(Allegato A-art. 20)
 
                              Art. 20. 
 
 
                            Dipartimenti 
 
    1. I Dipartimenti sono strutture  organizzative  di  uno  o  piu'
settori di ricerca omogenei per fini o per metodi. 
    2. Nell'ambito definito dal comma 2, dell'art.  4,  del  presente
Statuto, e' compito dei Dipartimenti: 
      a)  promuovere  e  coordinare  le  attivita'  di  ricerca.   In
particolare spetta loro, nel rispetto delle competenze del  Consiglio
di amministrazione: 
        elaborare, sviluppare e coordinare progetti di ricerca; 
        deliberare la destinazione dei fondi di Ateneo per la ricerca
scientifica sulla base dei criteri stabiliti dal Senato accademico; 
        promuovere l'istituzione di borse di studio e di contratti di
ricerca; 
      b) istituire Consigli di Corso di studio; 
      c) progettare e coordinare le attivita' didattiche e formative.
In particolare: 
        proporre al Senato accademico l'istituzione  e  l'attivazione
di corsi di laurea e laurea magistrale, di corsi di specializzazione,
formazione e master, di corsi di dottorato  di  ricerca,  promuovendo
l'internazionalizzazione dei corsi di studio  anche  mediante  titoli
congiunti, doppi titoli e cotutele; 
        programmare e coordinare le attivita' dei corsi di  laurea  e
laurea magistrale, dei corsi di specializzazione e di formazione, dei
master e dei corsi di dottorato di ricerca di propria pertinenza; 
        programmare e proporre l'assegnazione di incarichi didattici,
supplenze e affidamenti; 
        formulare agli organi di  Governo  dell'Ateneo  richieste  di
posti di ruolo e proposte di chiamata per il  personale  docente  nei
settori disciplinari di propria pertinenza; 
      d) svolgere attivita' didattica e di ricerca tramite la stipula
di contratti e convenzioni, nonche' prestazioni di servizio a  terzi,
in base al Regolamento di Ateneo in materia. 
    3. Nell'ambito definito dal comma 3, dell'art.  4,  del  presente
Statuto i Dipartimenti svolgono attivita'  didattica  e  di  ricerca,
anche su committenza, finalizzate all'insegnamento e alla  promozione
della lingua e della cultura italiana a stranieri. In  collaborazione
con le competenti istituzioni italiane e  straniere,  i  Dipartimenti
promuovono altresi' attivita' e iniziative a sostegno delle politiche
di plurilinguismo. I Dipartimenti, in particolare, hanno  il  compito
di programmazione, organizzazione e gestione in materia di: 
      a) corsi di lingua e  cultura  italiana  a  stranieri,  sia  in
presenza che a distanza; 
      b) corsi di lingua e cultura italiana per immigrati adulti; 
      c) corsi  di  lingua  e  cultura  italiana  erogati  presso  le
competenti istituzioni estere; 
      d) corsi di formazione e aggiornamento, sia  in  presenza  e  a
distanza, per gli insegnanti di italiano come lingua non materna, sia
in Italia che all'estero; 
      e) corsi di formazione e aggiornamento per gli insegnanti delle
Istituzioni Scolastiche italiane finalizzati  all'integrazione  degli
alunni stranieri; 
      f) corsi volti alla promozione della lingua,  della  cultura  e
della creativita' italiana  nelle  sue  diverse  manifestazioni,  ivi
inclusa la promozione del «made in Italy»; 
      g)  attivita'   di   ricerca   applicata   all'acquisizione   e
all'insegnamento  dell'italiano   come   lingua   non   materna,   in
collaborazione con le strutture scientifiche e di ricerca dell'Ateneo
e con altre istituzioni esterne ad esso. 
    4. L'istituzione dei Dipartimenti viene deliberata dal  Consiglio
di  amministrazione,  su   proposta   del   Senato   accademico.   Il
provvedimento  di  istituzione  regola  anche  la  ripartizione   fra
Dipartimenti delle  competenze  nell'ambito  definito  dal  comma  3,
dell'art. 4, del presente Statuto. 
    5. I Dipartimenti hanno  autonomia  gestionale  e  amministrativa
secondo  le  norme  stabilite  dal  Regolamento  di  Ateneo   e   dal
