Art. 26. Direttore generale 1. Il Direttore generale e' responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo. In tale ambito: a) cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi affidandone la gestione ai responsabili delle strutture amministrative; b) verifica e controlla l'attivita' dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi; c) adotta i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, stipula i contratti dell'Universita' e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione nelle materie di propria competenza secondo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilita'; d) presenta annualmente al rettore e al Nucleo di valutazione una relazione sull'attivita' svolta, cui sono allegate le relazioni dei singoli responsabili delle strutture, anche decentrate; e) esercita ogni altra funzione assegnatagli dagli atti normativi dell'Universita' e dalla legge. 2. L'incarico di Direttore generale e' conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore e sentito il parere del Senato accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale nelle funzioni dirigenziali, individuata anche con selezione pubblica. L'incarico di Direttore generale e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile. 3. Il trattamento economico spettante al Direttore generale e' determinato in conformita' a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.