(Allegato A-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
 
        Organi di rappresentanza e di garanzia degli studenti 
 
    1. L'organo di rappresentanza degli studenti dei corsi di laurea,
laurea  magistrale,  master  e   dottorato   e'   il   Collegio   dei
rappresentanti degli  studenti,  composto  dai  rappresentanti  degli
studenti in Senato accademico, in Consiglio di  amministrazione,  nei
Consigli di Dipartimento e in ogni altro  soggetto  istituzionale  in
cui sia prevista una rappresentanza degli studenti sopraddetti. Detto
organo: 
      a) esprime pareri agli organi dell'Universita': 
        quando cio' e' previsto dalla vigente normativa di Ateneo; 
        su esplicita richiesta di questi; 
        di propria iniziativa, su tutte le materie di interesse degli
studenti e  in  particolare  su  attivita'  didattica,  servizi  agli
studenti, diritto allo studio, contributi  e  tasse  a  carico  degli
studenti, modalita' di collaborazione degli studenti  alle  attivita'
di servizio; 
      b) nomina i rappresentanti degli studenti nel Comitato  per  lo
Sport Universitario; 
      c) adotta, in conformita' ai Regolamenti di Ateneo, il  proprio
Regolamento interno; 
      d) esercita ogni altra attribuzione conferitagli  dalle  leggi,
dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Universita'. 
    2. L'Organo di garanzia e tutela  degli  studenti  dei  corsi  di
lingua e cultura italiana per stranieri e' il Garante degli  studenti
dei corsi di  lingua  e  cultura  italiana  per  stranieri.  Esso  e'
nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta  del  rettore,
tra soggetti di provata competenza in tema di tutela dei diritti.  Il
Garante esercita le proprie funzioni d'ufficio  o  su  istanza  degli
studenti e dura in carica tre anni.