Art. 28. Regolamenti 1. Il presente articolo concerne tutti i Regolamenti che disciplinano materie di interesse generale dell'Universita'. In particolare: a) il Regolamento di Ateneo disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Universita' nel suo complesso, nonche' le modalita' di elezione degli organi di Governo e delle rappresentanze negli organi collegiali previsti dallo Statuto. Esso e' deliberato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei componenti; b) il Regolamento di Amministrazione e Contabilita' disciplina i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilita', in modo da assicurare la sostenibilita' economica e finanziaria di tutte le attivita' dell'Ateneo, la rapidita' e l'efficienza nell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio; disciplina altresi' la gestione del patrimonio, l'attivita' negoziale, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva tanto dell'Universita', quanto dei singoli centri di spesa. Il Regolamento e' deliberato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico espresso a maggioranza assoluta dei componenti; c) il regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'Universita' rilascia titoli universitari e di tutte le attivita' formative previste dallo Statuto. Fissa i criteri generali per la formazione dei regolamenti delle strutture didattiche. E' deliberato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei componenti. 2. L'iniziativa per la formazione e la modifica dei Regolamenti spetta al rettore, al Direttore generale o ad almeno un terzo dei componenti dell'organo consiliare cui compete l'approvazione o il parere sugli stessi. 3. I Regolamenti e le successive modifiche ad essi entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione, salva la possibilita', in casi di particolare urgenza, di ridurre o eliminare in sede di approvazione tale periodo. Nell'identico termine sono pubblicati nel sito istituzionale di Ateneo.