(Allegato A-art. 22)
 
                              Art. 22. 
 
 
                           Centri autonomi 
 
    1. Per l'organizzazione e lo svolgimento di particolari attivita'
didattico-scientifiche  di  formazione   finalizzata,   nonche'   per
l'organizzazione e la gestione di complesse attivita' di studio e  di
ricerca, sono costituiti presso l'Universita': 
      a)  il  Centro  di  valutazione  e  Certificazione  Linguistica
(CVCL). Il CVCL e' un centro universitario autonomo finalizzato  alla
progettazione,     allo     sviluppo,     all'elaborazione,      alla
somministrazione, alla valutazione e al  rilascio  di  Certificazioni
linguistiche  e  glottodidattiche  dell'italiano  come   lingua   non
materna. Esso promuove e sviluppa attivita' di studio, di  ricerca  e
di formazione nell'ambito della verifica e  della  valutazione  delle
abilita'  e  delle  competenze  linguistiche.  Il  Centro  stipula  e
gestisce le convenzioni finalizzate all'attivita' di  certificazione,
organizza le sessioni d'esame  in  Italia  e  all'estero  presso  gli
Istituti Italiani di Cultura e altre istituzioni pubbliche e  private
ed organizza autonomamente  specifica  attivita'  di  formazione  nel
proprio settore di competenza; 
      b) il Centro di Ricerca e Documentazione per le Risorse Idriche
(Water Resources Research and Documentation Centre  -  Warredoc).  Il
Warredoc ha lo scopo di operare nei  campi  della  gestione  e  della
salvaguardia del territorio, delle risorse  naturali,  dell'ambiente,
dei disastri naturali, delle risorse idriche e dell'ingegneria  delle
acque e dello sviluppo sostenibile. 
    2. Possono inoltre essere  costituiti,  su  proposta  del  Senato
accademico e con  deliberazione  del  Consiglio  di  amministrazione,
ulteriori   Centri   autonomi,   aventi   autonomia   gestionale    e
amministrativa. 
    3. I criteri di istituzione  dei  centri  autonomi,  nonche'  gli
organi e le funzioni degli stessi sono definiti  nel  Regolamento  di
Ateneo. Le norme sul funzionamento sono stabilite dal Regolamento dei
rispettivi centri, approvati dai loro organi deliberanti.