Art. 14. Collegio di disciplina 1. La fase istruttoria dei procedimenti disciplinari avviati dal rettore e' affidata a un Collegio di disciplina che opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, talche' il Collegio di disciplina dovra' essere composto da tre membri che rivestano una qualifica almeno pari a quella di colui che e' assoggettato a procedimento disciplinare nominati dal Senato accademico per un triennio. La carica di componente del Collegio e' immediatamente rinnovabile per una sola volta. 2. Il Collegio, uditi il rettore o un suo delegato nonche' il docente sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, esprime in merito un parere conclusivo entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, trasmettendolo al Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere del Collegio di disciplina infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento. 3. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma precedente non intervenga entro 180 giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di amministrazione.