Art. 12. Nucleo di valutazione 1. Al Nucleo di valutazione spetta il compito di garantire la valutazione delle attivita' didattiche, delle attivita' di ricerca e dei servizi e di promuovere per tale via il miglioramento della qualita' e dell'efficacia dell'azione didattica, di ricerca ed amministrativa nell'Universita'. A tal fine esso: raccoglie, esamina ed organizza i dati necessari alla valutazione di tutte le strutture e servizi, delle attivita' didattiche e di ricerca; elabora specifiche metodologie di indagine, sulla base di parametri e di indicatori quantitativi e qualitativi, che tengano conto anche delle specifiche caratteristiche funzionali e organizzative dell'Universita' per Stranieri, nonche' delle indicazioni degli organi nazionali di valutazione. I parametri devono essere approvati dal Senato accademico; verifica la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti; verifica l'attivita' di ricerca svolta dai Dipartimenti e la congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento previsti dalla vigente normativa; esprime pareri e valutazioni ex ante sull'organizzazione delle attivita' didattiche e di ricerca e valutazioni ex post relativamente anche al reclutamento operato dai Dipartimenti; predispone i rapporti periodici di valutazione da trasmettere agli organi di valutazione nazionali (ANVUR); esercita, in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, le funzioni previste dalla vigente normativa relativamente alle procedure di valutazione delle strutture e dei servizi, formulando proposte al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione volte alla promozione e al miglioramento delle linee programmatiche e degli obiettivi strategici dell'Universita'; redige annualmente una relazione da allegare ai documenti contabili consuntivi; propone al rettore la valutazione annuale del Direttore generale; esercita ogni altra funzione assegnatagli dagli atti normativi dell'Universita' e dalla legge. 2. I membri del Nucleo di valutazione di Ateneo durano in carica quattro anni, e sono rinnovabili consecutivamente per una sola volta. Il Nucleo e' composto da sei membri, di cui: a) quattro esterni, uno dei quali appartenente ai ruoli universitari, scelti fra persone di elevata qualificazione professionale, con particolare attenzione al campo della valutazione, il cui curriculum va reso pubblico; b) un coordinatore scelto tra i docenti universitari interni all'Ateneo; c) un rappresentante eletto dagli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale. 3. La nomina dei membri non elettivi del Nucleo di valutazione spetta: a) per tre membri di esso, fra cui il Coordinatore del Nucleo, al Senato accademico; b) per due membri di esso, al Consiglio di amministrazione. 4. Il Nucleo gode di autonomia operativa e gli sono garantiti l'accesso alle informazioni e ai dati necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa vigente e a tutela della riservatezza.