(Allegato A-art. 16)
 
                              Art. 16. 
 
 
Comitato  unico  di   garanzia   per   le   pari   opportunita',   la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
                           discriminazioni 
 
    1. E' istituito il  «Comitato  unico  di  garanzia  per  le  pari
opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e  contro
le discriminazioni», che assume in merito a tali tematiche  tutte  le
funzioni previste dalla legge e dai Contratti collettivi relativi  al
personale  dell'Universita'.  Il  Comitato  promuove  iniziative  per
l'attuazione delle pari opportunita' e la valorizzazione  della  pari
dignita' tra uomo e donna, vigila sul rispetto del principio  di  non
discriminazione di genere e orientamento sessuale e assicura sostegno
alle vittime  di  violazioni  e  sopraffazioni.  Il  Comitato  vigila
altresi' che non siano intraprese azioni di vessazione (c.d. mobbing)
all'interno dell'Universita'. 
    2. Il Regolamento di Ateneo dispone in merito alla composizione e
al  funzionamento  del  Comitato  predetto,   che   potra'   cambiare
denominazione ove cio' sia richiesto dalla legge.