(Allegato A-art. 14)
 
                              Art. 14. 
 
 
                       Collegio di disciplina 
 
    1. La fase istruttoria dei procedimenti disciplinari avviati  dal
rettore e' affidata a un Collegio di disciplina che opera secondo  il
principio del giudizio fra pari, nel  rispetto  del  contraddittorio,
talche' il Collegio di  disciplina  dovra'  essere  composto  da  tre
membri che rivestano una qualifica almeno pari a quella di colui  che
e' assoggettato  a  procedimento  disciplinare  nominati  dal  Senato
accademico per un triennio. La carica di componente del  Collegio  e'
immediatamente rinnovabile per una sola volta. 
    2. Il Collegio, uditi il rettore o un  suo  delegato  nonche'  il
docente sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da
un difensore di fiducia, esprime in merito un parere conclusivo entro
trenta  giorni  dall'avvio  del   procedimento,   trasmettendolo   al
Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione,  senza
la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione
del parere del Collegio di disciplina  infligge  la  sanzione  ovvero
dispone l'archiviazione del procedimento. 
    3. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui  al  comma
precedente non intervenga entro 180 giorni dalla data di trasmissione
degli atti al Consiglio di amministrazione.