Art. 17. Presidio della Qualita' 1. Il Presidio della Qualita' e' una struttura interna che sovraintende allo svolgimento delle procedure di Assicurazione della Qualita' (AQ) a livello di Ateneo, dei Corsi di Studio e dei Dipartimenti, in attuazione degli indirizzi formulati dagli organi di Governo nelle Politiche della Qualita' per la didattica, la ricerca e la terza missione e nel Piano Strategico di Ateneo. A tal fine esso: promuove la cultura della qualita' all'interno dell'Ateneo; organizza e coordina lo svolgimento dei processi di AQ all'interno dell'Ateneo, fornendo le necessarie indicazioni operative nonche', ove necessario, i dati e le informazioni rilevanti; verifica l'applicazione da parte degli attori del sistema di AQ dei processi strutturati e ne valuta l'efficacia; programma e organizza attivita' formative nell'ambito dell'AQ finalizzate sia alla diffusione della cultura della qualita' e al coinvolgimento responsabile di tutti gli attori del sistema, sia a fornire supporto per lo svolgimento adeguato e uniforme dei processi di AQ; assicura il corretto flusso informativo tra tutti gli attori coinvolti nel sistema di AQ di Ateneo; riferisce periodicamente agli organi di Governo sullo stato delle azioni relative all'AQ mettendo in evidenza i miglioramenti conseguiti, le criticita' permanenti e le azioni programmate. 2. Il Presidio della Qualita' redige una relazione annuale nella quale da' conto dell'attivita' svolta, dei risultati conseguiti, delle criticita' permanenti e delle attivita' programmate per l'anno successivo. La relazione e' approvata entro il 31 marzo di ogni anno ed e' inviata agli organi di Governo e al Nucleo di valutazione. 3. Il Presidio della qualita' si compone di un numero di membri da 5 a 7 scelti nell'ambito dei ruoli universitari. La nomina dei componenti del Presidio della Qualita' spetta al rettore. 4. I membri del Presidio della Qualita' durano in carica tre anni e sono rinnovabili consecutivamente per una sola volta.