Art. 15. Organi di rappresentanza e di garanzia degli studenti 1. L'organo di rappresentanza degli studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale, master e dottorato e' il Collegio dei rappresentanti degli studenti, composto dai rappresentanti degli studenti in Senato accademico, in Consiglio di amministrazione, nei Consigli di Dipartimento e in ogni altro soggetto istituzionale in cui sia prevista una rappresentanza degli studenti sopraddetti. Detto organo: a) esprime pareri agli organi dell'Universita': quando cio' e' previsto dalla vigente normativa di Ateneo; su esplicita richiesta di questi; di propria iniziativa, su tutte le materie di interesse degli studenti e in particolare su attivita' didattica, servizi agli studenti, diritto allo studio, contributi e tasse a carico degli studenti, modalita' di collaborazione degli studenti alle attivita' di servizio; b) nomina i rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo Sport Universitario; c) adotta, in conformita' ai Regolamenti di Ateneo, il proprio Regolamento interno; d) esercita ogni altra attribuzione conferitagli dalle leggi, dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Universita'. 2. L'Organo di garanzia e tutela degli studenti dei corsi di lingua e cultura italiana per stranieri e' il Garante degli studenti dei corsi di lingua e cultura italiana per stranieri. Esso e' nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, tra soggetti di provata competenza in tema di tutela dei diritti. Il Garante esercita le proprie funzioni d'ufficio o su istanza degli studenti e dura in carica tre anni.