Art. 20. Dipartimenti 1. I Dipartimenti sono strutture organizzative di uno o piu' settori di ricerca omogenei per fini o per metodi. 2. Nell'ambito definito dal comma 2, dell'art. 4, del presente Statuto, e' compito dei Dipartimenti: a) promuovere e coordinare le attivita' di ricerca. In particolare spetta loro, nel rispetto delle competenze del Consiglio di amministrazione: elaborare, sviluppare e coordinare progetti di ricerca; deliberare la destinazione dei fondi di Ateneo per la ricerca scientifica sulla base dei criteri stabiliti dal Senato accademico; promuovere l'istituzione di borse di studio e di contratti di ricerca; b) istituire Consigli di Corso di studio; c) progettare e coordinare le attivita' didattiche e formative. In particolare: proporre al Senato accademico l'istituzione e l'attivazione di corsi di laurea e laurea magistrale, di corsi di specializzazione, formazione e master, di corsi di dottorato di ricerca, promuovendo l'internazionalizzazione dei corsi di studio anche mediante titoli congiunti, doppi titoli e cotutele; programmare e coordinare le attivita' dei corsi di laurea e laurea magistrale, dei corsi di specializzazione e di formazione, dei master e dei corsi di dottorato di ricerca di propria pertinenza; programmare e proporre l'assegnazione di incarichi didattici, supplenze e affidamenti; formulare agli organi di Governo dell'Ateneo richieste di posti di ruolo e proposte di chiamata per il personale docente nei settori disciplinari di propria pertinenza; d) svolgere attivita' didattica e di ricerca tramite la stipula di contratti e convenzioni, nonche' prestazioni di servizio a terzi, in base al Regolamento di Ateneo in materia. 3. Nell'ambito definito dal comma 3, dell'art. 4, del presente Statuto i Dipartimenti svolgono attivita' didattica e di ricerca, anche su committenza, finalizzate all'insegnamento e alla promozione della lingua e della cultura italiana a stranieri. In collaborazione con le competenti istituzioni italiane e straniere, i Dipartimenti promuovono altresi' attivita' e iniziative a sostegno delle politiche di plurilinguismo. I Dipartimenti, in particolare, hanno il compito di programmazione, organizzazione e gestione in materia di: a) corsi di lingua e cultura italiana a stranieri, sia in presenza che a distanza; b) corsi di lingua e cultura italiana per immigrati adulti; c) corsi di lingua e cultura italiana erogati presso le competenti istituzioni estere; d) corsi di formazione e aggiornamento, sia in presenza e a distanza, per gli insegnanti di italiano come lingua non materna, sia in Italia che all'estero; e) corsi di formazione e aggiornamento per gli insegnanti delle Istituzioni Scolastiche italiane finalizzati all'integrazione degli alunni stranieri; f) corsi volti alla promozione della lingua, della cultura e della creativita' italiana nelle sue diverse manifestazioni, ivi inclusa la promozione del «made in Italy»; g) attivita' di ricerca applicata all'acquisizione e all'insegnamento dell'italiano come lingua non materna, in collaborazione con le strutture scientifiche e di ricerca dell'Ateneo e con altre istituzioni esterne ad esso. 4. L'istituzione dei Dipartimenti viene deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico. Il provvedimento di istituzione regola anche la ripartizione fra Dipartimenti delle competenze nell'ambito definito dal comma 3, dell'art. 4, del presente Statuto. 5. I Dipartimenti hanno autonomia gestionale e amministrativa secondo le norme stabilite dal Regolamento di Ateneo e dal Regolamento di Amministrazione e Contabilita'. 6. L'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento vengono disciplinati mediante l'adozione di apposito Regolamento, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. 7. Ai Dipartimenti afferiscono i docenti universitari. Le modalita' di afferenza ai Dipartimenti e i criteri stabiliti per la loro costituzione sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo. 8. Svolgono le loro funzioni nei Dipartimenti gli appartenenti alle categorie ad esaurimento dei: a) docenti di lingua e cultura italiana; b) docenti comandati; c) docenti incaricati. 9. Sono organi del Dipartimento: a) il direttore; b) il Consiglio. 10. Il direttore e' un professore di ruolo a tempo pieno di prima fascia o, in caso di indisponibilita', di seconda fascia, eletto dai componenti del Consiglio. Rimane in carica per un periodo di tre anni ed e' rieleggibile una sola volta consecutiva. 11. Il direttore rappresenta il Dipartimento e in qualita' di responsabile del suo funzionamento convoca e presiede il Consiglio. 12. Il direttore puo' designare tra i professori a tempo pieno un vice-direttore che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento e puo' avvalersi di delegati da lui scelti tra i docenti dell'Universita' e nominati con proprio provvedimento. 13. Il mandato dei membri elettivi del Consiglio ha durata triennale. Il Consiglio delibera in materia di programmazione e di gestione delle attivita' del Dipartimento. Fanno parte del Consiglio: a) il direttore; b) tutti i docenti universitari afferenti al Dipartimento; c) un numero di rappresentanti della categoria ad esaurimento dei docenti di lingua e cultura italiana che svolgono le loro funzioni nel Dipartimento corrispondente al 10% della consistenza numerica della categoria, con arrotondamento all'unita' superiore in presenza di decimali uguali o superiori al 5 e con un minimo di rappresentanti non inferiore a 1; d) un numero di rappresentanti della categoria ad esaurimento dei docenti comandati che svolgono le loro funzioni nel Dipartimento corrispondente al 10% della consistenza numerica della categoria, con arrotondamento all'unita' superiore in presenza di decimali uguali o superiori al 5 e con un minimo di rappresentanti non inferiore a 1; e) un numero di rappresentanti della categoria ad esaurimento dei docenti incaricati che svolgono le loro funzioni nel Dipartimento corrispondente al 10% della consistenza numerica della categoria, con arrotondamento all'unita' superiore in presenza di decimali uguali o superiori al 5 e con un minimo di rappresentanti non inferiore a 1; f) un numero di rappresentanti del personale tecnico e amministrativo che prestano servizio nel Dipartimento corrispondente al 10% della consistenza numerica della categoria, con arrotondamento all'unita' superiore in presenza di decimali uguali o superiori al 5 e con un minimo di rappresentanti non inferiore a 1; g) un numero di rappresentanti dei collaboratori ed esperti linguistici che prestano servizio nel Dipartimento corrispondente al 10% della consistenza numerica della categoria, con arrotondamento all'unita' superiore in presenza di decimali uguali o superiori al 5 e con un minimo di rappresentanti non inferiore a 1; h) rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale e di dottorato attivati nel Dipartimento nel numero di uno per ciascuna categoria citata; i) il Segretario di Dipartimento, con funzioni consultive e di verbalizzazione. 14. Le modalita' di elezione del direttore e dei membri elettivi del Consiglio sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo.