Art. 18. Assistenza agli studenti e attivita' sportive 1. L'Universita' promuove tutte le iniziative in favore dei propri iscritti, atte ad assicurare le condizioni piu' idonee per il proficuo svolgimento degli studi. A tale scopo elargisce borse e premi di studio, con deliberazione di apposita commissione nominata dal rettore, tenendo conto delle capacita', dei meriti e delle condizioni economiche degli studenti, ed avendo speciale riguardo agli studenti provenienti da Paesi che si trovino in particolari difficolta' economiche. 2. L'Universita' attua altre forme di assistenza, attraverso una apposita struttura amministrativa con organi, funzioni e modalita' operative da definirsi nel Regolamento di Ateneo. 3. L'Universita' favorisce le attivita' sportive degli studenti mediante la realizzazione di impianti sportivi o l'utilizzazione di impianti appartenenti a soggetti pubblici o privati. A tale scopo l'Universita' costituisce il Comitato per lo sport universitario, ai sensi della vigente normativa. La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento delle relative attivita' possono essere affidati, mediante convenzione, a soggetti esterni pubblici e privati, sotto la vigilanza del Comitato.