(Allegato A-art. 17)
 
                              Art. 17. 
 
 
                       Presidio della Qualita' 
 
    1. Il Presidio  della  Qualita'  e'  una  struttura  interna  che
sovraintende allo svolgimento delle procedure di Assicurazione  della
Qualita' (AQ) a  livello  di  Ateneo,  dei  Corsi  di  Studio  e  dei
Dipartimenti, in attuazione degli indirizzi formulati dagli organi di
Governo nelle Politiche della Qualita' per la didattica, la ricerca e
la terza missione e nel Piano Strategico di Ateneo. A tal fine esso: 
      promuove la cultura della qualita' all'interno dell'Ateneo; 
      organizza  e  coordina  lo  svolgimento  dei  processi  di   AQ
all'interno dell'Ateneo, fornendo le necessarie indicazioni operative
nonche', ove necessario, i dati e le informazioni rilevanti; 
      verifica l'applicazione da parte degli attori del sistema di AQ
dei processi strutturati e ne valuta l'efficacia; 
      programma e organizza attivita' formative  nell'ambito  dell'AQ
finalizzate sia alla diffusione della cultura  della  qualita'  e  al
coinvolgimento responsabile di tutti gli attori del  sistema,  sia  a
fornire supporto per lo svolgimento adeguato e uniforme dei  processi
di AQ; 
      assicura il corretto flusso informativo tra  tutti  gli  attori
coinvolti nel sistema di AQ di Ateneo; 
      riferisce periodicamente agli organi  di  Governo  sullo  stato
delle azioni relative all'AQ mettendo  in  evidenza  i  miglioramenti
conseguiti, le criticita' permanenti e le azioni programmate. 
    2. Il Presidio della Qualita' redige una relazione annuale  nella
quale da' conto  dell'attivita'  svolta,  dei  risultati  conseguiti,
delle criticita' permanenti e delle attivita' programmate per  l'anno
successivo. La relazione e' approvata entro il 31 marzo di ogni  anno
ed e' inviata agli organi di Governo e al Nucleo di valutazione. 
    3. Il Presidio della qualita' si compone di un numero  di  membri
da 5 a 7 scelti nell'ambito dei ruoli  universitari.  La  nomina  dei
componenti del Presidio della Qualita' spetta al rettore. 
    4. I membri del Presidio della Qualita' durano in carica tre anni
e sono rinnovabili consecutivamente per una sola volta.