(Allegato A-art. 13)
 
                              Art. 13. 
 
 
                   Collegio dei Revisori dei Conti 
 
    1. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla  gestione
amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo. 
    2. Il Collegio e' composto da  tre  componenti  effettivi  e  due
supplenti, di cui: 
      a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto  tra
i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; 
      b) uno effettivo  e  uno  supplente,  designati  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
      c) uno  effettivo  e  uno  supplente  designati  dal  Ministero
dell'istruzione, universita' e ricerca. 
    3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati
con decreto rettorale, durano in carica tre  anni  e  possono  essere
rinnovati nella carica per una sola volta. Almeno due dei  componenti
effettivi devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili. 
    4.  L'incarico  di  componente  del  Collegio  non  puo'   essere
conferito a dipendenti dell'Universita'. 
    5. I compiti e le modalita' di funzionamento  del  Collegio  sono
stabiliti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilita'.