Art. 13. Collegio dei Revisori dei Conti 1. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo. 2. Il Collegio e' composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui: a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; b) uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; c) uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca. 3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati nella carica per una sola volta. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili. 4. L'incarico di componente del Collegio non puo' essere conferito a dipendenti dell'Universita'. 5. I compiti e le modalita' di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilita'.