(Allegato A-art. 18)
 
                              Art. 18. 
 
 
            Assistenza agli studenti e attivita' sportive 
 
    1. L'Universita' promuove  tutte  le  iniziative  in  favore  dei
propri iscritti, atte ad assicurare le condizioni piu' idonee per  il
proficuo svolgimento degli studi. A  tale  scopo  elargisce  borse  e
premi di studio, con deliberazione di apposita  commissione  nominata
dal rettore, tenendo  conto  delle  capacita',  dei  meriti  e  delle
condizioni economiche degli studenti,  ed  avendo  speciale  riguardo
agli studenti provenienti da Paesi  che  si  trovino  in  particolari
difficolta' economiche. 
    2. L'Universita' attua altre forme di assistenza, attraverso  una
apposita struttura amministrativa con organi,  funzioni  e  modalita'
operative da definirsi nel Regolamento di Ateneo. 
    3. L'Universita' favorisce le attivita' sportive  degli  studenti
mediante la realizzazione di impianti sportivi o  l'utilizzazione  di
impianti appartenenti a soggetti pubblici o  privati.  A  tale  scopo
l'Universita' costituisce il Comitato per lo sport universitario,  ai
sensi della vigente normativa. La gestione degli impianti sportivi  e
lo svolgimento delle  relative  attivita'  possono  essere  affidati,
mediante convenzione, a soggetti esterni pubblici e privati, sotto la
vigilanza del Comitato.