionale ed internazionale; 
      c) in caso di necessita' e urgenza, adottare  provvedimenti  di
competenza  del  Consiglio  di  amministrazione,   sottoponendoli   a
ratifica nella seduta immediatamente successiva; 
      d) esercitare ogni altra attribuzione conferitagli dalle leggi,
dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Universita'. 
    5. Qualora la carica di Presidente  sia  ricoperta  dal  rettore,
questi ne svolge le funzioni con le attribuzioni di cui al precedente
comma. 
    6. Partecipano alle riunioni  del  Consiglio,  senza  diritto  di
voto, il Direttore generale e il Presidente del Collegio dei Revisori
dei Conti. Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  dal  Direttore
generale o da persona da lui delegata. 
    7. Il Consiglio di amministrazione e' convocato in via  ordinaria
dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi. Puo'  essere  altresi'
convocato in qualsiasi momento dal Presidente,  o  quando  ne  faccia
richiesta almeno un terzo dei componenti.