(Allegato A-art. 28)
 
                              Art. 28. 
 
 
                             Regolamenti 
 
    1.  Il  presente  articolo  concerne  tutti  i  Regolamenti   che
disciplinano  materie  di  interesse  generale  dell'Universita'.  In
particolare: 
      a) il Regolamento di Ateneo disciplina  l'organizzazione  e  il
funzionamento  dell'Universita'  nel  suo   complesso,   nonche'   le
modalita' di elezione degli organi di Governo e delle  rappresentanze
negli organi collegiali previsti dallo Statuto.  Esso  e'  deliberato
dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei  componenti,  previo
parere obbligatorio  del  Consiglio  di  amministrazione  espresso  a
maggioranza assoluta dei componenti; 
      b) il Regolamento di Amministrazione e Contabilita'  disciplina
i  criteri  di  gestione,  le  relative  procedure  amministrative  e
finanziarie e le connesse responsabilita', in modo da  assicurare  la
sostenibilita'  economica  e  finanziaria  di  tutte   le   attivita'
dell'Ateneo, la rapidita' e l'efficienza nell'erogazione della  spesa
e il rispetto dell'equilibrio di  bilancio;  disciplina  altresi'  la
gestione del patrimonio, l'attivita' negoziale, le forme di controllo
interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva tanto
dell'Universita', quanto dei singoli centri di spesa. Il  Regolamento
e' deliberato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio  di
amministrazione, previo parere  obbligatorio  del  Senato  accademico
espresso a maggioranza assoluta dei componenti; 
      c) il regolamento didattico di Ateneo disciplina  l'ordinamento
degli studi di tutti i  corsi  per  i  quali  l'Universita'  rilascia
titoli universitari e di tutte le attivita' formative previste  dallo
Statuto. Fissa i criteri generali per la formazione  dei  regolamenti
delle strutture didattiche. E' deliberato  dal  Senato  accademico  a
maggioranza assoluta dei componenti,  previo  parere  favorevole  del
Consiglio di amministrazione  espresso  a  maggioranza  assoluta  dei
componenti. 
    2. L'iniziativa per la formazione e la modifica  dei  Regolamenti
spetta al rettore, al Direttore generale o ad  almeno  un  terzo  dei
componenti dell'organo consiliare cui  compete  l'approvazione  o  il
parere sugli stessi. 
    3. I Regolamenti e le successive modifiche  ad  essi  entrano  in
vigore decorsi quindici giorni dalla  loro  pubblicazione,  salva  la
possibilita', in casi di particolare urgenza, di ridurre o  eliminare
in sede di approvazione  tale  periodo.  Nell'identico  termine  sono
pubblicati nel sito istituzionale di Ateneo.