Regolamento di Amministrazione e Contabilita'. 
    6. L'organizzazione e il funzionamento del  Dipartimento  vengono
disciplinati mediante l'adozione di apposito  Regolamento,  approvato
dal Senato accademico, previo  parere  favorevole  del  Consiglio  di
amministrazione. 
    7.  Ai  Dipartimenti  afferiscono  i  docenti  universitari.   Le
modalita' di afferenza ai Dipartimenti e i criteri stabiliti  per  la
loro costituzione sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo. 
    8. Svolgono le loro funzioni nei  Dipartimenti  gli  appartenenti
alle categorie ad esaurimento dei: 
      a) docenti di lingua e cultura italiana; 
      b) docenti comandati; 
      c) docenti incaricati. 
    9. Sono organi del Dipartimento: 
      a) il direttore; 
      b) il Consiglio. 
    10. Il direttore e' un professore di ruolo a tempo pieno di prima
fascia o, in caso di indisponibilita', di seconda fascia, eletto  dai
componenti del Consiglio. Rimane in carica per un periodo di tre anni
ed e' rieleggibile una sola volta consecutiva. 
    11. Il direttore rappresenta il Dipartimento  e  in  qualita'  di
responsabile del suo funzionamento convoca e presiede il Consiglio. 
    12. Il direttore puo' designare tra i professori a tempo pieno un
vice-direttore che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento
e  puo'  avvalersi  di  delegati  da  lui  scelti   tra   i   docenti
dell'Universita' e nominati con proprio provvedimento. 
    13. Il mandato  dei  membri  elettivi  del  Consiglio  ha  durata
triennale. Il Consiglio delibera in materia di  programmazione  e  di
gestione delle attivita' del Dipartimento. Fanno parte del Consiglio: 
      a) il direttore; 
      b) tutti i docenti universitari afferenti al Dipartimento; 
      c) un numero di rappresentanti della categoria  ad  esaurimento
dei docenti di  lingua  e  cultura  italiana  che  svolgono  le  loro
funzioni nel Dipartimento corrispondente  al  10%  della  consistenza
numerica della categoria, con arrotondamento all'unita' superiore  in
presenza di decimali uguali o superiori al  5  e  con  un  minimo  di
rappresentanti non inferiore a 1; 
        d) un numero di rappresentanti della categoria ad esaurimento
dei docenti comandati che svolgono le loro funzioni nel  Dipartimento
corrispondente al 10% della consistenza numerica della categoria, con
arrotondamento all'unita' superiore in presenza di decimali uguali  o
superiori al 5 e con un minimo di rappresentanti non inferiore a 1; 
        e) un numero di rappresentanti della categoria ad esaurimento
dei docenti incaricati che svolgono le loro funzioni nel Dipartimento
corrispondente al 10% della consistenza numerica della categoria, con
arrotondamento all'unita' superiore in presenza di decimali uguali  o
superiori al 5 e con un minimo di rappresentanti non inferiore a 1; 
        f) un  numero  di  rappresentanti  del  personale  tecnico  e
amministrativo che prestano servizio nel Dipartimento  corrispondente
al 10% della consistenza numerica della categoria, con arrotondamento
all'unita' superiore in presenza di decimali uguali o superiori al  5
e con un minimo di rappresentanti non inferiore a 1; 
      g) un numero di rappresentanti  dei  collaboratori  ed  esperti
linguistici che prestano servizio nel Dipartimento corrispondente  al
10% della consistenza numerica della  categoria,  con  arrotondamento
all'unita' superiore in presenza di decimali uguali o superiori al  5
e con un minimo di rappresentanti non inferiore a 1; 
      h) rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea  e
laurea magistrale e di dottorato attivati nel Dipartimento nel numero
di uno per ciascuna categoria citata; 
      i) il Segretario di Dipartimento, con funzioni consultive e  di
verbalizzazione. 
    14. Le modalita' di elezione del direttore e dei membri  elettivi
del Consiglio sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo.