Art. 11. Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione ha responsabilita' generali di indirizzo strategico, di programmazione e di controllo. Nell'ambito della gestione economica, patrimoniale, finanziaria e amministrativa, esercita le proprie funzioni nei limiti e nei modi previsti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilita'. Segnatamente esso: a) delibera in ordine ai provvedimenti e agli atti negoziali che comportino ricavi o costi o comunque incidano sul patrimonio dell'Universita', salvo il caso in cui essi siano espressamente attribuiti dal presente Statuto, dal Regolamento di Ateneo e dal Regolamento di Amministrazione e Contabilita' ad altri organi; b) delibera la programmazione annuale e triennale del personale, acquisito il parere del Senato accademico per il personale docente; c) approva, su proposta del rettore e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di competenza di quest'ultimo, i documenti contabili previsionali e consuntivi, nonche' il documento di programmazione triennale; d) delibera, su proposta del Senato accademico, in merito all'istituzione, all'attivazione, alla modifica e alla disattivazione di Corsi, Sedi, Dipartimenti, Scuole, Master e altre strutture didattiche e di ricerca, anche interuniversitarie; e) conferisce, su proposta del rettore ed acquisito il parere del Senato accademico, l'incarico di Direttore generale e ne valuta annualmente l'attivita' in base alle proposte formulate dal rettore e dal Nucleo di valutazione; f) approva le chiamate dei docenti sulla base delle proposte deliberate dai Dipartimenti, sentito il Senato accademico; g) istituisce cattedre finanziate da istituti, enti o soggetti pubblici o privati, italiani od esteri; h) esercita il potere di nomina a cariche istituzionali interne od esterne ogniqualvolta esso sia genericamente rimesso all'Universita' senza indicazione dell'organo o comunque del soggetto istituzionale competente; i) ha competenza disciplinare relativamente ai professori ed ai ricercatori; j) determina l'assegnazione e la misura delle indennita' di carica attribuibili ai sensi di legge; k) adotta a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del Senato accademico, il Regolamento di Amministrazione e Contabilita' nonche' esprime parere sulle modifiche al presente Statuto, al Regolamento di Ateneo, al Regolamento Didattico e al codice etico, come specificato nei successivi articoli 27, 28 e 29; l) adotta i regolamenti di competenza e ne delibera le modifiche; m) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento generale universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, o che comunque non sia espressamente attribuita ad altri organi. 2. Il Consiglio di amministrazione e' composto da undici membri, dura in carica tre anni e i suoi componenti sono consecutivamente rinnovabili per una sola volta. Fanno parte del Consiglio di amministrazione: a) il rettore in carica; b) un membro scelto dal Senato accademico fra i docenti di I fascia in servizio presso l'Ateneo, a seguito della presentazione di candidature ai sensi del successivo comma 3; c) un membro scelto dal Senato accademico fra i docenti di II fascia in servizio presso l'Ateneo, a seguito della presentazione di candidature ai sensi del successivo comma 3; d) un membro scelto dal Senato accademico fra i ricercatori in servizio presso l'Ateneo, a seguito della presentazione di candidature ai sensi del successivo comma 3; e) un membro scelto dal Senato accademico fra i docenti di lingua e cultura italiana in servizio presso l'Ateneo, a seguito della presentazione di candidature ai sensi del successivo comma 3; f) un membro, di provata competenza e capacita', designato dalla Presidenza della Giunta Regionale dell'Umbria, sentiti il Sindaco del Comune di Perugia e il Presidente della Provincia di Perugia e previa consultazione con il rettore, secondo i profili individuati dal Senato accademico; g) un membro scelto dal rettore su una terna di candidati di provata competenza e capacita', indicata da Unioncamere secondo i profili individuati dal Senato accademico; h) un membro scelto dal rettore su una terna di candidati di provata competenza e capacita', indicata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale secondo i profili individuati dal Senato accademico; i) un membro scelto dal rettore fra il personale tecnico e amministrativo (ivi compresi i collaboratori ed esperti linguistici) in servizio presso l'Ateneo, a seguito della presentazione di candidature ai sensi del successivo comma 3; j) due membri espressi per elezione al loro interno dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale. 3. Ad esclusione della rappresentanza degli studenti, ogni altra candidatura a membro del Consiglio di amministrazione dovra' essere sottoscritta da almeno 1/4 dei componenti la categoria di appartenenza e corredata da un documentato curriculum, contenente indicazioni in merito alle competenze e alle capacita' specifiche del candidato in termini di esperienza gestionale, professionale e di qualificazione scientifica e culturale. L'obbligo di sottoscrizione delle candidature e' escluso qualora la numerosita' della categoria interessata non superi le trenta unita'. 4. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e' eletto a maggioranza assoluta dei componenti tra i docenti di prima fascia appartenenti al Consiglio, compreso il rettore, o tra i membri esterni. Spetta al Presidente: a) presentare al Consiglio di amministrazione per l'approvazione i documenti contabili previsionali e consuntivi, a tal fine predisposti dal rettore; b) promuovere iniziative volte a favorire l'attuazione del programma di sviluppo e la partecipazione dell'Universita' alla vita della comunita' nazionale ed internazionale; c) in caso di necessita' e urgenza, adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva; d) esercitare ogni altra attribuzione conferitagli dalle leggi, dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Universita'. 5. Qualora la carica di Presidente sia ricoperta dal rettore, questi ne svolge le funzioni con le attribuzioni di cui al precedente comma. 6. Partecipano alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, il Direttore generale e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore generale o da persona da lui delegata. 7. Il Consiglio di amministrazione e' convocato in via ordinaria dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi. Puo' essere altresi' convocato in qualsiasi momento dal Presidente, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.