Art. 16. Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 1. E' istituito il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni», che assume in merito a tali tematiche tutte le funzioni previste dalla legge e dai Contratti collettivi relativi al personale dell'Universita'. Il Comitato promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunita' e la valorizzazione della pari dignita' tra uomo e donna, vigila sul rispetto del principio di non discriminazione di genere e orientamento sessuale e assicura sostegno alle vittime di violazioni e sopraffazioni. Il Comitato vigila altresi' che non siano intraprese azioni di vessazione (c.d. mobbing) all'interno dell'Universita'. 2. Il Regolamento di Ateneo dispone in merito alla composizione e al funzionamento del Comitato predetto, che potra' cambiare denominazione ove cio' sia richiesto dalla legge.