(Allegato A-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
 
                        Nucleo di valutazione 
 
    1. Al Nucleo di valutazione spetta il  compito  di  garantire  la
valutazione delle attivita' didattiche, delle attivita' di ricerca  e
dei servizi e di promuovere  per  tale  via  il  miglioramento  della
qualita'  e  dell'efficacia  dell'azione  didattica,  di  ricerca  ed
amministrativa nell'Universita'. A tal fine esso: 
      raccoglie,  esamina  ed  organizza  i   dati   necessari   alla
valutazione  di  tutte  le  strutture  e  servizi,  delle   attivita'
didattiche e di ricerca; 
      elabora specifiche  metodologie  di  indagine,  sulla  base  di
parametri e di indicatori quantitativi  e  qualitativi,  che  tengano
conto   anche   delle   specifiche   caratteristiche   funzionali   e
organizzative   dell'Universita'   per   Stranieri,   nonche'   delle
indicazioni degli organi nazionali di valutazione. I parametri devono
essere approvati dal Senato accademico; 
      verifica la  qualita'  e  l'efficacia  dell'offerta  didattica,
anche sulla  base  degli  indicatori  individuati  dalle  commissioni
paritetiche docenti-studenti; 
      verifica l'attivita' di ricerca svolta dai  Dipartimenti  e  la
congruita' del curriculum scientifico o  professionale  dei  titolari
dei contratti di insegnamento previsti dalla vigente normativa; 
      esprime pareri e valutazioni ex ante sull'organizzazione  delle
attivita' didattiche e di ricerca e valutazioni ex post relativamente
anche al reclutamento operato dai Dipartimenti; 
      predispone i rapporti periodici di valutazione  da  trasmettere
agli organi di valutazione nazionali (ANVUR); 
      esercita, in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR,  le  funzioni
previste dalla vigente  normativa  relativamente  alle  procedure  di
valutazione delle strutture e dei  servizi,  formulando  proposte  al
Senato accademico  e  al  Consiglio  di  amministrazione  volte  alla
promozione e al miglioramento  delle  linee  programmatiche  e  degli
obiettivi strategici dell'Universita'; 
      redige annualmente  una  relazione  da  allegare  ai  documenti
contabili consuntivi; 
      propone  al  rettore  la  valutazione  annuale  del   Direttore
generale; 
      esercita ogni altra funzione assegnatagli dagli atti  normativi
dell'Universita' e dalla legge. 
    2. I membri del Nucleo di valutazione di Ateneo durano in  carica
quattro anni, e sono rinnovabili consecutivamente per una sola volta.
Il Nucleo e' composto da sei membri, di cui: 
      a)  quattro  esterni,  uno  dei  quali  appartenente  ai  ruoli
universitari,  scelti   fra   persone   di   elevata   qualificazione
professionale, con particolare attenzione al campo della valutazione,
il cui curriculum va reso pubblico; 
      b) un coordinatore scelto tra i  docenti  universitari  interni
all'Ateneo; 
      c) un rappresentante eletto dagli studenti dei corsi di  laurea
e laurea magistrale. 
    3. La nomina dei membri non elettivi del  Nucleo  di  valutazione
spetta: 
      a) per tre membri di esso, fra cui il Coordinatore del  Nucleo,
al Senato accademico; 
      b) per due membri di esso, al Consiglio di amministrazione. 
    4. Il Nucleo gode di autonomia operativa  e  gli  sono  garantiti
l'accesso  alle  informazioni  e  ai  dati  necessari,   nonche'   la
pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della  normativa
vigente e a tutela della riservatezza.