Art. 22. Centri autonomi 1. Per l'organizzazione e lo svolgimento di particolari attivita' didattico-scientifiche di formazione finalizzata, nonche' per l'organizzazione e la gestione di complesse attivita' di studio e di ricerca, sono costituiti presso l'Universita': a) il Centro di valutazione e Certificazione Linguistica (CVCL). Il CVCL e' un centro universitario autonomo finalizzato alla progettazione, allo sviluppo, all'elaborazione, alla somministrazione, alla valutazione e al rilascio di Certificazioni linguistiche e glottodidattiche dell'italiano come lingua non materna. Esso promuove e sviluppa attivita' di studio, di ricerca e di formazione nell'ambito della verifica e della valutazione delle abilita' e delle competenze linguistiche. Il Centro stipula e gestisce le convenzioni finalizzate all'attivita' di certificazione, organizza le sessioni d'esame in Italia e all'estero presso gli Istituti Italiani di Cultura e altre istituzioni pubbliche e private ed organizza autonomamente specifica attivita' di formazione nel proprio settore di competenza; b) il Centro di Ricerca e Documentazione per le Risorse Idriche (Water Resources Research and Documentation Centre - Warredoc). Il Warredoc ha lo scopo di operare nei campi della gestione e della salvaguardia del territorio, delle risorse naturali, dell'ambiente, dei disastri naturali, delle risorse idriche e dell'ingegneria delle acque e dello sviluppo sostenibile. 2. Possono inoltre essere costituiti, su proposta del Senato accademico e con deliberazione del Consiglio di amministrazione, ulteriori Centri autonomi, aventi autonomia gestionale e amministrativa. 3. I criteri di istituzione dei centri autonomi, nonche' gli organi e le funzioni degli stessi sono definiti nel Regolamento di Ateneo. Le norme sul funzionamento sono stabilite dal Regolamento dei rispettivi centri, approvati dai loro organi deliberanti.